Energia

Normativa Vigente

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Dm Sviluppo economico 26 marzo 2002

Requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 26 marzo 2002

(Gu 4 aprile 2002 n. 79)

Attuazione della direttiva 2000/55/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti

Il Ministro delle attività produttive

Vista la decisione 93/465/Cee del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura Ce di conformità;

Vista la direttiva 2000/55/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopra citata;

 

Decreta:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli alimentatori per lampade fluorescenti, alimentati dalla rete elettrica, definiti nella norma europea En 50294 del 1998, punto 3.4 e successive varianti, e in seguito denominati "alimentatori".

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti tipi di alimentatori:

alimentatori integrati nelle sorgenti luminose;

alimentatori destinati specificamente ad apparecchi di illuminazione da montare in mobili e che costituiscono una parte non sostituibile dell'apparecchio di illuminazione che non può essere sottoposta a test separatamente dall'apparecchio stesso, conformemente alla norma europea En 60920 punto 2.1.3, sostituita dalle norme En 61342, En 61347 ed En 61348;

alimentatori che sono esportati dalla Comunità, come singoli componenti o incorporati in apparecchi di illuminazione.

3. Gli alimentatori sono classificati secondo l'allegato I.

Articolo 2

Prescrizioni

1. Gli alimentatori di cui all'articolo 1, comma 1, sono immessi sul mercato, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, solo se la loro potenza assorbita in ingresso è inferiore o uguale al valore della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di cui agli allegati I, II e III per ciascuna categoria di alimentatori.

2. Il fabbricante degli alimentatori disciplinati dal presente decreto, il suo mandatario stabilito nella Comunità europea o la persona responsabile della immissione sul mercato di tali apparecchiature, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, provvedono affinché ciascun alimentatore immesso sul mercato sia conforme ai requisiti di cui al comma 1.

3. A partire dal 21 novembre 2005 gli alimentatori di cui all'articolo 1, comma 1, sono immessi sul mercato, come componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, solo se la loro potenza assorbita in ingresso è inferiore o uguale al valore della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di cui all'allegato IV per ciascuna categoria di alimentatori.

Articolo 3

Documentazione tecnica

1. Al fine di consentire la verifica della conformità dell'alimentatore al presente decreto e la corretta applicazione della marcatura "Ce", di cui all'articolo 4, comma 1, il fornitore ha l'obbligo di approntare la documentazione tecnica, di cui alla decisione del Consiglio 93/465/Cee.

Il contenuto della documentazione tecnica comprende:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b) una descrizione del modello sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione univoca;

c) informazioni sui principali elementi della progettazione del modello, eventualmente corredate da disegni, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti per l'assorbimento elettrico;

d) istruzioni per l'uso relativo al corretto impiego;

e) rapporti sulle misurazioni dell'assorbimento elettrico effettuate in base alle procedure descritte dalla norma En 50294 del 1998 e successive varianti;

f) particolari sulla conformità di tali misurazioni ai requisiti di consumo energetico di cui all'articolo 2.

2. È consentito l'uso della documentazione tecnica predisposta ai sensi di altre normative nazionali e comunitarie, se rispondente ai requisiti di cui al comma 1.

3. I fabbricanti di alimentatori sono responsabili della determinazione dell'assorbimento elettrico di ciascun alimentatore mediante le procedure descritte dalla norma europea En 50294 del 1998 e successive varianti, nonché della conformità dell'apparecchiatura ai requisiti di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Marcatura di conformità Ce

1. Quando gli alimentatori vengono immessi sul mercato, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, devono recare la marcatura "Ce", che attesta la conformità dell'apparecchio a tutte le disposizioni del presente decreto. La marcatura "Ce" è costituita dalle iniziali "Ce". Tale marcatura deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'alimentatore e sull'imballaggio.

2. Quando gli alimentatori sono immessi sul mercato incorporati in apparecchi di illuminazione, la marcatura "Ce" è apposta anche su tali apparecchi e sul loro imballaggio.

3. È vietata l'immissione sul mercato di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, non recanti la marcatura "Ce" e non conformi al disposto del presente decreto. Salvo prova contraria, si presumono conformi al presente decreto gli alimentatori che recano la marcatura "Ce", come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione.

4. Le procedure di valutazione della conformità degli alimentatori come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione e gli obblighi relativi all'apposizione e l'utilizzazione della marcatura Ce di conformità, sono stabiliti nell'allegato V.

5. Nel caso di alimentatori disciplinati anche da altre norme, relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura "Ce", la stessa può essere apposta solo se gli apparecchi sono conformi anche alle norme del presente decreto.

6. È vietato apporre, sugli alimentatori, marcature che possano indurre in errore i terzi sul significato e la presentazione tipografica della marcatura "Ce". Altre marcature possono essere apposte sugli alimentatori, sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o su altri documenti a condizione che la marcatura "Ce" resti visibile e leggibile.

Articolo 5

Autorità competente

1. L'Autorità competente per l'attuazione del presente decreto è il Ministero delle attività produttive.

2. Per l'espletamento dei compiti di verifica e controllo sull'applicazione del presente decreto, il Ministero delle attività produttive può avvalersi, previa intesa, di altre Amministrazioni dello Stato nonché delle autorità pubbliche locali competenti per materia. Per le attività di verifica tecnica della conformità dell'alimentatore e del contenuto della documentazione tecnica può avvalersi, oltre che dei propri laboratori, dell'Enea, Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, o di altri organismi individuati con specifico decreto dall'Autorità competente. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti.

Articolo 6

Funzioni dell'Autorità competente

1. L'Autorità competente svolge le seguenti funzioni:

a) controlla gli alimentatori immessi sul mercato per verificarne la rispondenza ai requisiti di cui al presente decreto;

b) nel caso di marcatura "Ce" apposta impropriamente, obbliga con apposito provvedimento motivato il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, o comunque la persona responsabile dell'immissione dell'alimentatore sul mercato, come singolo componente o integrato in apparecchi di illuminazione, a rendere conforme l'apparecchiatura al presente decreto ed a porre fine alla violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato e la vendita degli alimentatori in questione.

Articolo 7

Notifiche

1. Ogni provvedimento adottato ai sensi del presente decreto che vieti l'immissione sul mercato o la vendita di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, è notificato entro il termine di sessanta giorni al fabbricante, al suo mandatario stabilito nella Comunità o alla persona responsabile dell'immissione dell'alimentatore sul mercato, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di ricorso e dei termini per la loro proposizione.

2. Ogni provvedimento adottato ai sensi del presente decreto che comporti restrizioni all'immissione sul mercato degli alimentatori è comunicato tempestivamente alla Commissione europea.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I

Categorie di alimentatori

Per calcolare la massima potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di un dato alimentatore, quest'ultimo deve innanzitutto essere classificato nell'opportuna categoria dell'elenco seguente:

Categoria Descrizione
1 Alimentatore per sorgente luminosa lineare
2 Alimentatore per sorgente luminosa compatta a 2 cubi
3 Alimentatore per sorgente luminosa compatta piatta a 4 tubi
4 Alimentatore per sorgente luminosa compatta a 4 tubi
5 Alimentatore per sorgente luminosa compatta a 6 tubi
6 Alimentatore per sorgente luminosa compatta tipo 2D

 

Allegato II

Metodi di calcolo della massima potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa per ciascun tipo di alimentatore

L'efficienza energetica di un circuito alimentatore-sorgente luminosa dipende dalla massima potenza in ingresso nel circuito, a sua volta funzione della potenza della sorgente luminosa e del tipo di alimentatore. Per questo motivo il limite massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di un dato alimentatore è definito quale massima potenza del circuito alimentatore-sorgente luminosa, con livelli diversi definiti per ciascuna potenza di sorgente luminosa e tipo di alimentatore. La terminologia utilizzata nel presente allegato corrisponde alle definizioni della norma europea En 50294, del dicembre 1998, elaborata dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica.

Allegato III

Prima fase

Il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa, espressa in W, è definito dalla seguente tabella:

Potenza sorgente luminosa
Categoria dell'alimentatore 50 Hz HF Livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa
1 15 W 13,5 W 25 W
18 W 16 W 28 W
30 W 24 W 40 W
36 W 32 W 45 W
38 W 32 W 47 W
58 W 50 W 70 W
70 W 60 W 83 W
2 18 W 16 W 28 W
24 W 22 W 34 W
36 W 32 W 45 W
3 18 W 16 W 28 W
24 W 22 W 34 W
36 W 32 W 45 W
4 10 W 9,5 W 18 W
13 W 12,5 W 21 W
18 W 16,5 W 28 W
26 W 24 W 36 W
5 18 W 16 W 28 W
26 W 24 W 36 W
6 10 W 9 W 18 W
16 W 14 W 25 W
21 W 19 W 31 W
28 W 25 W 38 W
38 W 34 W 47W

Qualora un alimentatore sia destinato a una sorgente luminosa che rientri tra due valori indicati nella tabella qui sopra, il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato per interpolazione lineare tra i due valori di massima potenza in ingresso per le due potenze di sorgente luminosa più vicine di cui nella tabella. Ad esempio se l'alimentatore nella categoria 1 riguarda una sorgente luminosa di 48 W a 50 Hz, il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato come segue:

47 + (48 — 38) * (70 — 47)/(58 — 38) = 58,5 W

Allegato IV

Seconda fase

Il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa, espressa in W, è definito dalla seguente tabella:

Potenza sorgente luminosa
Categoria dell'alimentatore 50 Hz HF Livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa
1 15 W 13,5 W 23 W
18 W 16 W 26 W
30 W 24 W 38 W
36 W 32 W 43 W
38 W 32 W 45 W
58 W 50 W 67 W
70 W 60 W 80 W
2 18 W 16 W 26 W
24 W 22 W 32 W
36 W 32 W 43 W
3 18 W 16 W 26 W
24 W 22 W 32 W
36 W 32 W 43 W
4 10 W 9,5 W 16 W
13 W 12,5 W 19 W
18 W 16,5 W 26 W
26 W 24 W 34 W
5 18 W 16 W 26 W
26 W 24 W 34 W
6 10 W 9 W 16 W
16 W 14 W 23 W
21 W 19 W 29 W
28 W 25 W 36 W
38 W 34 W 45 W

Qualora un alimentatore sia destinato a una sorgente luminosa che rientri tra due valori indicati nella tabella qui sopra, il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato per interpolazione lineare tra i due valori di massima potenza in ingresso per le due potenze di sorgente luminosa più vicine di cui nella tabella. Ad esempio se l'alimentatore nella categoria 1 riguarda una sorgente luminosa di 48 W a 50 Hz, al livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato come segue:

45 + (48 — 38) * (67 — 45)/(58 — 38) = 56 W

Allegato V

Modulo di valutazione della conformità (Articolo 4, comma 4)

Controllo di fabbricazione interna

1. Il presente modulo di valutazione della conformità descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che osserva gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che l'alimentatore è conforme ai requisiti del decreto ad esso applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura Ce a ciascun alimentatore che produce e redige una dichiarazione scritta di conformità.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per un periodo di tre anni dall'ultima data di fabbricazione dell'alimentatore. Nel caso in cui nè il fabbricante nè il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'alimentatore sul mercato comunitario.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del decreto; essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dell'alimentatore, nonché:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b) una descrizione del modello sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione univoca;

c) informazioni sui principali elementi della progettazione del modello, eventualmente corredate da disegni, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti per l'assorbimento elettrico;

d) istruzioni per l'uso relativo al corretto impiego;

e) rapporti sulle misurazioni dell'assorbimento elettrico effettuate in base alle procedure descritte dalla norma En 50294 del 1998 e successive varianti;

f) particolari sulla conformità di tali misurazioni ai requisiti di consumo energetico di cui all'articolo 2.

4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva una copia della dichiarazione di conformità con la documentazione tecnica.

5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli alimentatori alla documentazione tecnica di cui al punto 2 ed ai requisiti del decreto ad essi applicabili.

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