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Commissione europea

Decisione 23 giugno 2017, n. 2017/1217/Ue

(Guue 12 luglio 2017 n. L 180)

Decisione che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel Ue) ai prodotti per la pulizia di superfici dure

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue)1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (Ce) n. 66/2010, l'Ecolabel Ue può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2) Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel Ue per ciascun gruppo di prodotti.

(3) La decisione 2011/383/Ue della Commissione2 ha stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per i detergenti multiuso e i detergenti per servizi sanitari, validi fino al 31 dicembre 2016.

(4) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi del mercato e delle innovazioni introdotte durante il periodo trascorso, si ritiene opportuno stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici per tale gruppo di prodotti.

(5) Tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti, i criteri aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare in vigore per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. Detti criteri sono intesi a promuovere i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, contengono una quantità limitata di sostanze pericolose, sono efficaci e minimizzano la produzione di rifiuti grazie alla riduzione dell'imballaggio.

(6) Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2011/383/Ue dovrebbe essere abrogata.

(7) Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detergenti multiuso e i detergenti per servizi sanitari sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/383/Ue, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti "prodotti per la pulizia di superfici dure" comprende tutti i detergenti multiuso, i detergenti per cucine, i detergenti per finestre o i detergenti per servizi sanitari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (Ce) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio3 , commercializzati e intesi esclusivamente per essere utilizzati come segue:

— i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse,

— i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina,

— i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide,

— i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce.

Il gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso domestico che quelli per uso professionale, venduti pronti all'uso o da diluire. I prodotti consistono in miscele di sostanze chimiche. I prodotti destinati a un uso domestico non contengono microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1) "sostanze usate", sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime, presenti nella formulazione finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile);

2) "prodotto da diluire", prodotto da diluire in acqua prima dell'impiego;

3) "prodotto pronto all'uso", prodotto da non diluire in acqua prima dell'impiego;

4) "imballaggio primario":

a) per le monodosi in un involucro destinato a essere rimosso prima dell'uso, l'involucro della monodose e l'imballaggio progettati per costituire l'unità di vendita più piccola ai fini della distribuzione all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;

b) per tutti gli altri tipi di prodotti, l'imballaggio progettato in modo da costituire la più piccola unità di vendita distribuita all'utilizzatore finale o al consumatore presso il punto di vendita, compresa l'etichetta, se del caso;

5) "microplastiche", particelle di dimensione inferiore a 5 mm di plastica macromolecolare insolubile, ottenute mediante uno dei seguenti processi:

a) un processo di polimerizzazione, quale la poliaddizione o la policondensazione o qualsiasi altro processo simile che utilizza monomeri o altre sostanze di partenza;

b) la modifica chimica di macromolecole naturali o sintetiche;

c) la fermentazione microbica;

6) "nanomateriale", un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne sono comprese fra 1 nm e 100 nm4 .

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel Ue ai sensi del regolamento (Ce) n. 66/2010, un prodotto rientra nel gruppo di prodotti "prodotti per la pulizia di superfici dure" secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "prodotti per la pulizia di superfici dure" e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "prodotti per la pulizia di superfici dure" è "020".

Articolo 6

La decisione 2011/383/Ue è abrogata.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel Ue per il gruppo di prodotti "prodotti per la pulizia di superfici dure" presentate prima della data di notifica della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/383/Ue.

2. Le domande relative al marchio Ecolabel Ue per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti "prodotti per la pulizia di superfici dure" presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2011/383/Ue o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3. Le licenze relative all'Ecolabel Ue assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/383/Ue possono essere utilizzate per 18 mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

3. Le licenze relative all'Ecolabel Ue assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/383/Ue possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2019.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Allegato

Osservazioni generali
Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'unione europea (Ecolabel Ue)
Criteri di assegnazione del marchio Ue di qualità ecologica (Ecolabel Ue) ai prodotti per la pulizia di superfici dure

Criteri

1. Tossicità per gli organismi acquatici

2. Biodegradabilità

3. Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati

4. Sostanze escluse e soggette a restrizione

5. Imballaggio

6. Idoneità all'uso

7. Informazioni per l'utilizzatore

8. Informazioni che figurano sull'Ecolabel Ue

 

Valutazione e verifica

a) Requisiti

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a trasmettere agli organismi competenti dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è eseguito a norma del regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio5 .

Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare verifiche indipendenti o visite in loco.

Come prerequisito, il prodotto soddisfa tutti gli obblighi giuridici del o dei paesi in cui è destinato a essere commercializzato. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito.

La banca dati degli ingredienti dei detersivi (elenco Did), disponibile sul sito web dedicato all'Ecolabel Ue, elenca i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detersivi e dei cosmetici. L'elenco è utilizzato per ricavare i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per valutare la biodegradabilità delle sostanze usate. Per le sostanze che non figurano nell'elenco Did sono fornite indicazioni sulle modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti.

All'organismo competente si comunicano la denominazione commerciale (se esistente), la denominazione chimica, il numero Cas, il numero Did, la quantità usata, la funzione e la forma di tutti gli ingredienti usati nella formulazione del prodotto finale (inclusa la pellicola idrosolubile).

I conservanti, le fragranze e le sostanze coloranti sono indicati indipendentemente dalla loro concentrazione. Si indicano le altre sostanze usate a partire da una concentrazione minima pari allo 0,010 % peso/peso.

Tutte le sostanze usate presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicate nell'elenco con il termine "nano" in virgolettato.

Per ciascuna sostanza usata elencata si allega la scheda dati di sicurezza a norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio6 . Se per una sostanza individuale non è disponibile la scheda dati di sicurezza in quanto parte di una miscela, il richiedente allega la scheda dati di sicurezza relativa alla miscela.

 

b) Soglie di misurazione

È richiesta la conformità ai criteri per tutte le sostanze usate come indicato nella Tabella 1.

 

Tabella 1

Livelli soglia applicabili alle sostanze usate per criterio per i prodotti per la pulizia di superfici dure (% peso/peso)

Denominazione del criterio Tensioattivi Conservanti Sostanze coloranti Fragranze Altri (per esempio enzimi)
Tossicità per gli organismi acquatici ≥ 0,010 nessun limite (*) nessun limite (*) nessun limite (*) ≥ 0,010
Biodegradabilità Tensioattivi ≥ 0,010 n.p. n.p. n.p. n.p.
Sostanze organiche ≥ 0,010 nessun limite (*) nessun limite (*) nessun limite (*) ≥ 0,010
Provenienza sostenibile dell'olio di palma ≥ 0,010 n.p. n.p. n.p. ≥ 0,010
Sostanze escluse o soggette a limitazione Specifiche sostanze escluse e soggette a limitazione nessun limite (*) nessun limite (*) nessun limite (*) nessun limite (*) nessun limite (*)
Sostanze pericolose ≥ 0,010 ≥ 0,010 ≥ 0,010 ≥ 0,010 ≥ 0,010
SVHC nessun limite (*) nessun limite (*) nessun limite (*) nessun limite (*) nessun limite (*)
Fragranze n.p. n.p. n.p. nessun limite (*) n.p.
Conservanti n.p. nessun limite (*) n.p. n.p. n.p.
Sostanze coloranti n.p. n.p. nessun limite (*) n.p. n.p.
Enzimi n.p. n.p. n.p. n.p. nessun limite (*)
Microorganismi n.p. n.p. n.p. n.p. ≥ 0,010

(*) Per "nessun limite" si intende: indipendentemente dalla concentrazione, tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente, i sottoprodotti e le impurità da materie prime (limite di rilevabilità analitica).

(*) Con "nessun limite" si intende: a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime, che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010 % in peso nella formulazione finale.

n.p: non pertinente

 

c) Specificità del gruppo di prodotti

Se il prodotto è disponibile sia in forma pronta all'uso, sia da diluire, ed entrambe sono vendute come parte di un lotto individuale (per esempio un flacone di prodotto pronto all'uso e un flacone ricarica di prodotto da diluire), entrambi i tipi di prodotto soddisfano i requisiti stabiliti in tutti i criteri per i rispettivi tipi.

I prodotti da diluire intesi unicamente a fini di ricarica dei flaconi a spruzzo con leva soddisfano i requisiti relativi all'imballaggio per i prodotti pronti all'uso.

 

Dosaggio di riferimento

Il seguente dosaggio funge da dosaggio di riferimento per i calcoli intesi a documentare la rispondenza ai criteri per l'Ecolabel Ue e a sottoporre a prova la capacità detergente.

 

Prodotti pronti all'uso 1 litro di prodotto pronto all'uso
Prodotti da diluire Dosaggio massimo raccomandato dal fabbricante per preparare 1 litro di soluzione detergente destinata a pulire superfici normalmente sporche (indicato in g/l di soluzione detergente o ml/l di soluzione detergente)

 

Valutazione e verifica: il richiedente presenta l'etichetta del prodotto o le istruzioni destinate all'utilizzatore che includono le istruzioni di dosaggio.

 

Criterio 1 — Tossicità per gli organismi acquatici

Il volume critico di diluizione (CDVchronic) del prodotto non supera i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento.

 

Tipo di prodotto VCD limite (l/l di soluzione detergente)
Detergenti multiuso, pronti all'uso 350000
Detergenti multiuso, da diluire 18000
Detergenti per cucine, pronti all'uso 600000
Detergenti per cucine, da diluire 45000
Detergenti per finestre, pronti all'uso 48000
Detergenti per finestre, da diluire 18000
Detergenti per servizi sanitari, pronti all'uso 600000
Detergenti per servizi sanitari, da diluire 45000

 

Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore CDVchronic del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo del valore CDVchronic è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel Ue.

Il valore CDVchronic è calcolato per tutte le sostanze usate (i) contenute nel prodotto, eccetto i microorganismi, mediante la seguente equazione:

dove:

dosaggio(i): peso (g) della sostanza (i) contenuta nella dose di riferimento;

DF(i): fattore di degradazione della sostanza (i);

TFchronic(i): fattore di tossicità cronica della sostanza (i).

I valori DF(i) e TFchronic(i) corrispondono a quelli riportati nell'ultima versione della parte A dell'elenco Did. Se una sostanza usata non è inserita nella parte A, il richiedente stima i valori mediante il metodo illustrato nella parte B di detto elenco e allega la documentazione pertinente.

 

Criterio 2 — Biodegradabilità

a) Biodegradabilità dei tensioattivi

Tutti i tensioattivi sono rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutti i tensioattivi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), a norma del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio7 , sono inoltre biodegradabili in condizioni anaerobiche.

 

b) Biodegradabilità dei composti organici

Le sostanze organiche contenute nel prodotto, eccetto i microorganismi, che non sono biodegradabili aerobicamente (non biodegradabili rapidamente, aNBO) o anaerobicamente (anNBO) non superano i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento.

 

Tipo di prodotto aNBO (g/l di soluzione detergente) anNBO (g/l di soluzione detergente)
Detergenti multiuso, pronti all'uso 3,00 55,00
Detergenti multiuso, da diluire 0,20 0,50
Detergenti per cucine, pronti all'uso 5,00 35,00
Detergenti per cucine, da diluire 0,20 0,50
Detergenti per finestre, pronti all'uso 2,00 20,00
Detergenti per finestre, da diluire 0,20 0,50
Detergenti per servizi sanitari, pronti all'uso 5,00 35,00
Detergenti per servizi sanitari, da diluire 0,20 0,50

 

Valutazione e verifica: il richiedente presenta la documentazione relativa alla degradabilità dei tensioattivi nonché i calcoli dei valori di aNBO e anNBO del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo dei valori di aNBO e anNBO è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel Ue.

Sia per la degradabilità dei tensioattivi, sia per i valori aNBO e anNBO dei composti organici, si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco Did.

Per quanto concerne le sostanze usate che non figurano nella parte A dell'elenco Did, si comunicano le informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di test significativi che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali sostanze, conformemente a quanto indicato nella parte B dell'elenco Did.

In assenza di documentazione relativa alla degradabilità, una sostanza usata diversa da un tensioattivo può essere esentata dal requisito di degradabilità anaerobica se è soddisfatto uno dei tre criteri alternativi in appresso:

1) rapidamente degradabile e con un basso adsorbimento (A < 25 %);

2) rapidamente degradabile e con un alto desorbimento (D > 75 %);

3) rapidamente degradabile e non bioaccumulante8 .

 

Le prove di adsorbimento/desorbimento sono effettuate conformemente agli orientamenti Ocse 106.

 

Criterio 3 — Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati

Le sostanze usate nei prodotti e derivate dall'olio di palma o di palmisti provengono da colture che soddisfano i requisiti di un sistema di certificazione per la produzione sostenibile basato su organizzazioni composte da diverse parti interessate ad ampia partecipazione, comprese le ONG, l'industria e le amministrazioni pubbliche e che tiene conto degli impatti sull'ambiente, compresi i suoli, la biodiversità, gli stock di carbonio organico e la conservazione delle risorse naturali.

 

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra mediante certificati e catene di custodia indipendenti che l'olio di palma e l'olio di palmisti usati nella fabbricazione del prodotto provengono da colture gestite in modo sostenibile.

Fra le certificazioni accettate si includono l'RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil, sistemi "identity preserved", "segregated" o "mass balance") o qualsiasi altro sistema equivalente o più rigoroso di produzione sostenibile.

Per i derivati chimici di tali oli è accettata la dimostrazione di sostenibilità mediante sistemi "book and claim", quale GreenPalm, o equivalenti, mediante comunicazione ACOP (Annual Communications of Progress) dei quantitativi dichiarati di certificati GreenPalm acquistati e venduti durante l'ultimo periodo annuo di scambio.

 

Criterio 4 — Sostanze escluse e soggette a restrizione

a) Sostanze specifiche escluse e soggette a restrizione

i) Sostanze escluse

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto, indipendentemente dalla loro concentrazione:

— alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici,

— atranolo,

— cloroatranolo,

— acido dietilen-triammina-pentaacetico (DTPA),

— acido etilen-diammina-tetraacetico (EDTA) e i suoi sali,

— formaldeide e i prodotti che la rilasciano (per esempio 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, glicinato di sodio-idrossil-metile, diazolidinilurea), fatta eccezione per le impurità di formaldeide contenute nei tensioattivi polialcossici in concentrazione non superiore allo 0,010 % peso/peso nella sostanze usate,

— glutaraldeide,

— idrossiisoesil 3-cicloesene carbossaldeide (HICC),

— microplastiche,

— nanoargento,

— muschi azotati e muschi policiclici,

— fosfati,

— alchilati perfluorati,

— sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili,

— composti clorurati reattivi,

— rodammina B,

— triclosano,

— 3-iodo-2-propinil butilcarbammato,

— idrocarburi aromatici,

— idrocarburi alogenati.

 

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fabbricanti delle miscele, attestanti che il prodotto non contiene le sostanze suelencate, indipendentemente dalla concentrazione.

 

ii) Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto in concentrazione superiore a quanto indicato:

— 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050 % peso/peso (se il valore del 2-metil-2H-isotiazol-3-one ammesso nell'allegato V (Elenco dei conservanti ammessi nei prodotti cosmetici) del regolamento (Ce) No 1223/2009 (5) è inferiore al momento della presentazione della domanda, allora prevale tale valore inferiore),

(5) Regolamento (Ce) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

— 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 0,0050 % peso/peso,

— 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015 % peso/peso.

Il contenuto totale di fosforo (P), calcolato come fosforo elementare, è limitato ai seguenti valori per il dosaggio di riferimento.

 

Tipo di prodotto Contenuto di P
Detergenti multiuso, pronti all'uso 0,02 g/l di prodotto pronto all'uso
Detergenti multiuso, da diluire 0,02 g/l di soluzione detergente
Detergenti per cucine, pronti all'uso 1,00 g/l di prodotto pronto all'uso
Detergenti per cucine, da diluire 1,00 g/l di soluzione detergente
Detergenti per finestre, pronti all'uso 0,00 g/l di prodotto pronto all'uso
Detergenti per finestre, da diluire 0,00 g/l di soluzione detergente
Detergenti per servizi sanitari, pronti all'uso 1,00 g/l di prodotto pronto all'uso
Detergenti per servizi sanitari, da diluire 1,00 g/l di soluzione detergente

 

Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (Ce) n. 648/2004 non sono presenti in quantità ≥ 0,010 % peso/peso per sostanza.

Non sono presenti VOC superiori ai limiti specificati in appresso (Per VOC si intende qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale inferiore a 150 °C).

 

Tipo di prodotto Limite VOC
Detergenti multiuso, pronti all'uso 30 g/l di prodotto pronto all'uso
Detergenti multiuso, da diluire 30 g/l di soluzione detergente
Detergenti per cucine, pronti all'uso 60 g/l di prodotto pronto all'uso
Detergenti per cucine, da diluire 60 g/l di soluzione detergente
Detergenti per finestre, pronti all'uso 100 g/l di prodotto pronto all'uso
Detergenti per finestre, da diluire 100 g/l di soluzione detergente
Detergenti per servizi sanitari, pronti all'uso 60 g/l di prodotto pronto all'uso
Detergenti per servizi sanitari, da diluire 60 g/l di soluzione detergente

 

Valutazione e verifica: il richiedente presenta i seguenti documenti:

a) se si usano isotiazolinoni, una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno dalle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il contenuto di isotiazolinoni usati è uguale o inferiore ai limiti fissati.

b) una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il quantitativo totale di fosforo elementare è uguale o inferiore ai limiti fissati. La dichiarazione è corroborata dai calcoli relativi al contenuto totale di fosforo.

c) una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (Ce) n. 648/2004 non sono presenti in quantitativo superiore ai limiti fissati.

d) una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori, attestanti che il quantitativo totale di VOC è inferiore ai limiti fissati. Tale dichiarazione è suffragata da relazioni di prova o da calcoli del contenuto di VOC basati sull'elenco degli ingredienti.

 

b) Sostanze pericolose

i) Prodotto finale

Il prodotto finale non è classificato né etichettato per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente acquatico, ai sensi dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 1272/2008 e dell'elenco della Tabella 2.

 

ii) Sostanze usate

Il prodotto non contiene sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, pericolose per l'ambiente acquatico, sensibilizzanti per le vie respiratorie o per la pelle, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, ai sensi dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 1272/2008 e dell'elenco della Tabella 2.

Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'articolo 10 del regolamento (Ce) n. 1272/2008.

 

Tabella 2

Classi di pericolo soggette a limitazione e relative categorie

 

Tossicità acuta
Categorie 1 e 2 Categoria 3
H300 Letale se ingerito H301 Tossico se ingerito
H310 Letale a contatto con la pelle H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato H331 Tossico se inalato
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie EUH070 Tossico per contatto oculare
Tossicità specifica per organi bersaglio
Categoria 1 Categoria 2
H370 Provoca danni agli organi H371 Può provocare danni agli organi
H372 Provoca danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta H373 Può provocare danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta
Sensibilizzazione respiratoria e cutanea
Categoria 1 A/1 Categoria 1B
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione
Categorie 1 A e 1B Categoria 2
H340 Può provocare alterazioni genetiche H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
H350 Può provocare il cancro H351 Sospettato di provocare il cancro
H350i Può provocare il cancro se inalato
H360F Può nuocere alla fertilità H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto H361d Sospettato di nuocere al feto.
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
Pericoloso per l'ambiente acquatico
Categorie 1 e 2 Categorie 3 e 4
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga di durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Pericoloso per lo strato di ozono
H420 Pericoloso per lo strato di ozono

 

Questo criterio non si applica alle sostanze usate di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 che stabiliscono i criteri per esentare le sostanze ai sensi degli allegati IV e V di detto regolamento dai requisiti relativi all'obbligo di registrazione e di valutazione e relativamente agli utilizzatori a valle. Al fine di determinare l'eventuale esclusione, il richiedente esamina tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso.

Le sostanze e le miscele incluse nella Tabella 3 sono esentate da quanto previsto alla lettera b), punto ii), del criterio 4.

 

Tabella 3

Sostanze in deroga

 

Sostanza Indicazione di pericolo
Tensioattivi H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi (*) H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
NTA quale impurità in MGDA e GLDA (**) H351 Sospettato di provocare il cancro
(*) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie presenti nei preparati.
(**) In concentrazioni inferiori allo 0,2 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

 

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la conformità a questo criterio per il prodotto finale e per tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale. Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti che nessuna di queste sostanze risponde ai criteri di classificazione con una o più delle indicazioni di pericolo di cui alla Tabella 2 nella forma e nello stato fisico in cui sono presenti nel prodotto.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 1907/2006, esentate dall'obbligo di registrazione in base all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), di detto regolamento, un'apposita dichiarazione del richiedente è sufficiente per la conformità.

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti la presenza delle sostanze usate che rispondono alle condizioni di deroga.

 

c) Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

Il prodotto finale non contiene le sostanze usate identificate a norma della procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 che definisce l'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti.

 

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti l'assenza di tutte le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate.

Alla data della domanda è fatto riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti.

 

d) Fragranze

Tutte le sostanze usate aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Ifra, Associazione internazionale dei produttori di profumi)9 . Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme Ifra riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Valutazione e verifica: il fornitore o il fabbricante delle fragranze, come opportuno, rilascia una dichiarazione firmata di conformità.

 

e) Conservanti

i) Il prodotto può contenere solo conservanti che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per i tensioattivi dotati anche di proprietà biocide.

ii) Il prodotto può contenere conservanti purché non siano bioaccumulanti. Un conservante non è considerato bioaccumulabile con valori BCF < 100 o log Kow < 3,0. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e log Kow, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

iii) È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull'imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un'azione antimicrobica o disinfettante.

 

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti i conservanti aggiunti e contenenti informazioni relative ai valori BCF o log Kow. Il richiedente allega inoltre la raffigurazione grafica dell'imballaggio.

 

f) Sostanze coloranti

Le sostanze coloranti contenute nel prodotto non sono bioaccumulabili.

Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabili con valori BCF < 100 o log Kow < 3,0. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e log Kow, si utilizza il valore BCF più alto misurato. Se le sostanze coloranti sono approvate per l'uso alimentare, non è necessario presentare una documentazione sul potenziale di bioaccumulo.

 

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutte le sostanze coloranti aggiunte e contenenti informazioni relative ai valori BCF o log Kow oppure una documentazione intesa a garantire che la sostanza colorante sia approvata per l'uso alimentare.

 

g) Enzimi

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi/in sospensione.

 

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti gli enzimi aggiunti

 

h) Microorganismi

i) Identificazione: i microorganismi aggiunti intenzionalmente dispongono di un numero ATTC (American Type Culture Collection), appartengono a una collezione IDA (International Depository Authority) o il loro DNA è stato identificato conformemente a un protocollo di identificazione del ceppo (mediante sequenziamento del DNA ribosomiale 16S o metodo equivalente).

ii) Sicurezza: tutti i microorganismi aggiunti intenzionalmente appartengono a entrambi i seguenti:

— gruppo di rischio I, quale definito dalla direttiva 2000/54/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (7) — agenti biologici durante il lavoro,

— elenco di presunzione qualificata di sicurezza (QPS) pubblicato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

iii) Assenza di contaminanti: i microorganismi patogeni, quali definiti in appresso, non possono essere presenti in nessuno dei ceppi inclusi nel prodotto finito al momento dell'esame con i metodi di prova indicati o equivalenti:

— E. Coli, metodo di prova Iso 16649-3:2005,

— Streptococcus (Enterococcus), metodo di prova Iso 21528-1:2004,

— Staphylococcus aureus, metodo di prova Iso 6888-1,

—  Bacillus cereus, metodo di prova Iso 7932:2004 o Iso 21871,

— Salmonella, metodo di prova Iso 6579:2002 o Iso 19250.

iv) Tutti i microorganismi aggiunti intenzionalmente non sono microorganismi geneticamente modificati (MGM).

v) Sensibilità antibiotica: fatta eccezione per la resistenza intrinseca, tutti i microorganismi aggiunti intenzionalmente sono sensibili a ciascuna delle cinque principali classi di antibiotici (amminoglicosside, macrolide, beta-lattame, tetraciclina e fluorochinolone), conformemente al metodo EUCAST (diffusione su disco) o equivalente.

vi) Carica microbica: i prodotti nella loro forma di utilizzo presentano un conteggio su piastra standard pari o superiore a 1 × 105 unità formanti colonie (CFU) per ml conformemente alla norma Iso 4833-1:2014.

vii) Durata di conservazione: la durata di conservazione minima del prodotto non è inferiore a 24 mesi e la carica microbica non diminuisce di oltre il 10 % ogni 12 mesi conformemente alla norma Iso 4833-1:2014.

viii) Idoneità all'uso: il prodotto soddisfa tutti i requisiti di cui al criterio 6 relativo all'idoneità all'uso e tutte le dichiarazioni del fabbricante in merito alle azioni di microorganismi contenuti nel prodotti sono documentate mediante prove svolte da terzi indipendenti.

ix) Dichiarazioni: è fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull'imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un'azione antimicrobica o disinfettante.

x) Informazioni destinate all'utilizzatore: l'etichetta del prodotto comprende le seguenti informazioni.

— il prodotto contiene microorganismi,

— il prodotto non va usato con un meccanismo di spruzzo a leva,

— il prodotto non va usato su superfici a contatto con alimenti,

— un'indicazione della durata di conservazione del prodotto.

 

Valutazione e verifica: il richiedente comunica e presenta:

i) il nome (del ceppo) e l'identificazione di tutti i microorganismi contenuti nel prodotto con i numeri ATCC o IDA o la documentazione relativa all'identificazione del DNA;

ii) la documentazione attestante che tutti i microorganismi appartengono al gruppo di rischio I e all'elenco QPS;

iii) la documentazione di prova attestante che non sono presenti nel prodotto microorganismi patogeni;

iv) la documentazione di prova attestante che nessuno dei microorganismi è geneticamente modificato;

v) la documentazione di prova attestante che, fatta eccezione per la resistenza intrinseca, tutti i microorganismi sono sensibili a ciascuna delle cinque principali classi di antibiotici indicate;

vi) Documentazione di prova attestante il valore CFU per ml della soluzione in uso (per i prodotti non diluiti si usa il rapporto di diluizione raccomandato per una pulizia "normale").

vii) Documentazione di prova attestante il valore CFU per ml della soluzione in uso ogni 12 mesi per un prodotto conservato fino alla fine della durata di conservazione.

viii) Risultati di prova di un laboratorio indipendente attestanti le azioni dichiarate dei microorganismi nonché la rappresentazione grafica dell'imballaggio o una copia dell'etichetta del prodotto ove si evidenzino le eventuali azioni dei microorganismi.

ix) e x) la rappresentazione grafica dell'imballaggio o una copia dell'etichetta del prodotto.

 

Criterio 5 — Imballaggio

a) Prodotti venduti in flaconi

Non si utilizzano spray contenenti gas propellenti. I flaconi a spruzzo sono ricaricabili e riutilizzabili.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente alla documentazione pertinente che illustra o dimostra come i flaconi che costituiscono parte dell'imballaggio possano essere ricaricati.

 

b) Sistemi di restituzione degli imballaggi

Se il prodotto è condizionato in un imballaggio che fa parte di un sistema di restituzione per un prodotto, allora tale prodotto è esentato dal rispetto dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del criterio 5.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente alla documentazione pertinente che illustra o dimostra l'esistenza di un sistema di restituzione per l'imballaggio.

 

c) Rapporto peso/utilità (RPU)

Il rapporto peso/utilità (RPU) del prodotto è calcolato solo per l'imballaggio primario e non supera i seguenti valori per il dosaggio di riferimento.

 

Tipo di prodotto RPU (g/l di soluzione detergente)
Prodotti da diluire 15
Prodotti pronti all'uso 150
Prodotti pronti all'uso venduti in flacone con spruzzo a leva 200

 

L'imballaggio primario composto da oltre l'80 % di materiali riciclati è esentato da questo requisito.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore RPU del prodotto. Se il prodotto è venduto in condizionamenti diversi (ossia con diversi volumi) si comunica il calcolo per ciascuna dimensione di imballaggio per il quale si richiede l'assegnazione dell'Ecolabel Ue.

Il valore RPU (WUR) è così calcolato:

 

WUR = Σ((Wi + Ui)/(Di * Ri)

 

dove:

Wi: peso (g) dell'imballaggio primario (i);

Ui: peso (g) dell'imballaggio riciclato (non post-consumo) nell'imballaggio primario (i). Ui = Wi a meno che il richiedente possa dimostrare diversamente;

Di: numero di dosi di riferimento contenute nell'imballaggio primario (i). Per i prodotti pronti all'uso, Di = volume del prodotto (in l);

Ri: indice di ricarica. Ri = 1 (l'imballaggio non è riutilizzato per lo stesso fine) o Ri = 2 (se il richiedente può documentare che il componente dell'imballaggio può essere riutilizzato per lo stesso fine e che si vendono ricariche).

Il richiedente presenta inoltre una dichiarazione firmata di conformità attestante il contenuto del materiale riciclato post-consumo, congiuntamente alla documentazione pertinente. L'imballaggio è considerato riciclato post-consumo se le materie prime usate per produrlo sono state raccolte presso fabbricanti di imballaggi in fase di distribuzione o di consumo.

 

d) Progettazione in funzione del riciclaggio

L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla Tabella 4. I meccanismi a pompa (anche negli spray) sono esentati da questo requisito.

 

Tabella 4

Materiali e componenti esclusi dagli elementi dell'imballaggio

 

Elemento dell'imballaggio Materiali e componenti esclusi (*)
Etichetta, anche termoretraibile - Etichetta, anche termoretraibile, in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE
- Etichetta, anche termoretraibile, in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE
- Etichetta, anche termoretraibile, in PETG in combinazione con una bottiglia in PET
- Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità > 1 g/cm3 usate con una bottiglia in PET
- Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità < 1 g/cm3 usate con una bottiglia in PP o HDPE
- Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio, "in mould labelling")
Chiusura - Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE
- Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE
- Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore > 1 g/cm3 in combinazione con una bottiglia in PET
- Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia
- Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità < 1 g/cm3 in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità > 1 g/cm3 in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP.
- Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto
Rivestimenti Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce
(*) EVA - Etilene vinilacetato, HDPE - Polietilene ad alta densità, PET - Polietilene tereftalato, PETG - Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP - Polipropilene, PS - Polistirene, PVC - Polivinilcloruro

 

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata nella quale si specifica la composizione materiale dell'imballaggio, compresi il contenitore, l'etichetta anche termoretraibile, gli adesivi, la chiusura e il rivestimento, come opportuno, congiuntamente a fotografie o disegni tecnici dell'imballaggio primario.

 

Criterio 6 — Idoneità all'uso

Il prodotto presenta una prestazione detergente soddisfacente a bassa temperatura e con il dosaggio raccomandato dal fabbricante per la durezza dell'acqua, secondo il documento "Framework performance test for hard surface cleaners", pubblicato sul sito web dedicato all'Ecolabel Ue10 .

 

Valutazione e verifica: il richiedente presenta la documentazione attestante che il prodotto è stato sottoposto a prova alle condizioni specificate nel quadro di riferimento e che i risultati dimostrano che il prodotto ha realizzato almeno la prestazione minima richiesta. Il richiedente presenta inoltre la documentazione attestante la conformità con i requisiti di laboratorio inclusi nelle pertinenti norme armonizzate per i laboratori di prova e di taratura, se opportuno.

Può essere applicato un metodo alternativo per la prova della prestazione se l'equivalenza ne è stata valutata e accettata dall'organismo competente.

 

Criterio 7 — Informazioni destinate all'utilizzatore

Il prodotto è corredato delle istruzioni per un uso adeguato onde massimizzare la prestazione del prodotto e minimizzare la produzione di rifiuti, riducendo nel contempo l'inquinamento dell'acqua e l'uso delle risorse. Tali istruzioni sono leggibili o comprendono rappresentazioni grafiche o icone e includono informazioni in merito a quanto segue.

 

a) Istruzioni per il dosaggio

Il richiedente adotta le misure necessarie per aiutare i consumatori a rispettare il dosaggio raccomandato, comunicando le istruzioni e mettendo a disposizione un apposito sistema di dosaggio (per esempio tappi). Sull'imballaggio dei prodotti pronti all'uso figura la seguente dicitura: "Prodotto non idoneo alla pulizia su ampia scala".

Le istruzioni per il dosaggio comprendono il dosaggio raccomandato per almeno due livelli di sporcizia e, se del caso, l'impatto della durezza dell'acqua sul dosaggio.

Se del caso, l'indicazione della durezza dell'acqua prevalente nella zona in cui il prodotto è destinato a essere commercializzato o delle modalità di reperimento di tale informazione.

 

b) Informazioni relative allo smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio primario include informazioni sul riutilizzo, il riciclaggio e il corretto smaltimento dell'imballaggio stesso.

 

c) Informazioni a carattere ambientale

Sull'imballaggio primario figura una dicitura che indica l'importanza di usare il dosaggio corretto e la temperatura raccomandata più bassa per minimizzare il consumo di energia e acqua nonché ridurre l'inquinamento dell'acqua.

 

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto.

 

Criterio 8 — Informazioni che figurano sull'Ecolabel Ue

Il marchio è visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel Ue figura sul prodotto ed è leggibile e chiaramente visibile.

Il richiedente ha la facoltà di includere una casella di testo facoltativa sull'etichetta, recante le seguenti diciture:

— Impatto limitato sull'ambiente acquatico;

— Quantitativo limitato di sostanze pericolose;

— Testato per la prestazione detergente.

 

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto o una raffigurazione dell'imballaggio ove è collocato l'Ecolabel Ue.

Note ufficiali

1.

Gu L 27 del 30 gennaio 2010, pag. 1.

2.

Decisione 2011/383/Ue della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (Gu L 169 del 29 giugno 2011, pag. 52).

3.

Regolamento (Ce) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (Gu L 104 dell'8 aprile 2004, pag. 1).

4.

Raccomandazione 2011/696/Ue della Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla definizione di nanomateriale (Gu L 275 del 20 ottobre 2011, pag. 38).

5.

Regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (Cee) n. 339/93 (Gu L 218 del 13 agosto 2008, pag. 30).

6.

Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce (Gu L 396 del 30 dicembre 2006, pag. 1).

7.

Regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006 (Gu L 353 del 31 dicembre 2008, pag. 1).

8.

Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori BCF < 100 o log Kow < 3,0. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e log Kow, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

9.

Pubblicato sul sito web dell'Ifra: http://www.ifraorg.org

10.

Pubblicato all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/performance_test_cleaners.pdf

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