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Normativa Vigente

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Commissione europea

Direttiva 17 maggio 2017, n. 2017/845/Ue

(Guue 18 maggio 2017 n. L 125)

Direttiva che modifica la direttiva 2008/56/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/56/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)1 , in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato III della direttiva 2008/56/Ce stabilisce gli elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni e impatti che figurano rispettivamente all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 24 della direttiva stessa.

(2) In base alla valutazione iniziale delle loro acque marine a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/Ce, e nell'ambito del primo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino, nel 2012 gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione una serie di requisiti di buono stato ecologico e i rispettivi traguardi ambientali in conformità all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

La valutazione della Commissione2 di tali relazioni degli Stati membri, intrapresa in conformità all'articolo 12 di tale direttiva, ha messo in luce l'urgenza di maggiori sforzi degli Stati membri e dell'Unione per conseguire il buono stato ecologico entro il 2020.

(3) Per garantire che il secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino degli Stati membri contribuisca ulteriormente e al conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/56/Ce e consenta di giungere a definizioni più coerenti del buono stato ecologico, nella relazione sulla prima fase di attuazione la Commissione ha raccomandato che, a livello dell'Unione, i servizi della Commissione e gli Stati membri collaborino per rivedere, potenziare e migliorare la decisione 2010/477/Ue della Commissione3 entro il 2015, al fine di conseguire criteri e standard metodologici relativi al buono stato ecologico più chiari, semplici, concisi, coerenti e comparabili e, allo stesso tempo, riesaminare l'allegato III della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e, se necessario, rivederlo, nonché sviluppare orientamenti specifici volti ad assicurare, nel prossimo ciclo di attuazione, un'impostazione delle valutazioni più coerente e uniforme.

(4) Il riesame dell'allegato III della direttiva 2008/56/Ce è necessario per completare il riesame della decisione 2010/477/Ue. Inoltre, il rapporto tra l'allegato III della direttiva 2008/56/Ce e i descrittori qualitativi per la determinazione del buono stato ecologico elencati nell'allegato I della medesima è solo implicito e, di conseguenza, non sufficientemente chiaro. In un documento di lavoro del 20114 la Commissione ha illustrato i rapporti tra i descrittori qualitativi di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/Ce, gli elementi di cui all'allegato III della medesima e i criteri e gli indicatori fissati nella decisione 2010/477/Ue, ma ha potuto fornire una risposta solo parziale dato il loro contenuto intrinseco. È necessario rivedere l'allegato III della direttiva 2008/56/Ce per chiarire ulteriormente tali rapporti e agevolare l'applicazione, collegando meglio gli elementi dell'ecosistema e le pressioni e gli impatti antropogenici sull'ambiente marino ai descrittori di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/Ce e ai risultati del riesame della decisione 2010/477/Ue.

(5) Nella direttiva 2008/56/Ce l'allegato III dovrebbe indicare elementi di valutazione (articolo 8, paragrafo 1) in relazione al buono stato ecologico (articolo 9, paragrafo 1), elementi di monitoraggio (articolo 11, paragrafo 1), che sono complementari alla valutazione (per esempio, temperatura, salinità), ed elementi di cui tener conto nel fissare gli obiettivi (articolo 10, paragrafo 1). La pertinenza di questi elementi varierà secondo la regione e lo Stato membro a causa delle diverse caratteristiche regionali. Ciò significa che gli elementi devono essere passati al vaglio solo se sono ritenuti "elementi e caratteristiche essenziali" o "pressioni e impatti principali" di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/56/Ce, e se si verificano nelle acque territoriali dello Stato membro.

(6) È importante garantire che gli elementi indicati nell'allegato III della direttiva 2008/56/Ce siano chiaramente correlati ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I della medesima e ai criteri e standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine stabiliti dalla Commissione in base all'articolo 9, paragrafo 3 nonché alla loro applicazione in relazione agli articoli 8, 9, 10 e 11 della medesima. In tale contesto, gli elementi devono essere generici e generalmente applicabili in tutta l'Unione, dal momento che elementi più specifici possono essere stabiliti dalla Commissione in base all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/Ce o nel contesto della determinazione di una serie di requisiti di buono stato ecologico ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva stessa.

(7) Nella direttiva 2008/56/Ce le tabelle 1 e 2 dell'allegato III dovrebbero contenere un riferimento più chiaro agli elementi relativi allo stato (tabella 1) e agli elementi relativi alle pressioni e ai loro impatti (tabella 2), e collegare direttamente gli elementi contenuti nei rispettivi elenchi ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I e, di conseguenza, ai criteri stabiliti dalla Commissione in base all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva stessa.

(8) Nella direttiva 2008/56/Ce, al fine di orientare le valutazioni sugli usi delle acque marine a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e sulle attività umane di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e sul relativo monitoraggio di cui all'articolo 11, nella tabella 2 dovrebbe essere incluso un elenco indicativo degli usi e delle attività umane al fine di garantirne una valutazione coerente in tutte le regioni o sottoregioni marine.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III della direttiva 2008/56/Ce.

(10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/Ce,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2008/56/Ce è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 dicembre 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. L'obbligo di recepire la presente direttiva non si applica agli Stati membri privi di acque marine.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Allegato

Note ufficiali

1.

Gu L 164 del 25 giugno 2008, pag. 19.

2.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Prima fase di attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/Ce) Valutazione e orientamenti della Commissione europea (COM(2014)97 final del 20 febbraio 2014).

3.

Decisione della Commissione 2010/477/Ue, del 1o settembre 2010, sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine (Gu L 232 del 2 settembre 2010, pag. 14).

4.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2011) 1255

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