Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Decisione Consiglio Ue 2017/769/Ue

Ratifica e adesione al protocollo 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive (convenzione Hns del 1996)

Ultima versione disponibile al 24/04/2024

Consiglio dell'Unione europea

Decisione 25 aprile 2017, n. 2017/769/Ue

(Guue 4 maggio 2017 n. L 115)

Decisiono relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 1 ,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 ("convenzione Hns del 1996") è intesa a garantire un risarcimento adeguato, tempestivo ed efficace delle persone vittime di danni causati dallo sversamento di sostanze pericolose e nocive trasportate via mare. La convenzione Hns del 1996 colmava una importante lacuna nel diritto internazionale in materia di responsabilità nell'ambito del trasporto marittimo.

(2) Nel 2002 il Consiglio ha adottato la decisione 2002/971/Ce 2 . Conformemente a tale decisione, gli Stati membri erano tenuti a intraprendere le iniziative necessarie per ratificare o aderire alla convenzione Hns del 1996 entro tempi ragionevoli e, se possibile, anteriormente al 30 giugno 2006. In seguito quattro Stati membri hanno ratificato tale convenzione. La convenzione Hns del 1996 non è entrata in vigore.

(3) La convenzione Hns del 1996 è stata modificata dal protocollo del 2010 della convenzione Hns del 1996 ("protocollo del 2010"). A norma dell'articolo 2 e dell'articolo 18, paragrafo 1, del protocollo del 2010, la convenzione Hns del 1996 e il protocollo del 2010 vanno letti, interpretati e applicati congiuntamente come un unico strumento tra le parti contraenti del protocollo del 2010.

(4) Un testo che consolida la convenzione Hns del 1996 e il protocollo del 2010 ("convenzione Hns del 2010") è stato redatto dal segretariato dell'Organizzazione marittima internazionale ("Imo") e approvato dal comitato giuridico dell'Imo durante la sua 98a riunione. La convenzione Hns del 2010 non è uno strumento aperto alla firma o alla ratifica. La convenzione Hns del 2010 avrà effetto dopo l'entrata in vigore del protocollo del 2010 negli Stati membri.

(5) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 8, del protocollo del 2010, l'espressione del consenso, da parte di uno Stato, a essere vincolato dal protocollo del 2010 rende nulla qualsiasi precedente espressione di consenso, da parte di tale Stato, a essere vincolato dalla convenzione Hns del 1996. Di conseguenza, gli Stati che sono parti contraenti della convenzione Hns del 1996 cesseranno di esserlo nel momento in cui esprimono il loro consenso a essere vincolati dal protocollo del 2010 conformemente all'articolo 20 e, in particolare, all'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4, di tale protocollo.

(6) La direttiva 2004/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio mira alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale causato da numerose attività professionali, compreso il trasporto marittimo di merci pericolose. Tuttavia, essa non si applica ai casi di lesioni personali, al danno alla proprietà privata o alle perdite economiche e non pregiudica il diritto al risarcimento di tali danni. La materia disciplinata da tale direttiva e dalla convenzione Hns del 2010 si sovrappongono pertanto solo parzialmente, non in larga misura. Gli Stati membri conservano le loro competenze per gli aspetti della convenzione Hns del 2010 che non incidono sulle norme comuni.

(7) Come nel caso di quella che l'ha preceduta, la convenzione Hns del 2010 è particolarmente importante per gli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri in quanto prevede una migliore protezione delle vittime dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, anche nel contesto del danno ambientale, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

(8) Per diventare parti contraenti del protocollo del 2010 e, di conseguenza, della convenzione Hns del 2010, gli Stati devono presentare al segretario generale dell'Imo, contestualmente ai loro strumenti di approvazione, i dati pertinenti sui quantitativi totali di carico soggetto a contributo a norma della convenzione Hns del 2010 ("carico Hns soggetto a contributo") nel corso dell'anno civile precedente, conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, della stessa. A tale scopo gli Stati sono tenuti a istituire un sistema per la segnalazione del carico Hns soggetto a contributo prima di esprimere il loro consenso a essere vincolati dal protocollo del 2010.

(9) Nel corso della sua 100a sessione nel 2013, il comitato giuridico dell'Imo ha approvato gli orientamenti sulla segnalazione del carico Hns soggetto a contributo, elaborati per facilitare l'adozione, da parte degli Stati che procedono alla ratifica, della normativa in materia di segnalazione prima dell'entrata in vigore del protocollo e per contribuire all'applicazione globale, uniforme e effettiva dei pertinenti obblighi della convenzione Hns del 2010.

(10) Al fine di assicurare la certezza del diritto per tutte le parti interessate, gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente e informare il Consiglio e la Commissione in modo adeguato dei rispettivi sistemi di segnalazione del carico Hns soggetto a contributo. Tali informazioni potrebbero essere messe a disposizione in modo informale mediante canali esistenti, quali gli organi preparatori del Consiglio.

(11) Lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri sull'istituzione del sistema per la segnalazione del carico Hns soggetto a contributo potrebbe agevolare gli sforzi condotti dagli Stati membri volti a istituire tale sistema di segnalazione.

(12) Come è avvenuto per la convenzione Hns del 1996, in mancanza di una clausola d'integrazione regionale ("Reio"), solo gli Stati sovrani possono essere parte del protocollo del 2010. Non è pertanto possibile per l'Unione ratificare o aderire al protocollo del 2010 e, di conseguenza, alla convenzione Hns del 2010.

(13) La ratifica del protocollo del 2010 da parte di tutti gli Stati membri nell'arco di un periodo di tempo determinato dovrebbe garantire condizioni di parità all'interno dell'Unione per tutti gli attori interessati dall'applicazione della convenzione Hns del 2010.

(14) Data la natura internazionale del regime Hns, è opportuno mirare a parità di condizioni a livello mondiale per tutti gli attori interessati dall'applicazione della convenzione Hns del 2010. Per tale motivo, è necessario che il protocollo del 2010 abbia una copertura mondiale.

(15) Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a ratificare o ad aderire, secondo il caso, al protocollo del 2010 per le parti di competenza esclusiva dell'Unione, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile. Le disposizioni della convenzione Hns del 2010 che rientrano nella competenza conferita all'Unione nel rispetto della cooperazione giudiziaria in materia civile devono essere oggetto di una decisione adottata parallelamente alla presente decisione,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati, per le parti di competenza esclusiva dell'Unione, a ratificare o ad aderire al protocollo del 2010, secondo il caso, nell'interesse dell'Unione, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alla presente decisione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri si adoperano per adottare i provvedimenti necessari al deposito degli strumenti di ratifica o di adesione al protocollo del 2010 entro un termine ragionevole e, se possibile, entro 6 maggio 2021.

2. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano il Consiglio e la Commissione, in modo adeguato, del momento in cui il sistema di segnalazione del carico Hns soggetto a contributo diventa operativo.

3. Gli Stati membri si adoperano per scambiarsi migliori prassi, in particolare sul sistema per la segnalazione del carico Hns soggetto a contributo ai sensi del protocollo del 2010.

Articolo 3

All'atto della ratifica o dell'adesione al protocollo del 2010 gli Stati membri comunicano per iscritto al segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale che tale la ratifica o adesione è avvenuta conformemente alla presente decisione e alla decisione (Ue) 2017/770 3 .

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

 

Note ufficiali

1.

Approvazione espressa il 5.4.2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

2.

Decisione 2002/971/Ce del Consiglio, del 18 novembre 2002, che autorizza gli Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione Hns) (Gu L 337 del 13.12.2002, pag. 55).

3.

Decisione (Ue) 2017/770 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive per quanto riguarda gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).

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