Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

print

Decisione Commissione Ue 2017/1471/Ue

Revisione delle assegnazione delle quote di emissioni di gas a effetto serra nel periodo 2017-2020 - Modifica della decisione 2013/162/Ue

Ultima versione disponibile al 13/10/2024

Commissione europea

Decisione 10 agosto 2017, n. 2017/1471/Ue

(Guue 12 agosto 2017 n. L 209)

Decisione che modifica la decisione 2013/162/Ue al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2017 al 2020

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 406/2009/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 20201 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2013/162/Ue2 della Commissione stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 utilizzando i dati degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri determinati in conformità delle linee guida del 1996 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc), disponibili al momento della sua adozione.

(2) Dopo l'adozione della decisione 2013/162/Ue, a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (Ue) n. 666/20143 gli Stati membri sono tenuti a comunicare gli inventari dei gas a effetto serra determinati conformemente alle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali di gas a effetto serra dell'Ipcc e alle linee guida per la comunicazione dei dati della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) a norma della decisione 24/CP.19 della Conferenza delle parti dell'Unfccc.

(3) A norma dell'articolo 27 del regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4 , entro il dicembre 2016 la Commissione esamina gli effetti del ricorso alle linee guida Ipcc 2006, o di un cambiamento delle metodologie Unfccc utilizzate, sulle emissioni totali di gas a effetto serra dello Stato membro pertinenti per l'articolo 3 della decisione n. 406/2009/Ce al fine di assicurare che vi sia coerenza tra i metodi utilizzati per la determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e la comunicazione annuale dei dati da parte degli Stati membri dopo la data di tale esame.

(4) Conformemente all'articolo 27 del regolamento (Ue) n. 525/2013 e sulla base dei dati di inventario dei gas a effetto serra riveduti a norma dell'articolo 19 del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato gli effetti del ricorso alle linee guida Ipcc 2006, nonché del cambiamento delle metodologie Unfccc usate, sugli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri. La differenza sul totale delle emissioni di gas a effetto serra pertinente per l'articolo 3 della decisione n. 406/2009/Ce è superiore all'1 % nella maggior parte degli Stati membri. Alla luce di tale esame, le assegnazioni annuali di emissioni di tutti gli Stati membri per il periodo dal 2017 al 2020 di cui all'allegato II della decisione 2013/162/Ue dovrebbero essere rivedute per tener conto dei nuovi dati dell'inventario comunicati e riveduti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 525/2013 nel 2016. Detta revisione dovrebbe essere effettuata utilizzando la stessa metodologia impiegata nella decisione 2013/162/Ue per determinare le assegnazioni annuali di emissioni.

(5) La revisione delle assegnazioni annuali di emissioni dovrebbe essere limitata a quelle assegnate per il periodo dal 2017 al 2020, in quanto per le emissioni di gas a effetto serra per il periodo dal 2013 al 2016 gli Stati membri non possono più modificare politiche e misure. Tuttavia, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire l'intero allegato II della decisione 2013/162/Ue e mantenere invariate le assegnazioni annuali di emissioni relative al periodo dal 2013 al 2016.

(6) L'articolo 2 della decisione 2013/162/Ue fa riferimento ai valori del potenziale di surriscaldamento del pianeta che figurano nella quarta relazione di valutazione dell'Ipcc, adottata dalla decisione 15/CP.17 della Conferenza delle parti dell'Unfccc. Nel frattempo la Conferenza delle parti dell'Unfccc ha adottato una nuova decisione 24/CP.19 che si richiama alla decisione 15/CP.17 e conferma i valori di cui alla quarta relazione di valutazione dell'Ipcc. L'articolo 7 del regolamento delegato (Ue) n. 666/2014 prevede che gli Stati membri e la Commissione utilizzino i potenziali di surriscaldamento globale elencati nell'allegato III della decisione 24/CP.19 per determinare e comunicare gli inventari dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (Ue) n. 525/2013. Per motivi di chiarezza il riferimento alla decisione 15/CP.17 all'articolo 2 della decisione 2013/162/Ue dovrebbe pertanto essere sostituito con un riferimento alla decisione 24/CP.19.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

La decisione 2013/162/Ue è così modificata:

1) all'articolo 2, il termine "decisione 15/CP.17" è sostituito dal termine "decisione 24/CP.19";

2) l'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2017

Allegato

"Allegato II

Assegnazione annuale di emissioni per Stato membro per il periodo dal 2013 al 2020 calcolata mediante l'applicazione dei valori del potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella quarta relazione di valutazione dell'Ipcc

Stato membro Assegnazione annuale di emissioni (tonnellate di CO2 equivalente)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belgio 82 376 327 80 774 027 79 171 726 77 569 425 76 190 376 74 703 759 73 217 143 71 730 526
Bulgaria 28 661 817 28 897 235 29 132 652 29 368 070 27 481 112 27 670 637 27 860 163 28 049 688
Repubblica ceca 65 452 506 66 137 845 66 823 185 67 508 524 67 971 770 68 581 207 69 190 644 69 800 080
Danimarca 36 829 163 35 925 171 35 021 179 34 117 187 34 775 642 33 871 444 32 967 246 32 063 048
Germania 495 725 112 488 602 056 481 479 000 474 355 944 453 842 854 446 270 289 438 697 724 431 125 160
Estonia 6 296 988 6 321 312 6 345 636 6 369 960 5 928 965 5 960 550 5 992 135 6 023 720
Irlanda 47 226 256 46 089 109 44 951 963 43 814 816 41 194 830 40 110 780 39 026 731 37 942 682
Grecia 61 003 810 61 293 018 61 582 226 61 871 434 61 029 668 61 298 009 61 566 349 61 834 690
Spagna 235 551 490 233 489 390 231 427 291 229 365 191 225 664 376 223 560 157 221 455 939 219 351 720
Francia 408 762 813 403 877 606 398 580 044 393 282 481 371 789 603 366 284 473 360 779 342 355 274 211
Croazia 21 196 005 21 358 410 21 520 815 21 683 221 20 147 020 20 330 287 20 513 553 20 696 819
Italia 317 768 849 315 628 134 313 487 419 311 346 703 307 153 729 304 562 057 301 970 385 299 378 714
Cipro 5 919 071 5 922 555 5 926 039 5 929 524 4 196 633 4 122 837 4 049 042 3 975 247
Lettonia 9 279 248 9 370 072 9 460 897 9 551 721 9 747 135 9 834 273 9 921 411 10 008 549
Lituania 17 153 997 17 437 556 17 721 116 18 004 675 18 033 267 18 327 321 18 621 376 18 915 430
Lussemburgo 9 814 716 9 610 393 9 406 070 9 201 747 8 992 800 8 780 781 8 568 762 8 356 742
Ungheria 50 796 264 51 906 630 53 016 996 54 127 362 50 432 363 51 347 175 52 261 987 53 176 800
Malta 1 168 514 1 166 788 1 165 061 1 163 334 1 174 524 1 173 666 1 172 808 1 171 950
Paesi Bassi 125 086 859 122 775 394 120 463 928 118 152 462 116 032 216 113 763 728 111 495 240 109 226 752
Austria 54 643 228 54 060 177 53 477 125 52 894 074 51 372 672 50 751 430 50 130 188 49 508 946
Polonia 204 579 390 205 621 337 206 663 283 207 705 229 210 107 929 211 642 729 213 177 529 214 712 329
Portogallo 49 874 317 50 139 847 50 405 377 50 670 907 48 431 756 48 811 632 49 191 508 49 571 384
Romania 83 080 513 84 765 858 86 451 202 88 136 547 90 958 677 92 739 954 94 521 231 96 302 508
Slovenia 12 278 677 12 309 309 12 339 941 12 370 573 12 161 170 12 196 719 12 232 267 12 267 816
Slovacchia 25 877 815 26 203 808 26 529 801 26 855 793 26 759 746 27 028 129 27 296 513 27 564 896
Finlandia 33 497 046 32 977 333 32 457 619 31 937 905 31 771 327 31 185 203 30 599 079 30 012 956
Svezia 43 386 459 42 715 001 42 043 544 41 372 087 39 377 620 38 772 710 38 167 800 37 562 890
Regno Unito 358 980 526 354 455 751 349 930 975 345 406 200 360 630 247 357 464 952 354 299 657 351 134 362

Note ufficiali

1.

Gu L 140 del 5 giugno 2009, pag. 136.

2.

Decisione 2013/162/Ue della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 90 del 28 marzo 2013, pag. 106).

3.

Regolamento delegato (Ue) n. 666/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che stabilisce requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 179 del 19 giugno 2014, pag. 26).

4.

Regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/Ce (Gu L 165 del 18 giugno 2013, pag. 13).

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598