Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lombardia 19 giugno 2017, n. 790

Rifiuti - Abbandono rifiuti - Smaltimento/recupero - Ordinanza sindacale ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Destinatario - Commissario liquidatore di società in liquidazione - Legittimità - Sussistenza

Tar Lombardia

Sentenza 19 giugno 2017, n. 790

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2015, proposto da:

R. SGR Spa in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

 

contro

Comune Di San Gervasio Bresciano, non costituitosi in giudizio;

 

per l'annullamento

— dell'ordinanza del sindaco n. 15 del 30 luglio 2015, emessa ex articolo 192 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, con la quale è stata ingiunta al fondo comune di investimento immobiliare D. 3 la presentazione di un piano di smaltimento dei rifiuti abbandonati sul mappale 108 lato est (circa 3.000 mc di terra di misto impasto);

— dell'ordinanza del sindaco n. 16 del 30 luglio 2015, emessa ex articolo 192 del Dlgs. 152/2006, con la quale è stato ingiunto al medesimo soggetto lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul mappale 108 lato nord (circa 400 mc di rifiuti misti), previa presentazione di un piano per la ricerca di eventuali inquinanti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 il dott. (omissis);

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

 

Fatto e diritto

1. Il Sindaco del Comune di San Gervasio Bresciano, con ordinanze n. 15 e 16 del 30 luglio 2015, emesse ex articolo 192 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, ha ingiunto al fondo comune di investimento immobiliare D. 3, in persona della ricorrente R. Sgr Spa, rispettivamente, (a) la presentazione di un piano di smaltimento dei rifiuti abbandonati sul mappale 108 lato est (circa 3.000 mc di terra di misto impasto), e (b) lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul mappale 108 lato nord (circa 400 mc di rifiuti misti), previa presentazione di un piano per la ricerca di eventuali inquinanti nelle matrici ambientali, e concordando i lavori con la gestione del parco acquatico L.V..

2. Il fondo D. 3, di tipo chiuso, è stato costituito e gestito dalla ricorrente R. Sgr Spa, e ha avuto tra i sottoscrittori anche alcune società del gruppo S. Spa, con le quali sono poi sorti dei contenziosi legali relativi agli immobili conferiti e ai lavori eseguiti. In considerazione della crisi patrimoniale e finanziaria del fondo, il Tribunale di Bolzano ne ha disposto la liquidazione ai sensi dell'articolo 57 comma 6-bis del Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58, con sentenza n. 4 del 7 luglio 2015. La Banca d'Italia, con provvedimento del direttore generale del 14 luglio 2015, ha nominato un liquidatore.

3. Contro le ordinanze di smaltimento dei rifiuti abbandonati la ricorrente ha proposto impugnazione, sostenendo che (i) con la nomina del liquidatore la società che ha costituito il fondo perde ogni potere gestionale e non può essere destinataria di ordinanze come quelle in esame; (ii) d'altra parte, neppure il liquidatore del fondo potrebbe essere destinatario di tali ordinanze, in quanto estraneo ai rapporti pregressi; (iii) in ogni caso, non sarebbe dimostrata la responsabilità del fondo nell'abbandono dei rifiuti.

4. Il Comune non si è costituito in giudizio.

5. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni, in parte già anticipate in sede cautelare (v. ordinanza n. 2301 del 29 dicembre 2015):

(a) la tesi secondo cui la nomina del liquidatore interromperebbe qualsiasi collegamento tra il fondo in liquidazione e l'obbligo di smaltimento dei rifiuti non appare condivisibile. Al riguardo, si richiama per analogia un pronunciamento di questo Tar a proposito della curatela fallimentare (v. sentenza n. 669 del 12 maggio 2016). In sintesi, tanto il curatore fallimentare quanto il liquidatore del fondo, essendo detentori dei rifiuti secondo il diritto comunitario (v. articoli 3, 14 e 15 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/Ce), sono obbligati a eseguire le operazioni di smaltimento/recupero, anticipando le relative spese.

(b) in base ai principi comunitari, infatti, il detentore è sempre obbligato a consegnare i rifiuti a un soggetto abilitato alle operazioni di trattamento, mentre il costo di tali operazioni grava sui soggetti che sono all'origine dei rifiuti (v. Cote di Giustizia GS 24 giugno 2008 C-188/07, Commune de Mesquer, punti 70-71). Resta quindi ferma la possibilità di dimostrare, in un secondo momento, che il peso economico definitivo non deve essere sopportato dal detentore (ossia dal fondo, e nello specifico dalla gestione liquidatoria), qualora sia possibile accertare che all'origine della condizione attuale dei rifiuti vi sono soggetti diversi, e in particolare i precedenti gestori;

(c) sotto il profilo soggettivo, occorre sottolineare che l'inerzia del detentore può contribuire a creare o ad aggravare una situazione di inquinamento, con il conseguente obbligo di concorrere agli oneri della bonifica;

(d) oltre alle operazioni di smaltimento/recupero può essere posta a carico del detentore dei rifiuti, quale compito accessorio nell'interesse della salute pubblica e dell'integrità dell'ambiente, la verifica delle matrici ambientali, per stabilire se siano superate le soglie di contaminazione;

(e) per quanto riguarda il passato, e in particolare i complessi rapporti, anche contenziosi, tra la ricorrente e gli altri soggetti interessati alla valorizzazione degli immobili conferiti al fondo D. 3, si ritiene che, quando vi siano accordi tra i privati per la gestione commerciale di un'area, la responsabilità del proprietario per l'abbandono di rifiuti non possa essere esclusa dalla sola presenza di interposizioni nella gestione. Se la cura e lo sfruttamento economico dell'area corrisponde a un pari interesse del proprietario, su quest'ultimo grava un onere qualificato di controllo e vigilanza;

(f) in questo quadro, le ordinanze oggetto di impugnazione sono legittime nella parte in cui individuano nel fondo D. 3 il detentore dei rifiuti obbligato a eseguire le operazioni di smaltimento/recupero. Devono invece essere annullate nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente, anziché al liquidatore, il compito di provvedere in concreto;

(g) tuttavia, la ricorrente, essendo il precedente gestore del fondo, è correttamente coinvolta quale soggetto potenzialmente tenuto a subire in regresso il costo delle attività di smaltimento/recupero e della caratterizzazione delle matrici ambientali, salvi ulteriori sviluppi qualora fosse necessario procedere alla bonifica. Per tutti questi profili le ordinanze in esame hanno valore di prenotazione ai fini del recupero degli oneri per gli (eventuali) interventi sostitutivi dell'amministrazione.

6. Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto, come sopra specificato.

7. Il carattere parziale dell'accoglimento giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

8. Il contributo unificato è a carico dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 13 comma 6-bis.1 del Dpr 30 maggio 2002 n. 115.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando:

(a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione;

(b) compensa le spese di giudizio;

(c) pone il contributo unificato a carico del Comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

Depositata in segreteria il 19 giugno 2017.

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