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Normativa Vigente

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Dpcm 29 settembre 2017

Stabilimento Ilva - Modifiche al Piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria ex Dpcm 14 marzo 2014 - Attuazione Dl 191/2015, convertito dalla legge 13/2016

Il provvedimento si riporta nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario apportarvi correzioni.

Ultima versione disponibile al 19/04/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dpcm 29 settembre 2017

(Gu 30 settembre 2017 n. 229)

Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, "Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo Ilva", convertito con modificazioni nella legge 1° febbraio 2016, n. 13;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2016, n. 151, di modifica del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 205 del 18 luglio 2016 di nomina del Comitato di esperti di cui all'articolo 1, comma 8.2 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, "Proroga e definizione di termini", convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, che stabilisce che la realizzazione degli interventi è da attuare entro la scadenza dell'Aia dello stabilimento siderurgico Ilva Spa in corso di validità, ossia il 23 agosto 2023;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva in A.S. alla società AM InvestCo Italy Srl;

Vista la domanda di Aia presentata da AM InvestCo Italy Srl, con sede legale in Milano, viale Brenta, 27/29, C.F. e P. Iva 09520030967 (nel seguito domanda di Aia) in data 5 luglio 2017 e successivamente integrata con nota del 31 luglio 2017, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Considerato che la domanda di Aia è stata pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il periodo di 30 giorni previsto all'articolo 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

Visto il parere del Comitato di esperti del 27 settembre 2017, prot. CESP/U/134/27-09-2017 contenente anche la relazione di sintesi sulle osservazioni ricevute sulla domanda di Aia di AM InvestCo Italy Srl di cui all'articolo 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191;

Vista la nota del 27 settembre 2017 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto che il presente provvedimento includa specifiche indicazioni in relazione alle modalità di controllo del recupero di scorie di fusione ed al ristoro degli oneri di pulizia stradale al Comune di Statte;

Vista la proposta in data 27 settembre 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2017;

Decreta:

Articolo 1

Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria

1. È approvata la modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014, come riportato nel presente decreto e negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Misure transitorie

1. La produzione dello stabilimento Ilva di Taranto non potrà superare i 6 milioni tonnellate/anno di acciaio fino al completamento di tutti gli interventi previsti nell'allegato I. Il Gestore potrà superare il limite alla produzione solo dopo l'accertamento da parte dell'Autorità di controllo del completamento degli interventi e previa comunicazione all'Autorità competente.

2. Il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è stato fissato dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19 alla scadenza dell'Aia dello stabilimento Ilva di Taranto, ossia al 23 agosto 2023, fatto salvo le diverse tempistiche espressamente previste negli allegati I e II.

3. Nelle more della completa realizzazione degli interventi di copertura del Parco minerale e del Parco fossile la giacenza media annua dei suddetti Parchi primari, non potrà superare i 14,5 milioni di tonnellate/anno.

4. Nelle more della realizzazione degli interventi previsti nell'allegato I, resta fermo il vincolo previsto dalla prescrizione n. 44 dell'Aia 2012, ovvero il Gestore dovrà massimizzare i tempi di distillazione del fossile, che dovranno comunque essere non inferiori a 24 ore. Il Gestore potrà fare istanza all'Autorità competente per la diminuzione dei tempi di distillazione per le singole batterie, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi previsti per le stesse.

5. Nelle more dell'adeguamento delle centrali termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento Ilva di Taranto Spa in A.S. (ex Taranto Energia Srl), previsto nell'articolo 8, comma 1, del presente decreto, trova applicazione quanto previsto al paragrafo 9.2.1.1.4 Trattamento gas coke nell'Aia 2011 per le emissioni dello stabilimento Ilva, limitatamente al periodo di fermata programmata della linea di desolforazione presente nell'area cokeria.

Articolo 3

Nulla osta al rilascio delle autorizzazioni per interventi aia in aree interne al sito di interesse nazionale di Taranto

1. Al fine di rendere certe le tempistiche per la realizzazione degli interventi, con il presente decreto è concesso il nulla osta al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi nelle aree interne al Sin di Taranto, riportate nell'allegato 15 della domanda di Aia presentata da AM InvestCo Italy Srl.

2. Con la pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale sono assolti gli obblighi di comunicazione in capo al Gestore il quale darà inizio ai cantieri e alle eventuali attività di scavo in conformità alle tempistiche riportate nell'allegato I.

3. Per le attività in tali aree il Gestore dovrà attenersi alle condizioni di cui alla nota prot. 20001 del 22 settembre 2017 della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 4

Piano di monitoraggio e controllo

1. Le procedure operative previste nel Piano di monitoraggio e controllo di cui al decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016 sono approvate con nota Ispra prot. n. 46939 del 25 settembre 2017.

2. Gli esiti dei monitoraggi per i camini: E422, E423, E424, E425, E426, E428, E312 dovranno essere riportati in una sezione specifica del Rapporto annuale previsto dal Piano di monitoraggio e controllo e dovranno contenere tutte le informazioni di dettaglio derivanti dalle operazioni di calibrazione.

3. È fatto salvo il Piano di monitoraggio e controllo di cui al decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016, con le modifiche e gli aggiornamenti previsti dal presente decreto, nonché la periodicità dei controlli di cui alla prescrizione n. 17 dell'Aia 2012.

Articolo 5

Monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale

1. Qualora l'Autorità di controllo, a seguito delle verifiche richiamate all'articolo 4, comma 3, ritenesse che gli scostamenti dei cronoprogrammi siano tali da compromettere il raggiungimento della conclusione degli interventi entro le scadenze disposte nel presente decreto, ne dà comunicazione all'Autorità competente con specifico rapporto.

2. I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente di convocare apposita Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della conferenza di servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023.

3. Laddove l'inosservanza reiterata del presente decreto abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, può essere attivato il procedimento per l'applicazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

4. Ferme restando le competenze dell'Autorità di controllo, è istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale, anche al fine di fornire appositi elementi per la predisposizione delle relazioni semestrali al Parlamento previste dall'articolo l, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 e dall'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Con decreto direttoriale sono definiti il regolamento, la composizione e le funzioni dell'Osservatorio.

Articolo 6

Conclusione procedimento Aia ID 333/945

1. Nelle more del complessivo riesame di cui all'articolo 8, comma 3, il procedimento di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 è concluso con l'approvazione della "Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento Ilva Spa in A.S.", riportata nell'allegato 23 alla domanda di Aia presentata da AM InvestCo Italy Srl.

2. AM InvestCo Italy S.r.l., entro dodici mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al comma 1.

3. Per i camini: E715/1/2/3/4, E721/1-2/3-4/5-6/7-8/9, E753/1-2/3-4/5 si prescrive un monitoraggio periodico delle emissioni con una frequenza mensile; gli esiti di tale monitoraggio dovranno essere riportati in una sezione specifica del Rapporto annuale previsto dal Piano di monitoraggio e controllo.

4. Il procedimento di cui alla prescrizione UA11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, per l'adeguamento ai valori limite normativi (Tabella 3, allegato V alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006) previsti per le emissioni di sostanze pericolose agli scarichi degli impianti produttivi e ai valori limite previsti dalle Bat Conclusions di settore prima della loro immissione nella rete fognaria, è concluso con la prescrizione del rispetto dei valori limite di emissione per gli scarichi idrici parziali agli impianti produttivi riportati nell'allegato II e con la prescrizione degli interventi e le relative tempistiche di attuazione riportati nell'allegato I.

5. Il procedimento di cui alla prescrizione UA13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014 inerente le misure per la riduzione dei consumi energetici è concluso con l'approvazione del "Piano di efficientamento energetico" riportato nell'allegato 6 alla domanda di Aia presentata da AM InvestCo Italy Srl.

6. AM InvestCo Italy Srl, entro dodici mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al comma 5.

Articolo 7

Conclusione procedimenti Aia ID 333/1030 e ID 53/1034 — Relazioni di riferimento

1. I procedimenti sulle Relazioni di riferimento ex Dm 272/2014 per lo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto Spa in A.S. (ID 333/1030) e per le centrali termoelettriche Taranto Energia Srl (ID 53/1034), sono da ritenersi conclusi con la presentazione della Relazione di riferimento riportata nell'allegato 7 alla domanda di Aia presentata da AM InvestCo Italy Srl.

2. Il Gestore dovrà prestare apposita garanzia finanziaria di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies del decreto legislativo n. 152/2006, uniformandosi ai criteri di cui al decreto ministeriale del 28 aprile 2017, a favore della Provincia di Taranto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Gestore in conformità alla normativa vigente può eseguire ulteriori studi e caratterizzazioni al fine di aggiornare la Relazione di riferimento presentata, rivedendo eventualmente gli importi della garanzia finanziaria.

4. Al fine di valutare l'adeguatezza degli importi delle garanzie finanziarie, l'Autorità competente si avvale della Commissione istruttoria per l'Aia-Ippc chiamata a fornire la consulenza tecnica prevista alla lettera b) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 153 del 10 agosto 2007. Tali determinazioni verranno notificate al Gestore e alla Provincia di Taranto.

Articolo 8

Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà ad avviare il riesame dell'Aia per le centrali termoelettriche presenti all'interno dello stabilimento Ilva di Taranto Spa in A.S. (ex Taranto Energia) per l'adeguamento alla decisione di esecuzione (Ue) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat), a norma della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per i grandi impianti di combustione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 212 del 17 agosto 2017.

2. L'adeguamento alla decisione di esecuzione di cui al comma 1 dovrà avvenire entro il 17 agosto 2021, in conformità all'articolo 21, comma 3, della direttiva 2010/75/Ue, così come recepita dall'articolo 29-octies del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà ad avviare il riesame complessivo per i reparti di laminazione presenti all'interno dello stabilimento Ilva di Taranto Spa in A.S. a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle "Best Available Techniques Conclusions for Ferrous Metals Processing".

Articolo 9

Piano rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, il Gestore deve concludere gli interventi previsti nelle prescrizioni del Piano rifiuti prot. 4/U/11-12-2014 ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 1/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 20/2015. I relativi cronoprogrammi sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi fissato al 31 dicembre 2018.

2. Limitatamente agli interventi: UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno), per la porzione dell'area di competenza di AM InvestCo Italy Srl, il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è fissato al 31 dicembre 2020, condizionato al rilascio delle autorizzazioni al trasporto transfrontaliero in capo alla Provincia di Taranto nei termini previsti per la conclusione del relativo procedimento.

3. La Provincia di Taranto al fine di rendere certe e velocizzare le tempistiche per la realizzazione degli interventi UP2 e UP3 per quanto attiene al Piano di campionamento ed analisi terrà conto delle procedure operative definite da Ispra, di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, da parte della Provincia di Taranto, al trasporto transfrontaliero per l'attuazione delle prescrizioni UP2 e UP3, il rispetto delle tempistiche fissate nel presente decreto prevale sul principio di vicinanza ai sensi del regolamento Ce 1013/2006, articolo 11, comma 1, lettera a).

5. Al fine di valutare l'adeguatezza degli importi delle garanzie prestate, l'Autorità competente si avvale della Commissione istruttoria per l'Aia-Ippc chiamata a fornire la consulenza tecnica prevista alla lettera b) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 153 del 10 agosto 2007.

Articolo 10

Modalità di controllo in relazione al recupero di scorie provenienti dalla fusione nell'ambito del ciclo produttivo dell'impianto Ilva di Taranto

1. Qualora il Gestore ai fini del recupero delle scorie di fusione all'interno degli stabilimenti Ilva di Taranto si avvalga della disciplina alternativamente concessagli, ove più favorevole, di cui al regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, prevista dall'articolo 4, comma 2-ter del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20 e per l'effetto con esenzione dalla verifica di conformità al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute è accertata da Ispra esclusivamente con le modalità ivi indicate.

2. A tal fine, l'accertamento dell'assenza di rischi di contaminazione per le falde e per la salute, ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 nel termine di dodici mesi dell'avvenuto completo recupero delle scorie in forza del suddetto articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge n. 1/2015 convertito con modificazioni dalla legge n. 20/2015 e successive modifiche, avverrà per tramite di monitoraggio annuale delle acque di falda eventualmente interessate dalla lisciviazione delle scorie avviate a recupero successivamente alla data di entrata in vigore della predetta norma speciale ex articolo 4, comma 2-ter, decreto-legge n. 1/2015.

3. Saranno oggetto di monitoraggio i parametri relativi alla classificazione Reach, regolamento (Ce) n. 1907/2006 delle scorie e le concentrazioni misurate saranno valutate al netto dei valori di fondo delle acque di falda del sito misurati mediante un piezometro ubicato a monte idrogeologico delle attività di recupero. Nel caso in cui l'eventuale contributo della lisciviazione delle scorie alle acque di falda sia significativo, con superamento della Csc Tabella 2 allegato 5 parte IV Titolo V decreto-legge n. 152/2006 di uno o più parametri al netto dei valori di fondo, l'eventuale rischio di contaminazione per la falda e la salute sarà valutato ai sensi delle vigenti procedure previste dalla parte IV Titolo V del decreto-legge n. 152/2006.

4. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti di registrazione dei materiali ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Gestore potrà trasmettere all'autorità di controllo, con frequenza biennale, idonea documentazione di conformità merceologica delle scorie come oggetto di registrazione presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Articolo 11

Ristoro degli oneri di pulizia stradale al Comune di Statte

Relativamente alla prescrizione di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 ottobre 2012 DVA-DEC-2012-000547, il ristoro degli oneri a favore del Comune di Statte derivanti dalla pulizia delle strade prospicienti lo stabilimento e posti carico del Gestore sono determinati nell'importo complessivo annuo di euro 200.000,00.

Articolo 12

Interventi in capo ad Ilva Spa in amministrazione straordinaria

1. Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare nelle aree riportate nell'allegato 8 della domanda di Aia di AM InvestCo Italy Srl, che permangono di interesse nazionale e che resteranno nella titolarità di Ilva Spa in AS in quanto non oggetto di cessione e, pertanto, esterne al nuovo perimetro dell'installazione Aia, saranno eseguiti dai Commissari straordinari secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis e seguenti, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 convertito nella legge 1° febbraio 2016, n. 13.

2. I commissari straordinari nell'ambito della propria programmazione formalizzeranno le proposte di intervento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attivando le necessarie procedure ai sensi della normativa vigente relativa al sito di interesse nazionale di Taranto.

3. Per le aree di cui al comma 1 non ricomprese nel Sin di Taranto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente, alla inclusione delle stesse nel perimetro del Sin di Taranto, mediante apposito decreto di modifica del perimetro già stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000.

4. Gli interventi di cui alle prescrizioni UA25, UA5, UP4 — UP7, porzione UP3, di competenza dei commissari straordinari, secondo la ripartizione riportata nell'allegato 27 della domanda di AIA di AM InvestCo Italy Srl, e ubicati nelle aree di cui al comma 1, devono essere conclusi entro il termine stabilito dall'articolo 1, comma 8.4 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito nella legge 1° febbraio 2016, n. 13.

Articolo 13

Amianto

1. AM InvestCo Italy Srl subentrerà a tutti gli impegni, piani e programmi assunti dai Commissari straordinari in materia di rimozione dell'amianto.

2. Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge in materia di rimozione e smaltimento dell'amianto, si prescrive ad AM InvestCo Italy Srl di presentare all'Ispra, entro sei mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, un programma organico di rimozione dell'amianto, che tenga conto della mappatura redatta dai commissari straordinari ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, comunicata con nota del 21 dicembre 2016, nonché degli impianti già dismessi e di quelli da dismettere. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, che stabilisce che la realizzazione degli interventi è da attuare entro la scadenza dell'Aia dello stabilimento siderurgico Ilva Spa in corso di validità, ossia il 23 agosto 2023.

Articolo 14

Chiusura diffide

1. Gli atti di diffida adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006 antecedenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014 si devono intendere formalmente chiusi con il presente decreto.

2. Per le diffida successive al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014, l'Autorità competente predisporrà una verifica avvalendosi di Ispra e della Commissione istruttoria per l'Aia-Ippc chiamata a fornire la consulenza tecnica prevista alla lettera b) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 153 del 10 agosto 2007, al fine di aggiornare le stesse alla luce del presente decreto.

Articolo 15

Entrata in vigore e norme finali

1. Ad eccezione delle modificate introdotte nel presente decreto, per lo stabilimento Ilva di Taranto Spa e per le centrali termoelettriche Taranto Energia Srl, si devono intendere confermate tutte le prescrizioni, inclusi i valori limite di emissione e il limite alla produzione, previste nei seguenti provvedimenti: decreto ministeriale n. 72 del 29 marzo 2010 (Gazzetta ufficiale n. 89 del 17 aprile 2010), decreto ministeriale n. 450 del 4 agosto 2011 (Gazzetta ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011), decreto ministeriale n. 547 del 26 ottobre 2012 (Gazzetta ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012), decreto ministeriale n. 53 del 3 febbraio 2014 (Gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 (Gazzetta ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014); decreto ministeriale n. 31 del 24 febbraio 2015 (Gazzetta ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2015); decreto ministeriale n. 169 del 6 agosto 2015 (Gazzetta ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015); decreto ministeriale n. 60 del 10 marzo 2016 (Gazzetta ufficiale n. 74 del 30 marzo 2016); decreto ministeriale n. 155 del 1° giugno 2016 (Gazzetta ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016) decreto ministeriale n. 194 del 13 luglio 2016 (Gazzetta ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016).

2. I commissari straordinari rimangono a tutti gli effetti i Gestori dello stabilimento Ilva Spa fino all'effettivo subentro di AM InvestCo Italy Srl, anche come affittuario.

3. La voltura in capo ad AM InvestCo Italy Srl delle autorizzazioni di Ilva Spa in A.S. e di Taranto Energia Srl in A.S., di cui al comma 1, come modificate dal presente decreto, diverrà efficace a seguito dell'effettivo subentro, anche come affittuario.

4. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'installazione.

5. AM InvestCo Italy Srl resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella domanda di Aia rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione.

6. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua adozione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

7. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Giudice amministrativo entro sessanta giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2017

Allegato I

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Allegato II

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