Rifiuti

Normativa Vigente

print

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 15 febbraio 2017

(Gu 6 marzo 2017 n. 54)

Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro dell'interno

e

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti;

Vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 2014/40/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che introduce modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto in particolare, l'articolo 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che disciplina "Rifiuti di prodotti da fumo ed i rifiuti di piccolissime dimensioni";

Visto l'articolo 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed, in particolare, il comma 3 che vieta l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi;

Visto l'articolo 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed, in particolare, il comma 1 che vieta l'abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali, anche, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi;

Visto l'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale prevede la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque abbandona rifiuti di piccolissime dimensioni e rifiuti di prodotti da fumo;

Visto in particolare, l'articolo 263, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale stabilisce che "Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai Comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma";

Viste le note del Ministero dell'interno (prot. n. 0069395 del 17 ottobre 2016) e del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (prot. n. 68668 del 25 agosto 2016) e recepite le osservazioni ivi indicate;

Decreta:

Articolo 1

Oggetto

Il presente decreto definisce le modalità attuative dell'articolo 263, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disciplina la destinazione e l'impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare.

Articolo 2

Destinazione dei proventi

1. Ai sensi dell'articolo 263, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cinquanta percento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali somme, in via prioritaria, sono impiegate per l'attuazione di campagne di informazione su scala nazionale nonché per le altre finalità di cui all'articolo 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il restante cinquanta percento dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è destinato ai Comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni. Tali somme sono impiegate, in via prioritaria, per le attività di installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale e secondo le specifiche esigenze, per la pulizia di caditoie e di tombini facenti parte del sistema fognario nonché per le campagne di informazione su scala locale.

3. Per la gestione delle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni versano la quota indicata al comma 1, con cadenza semestrale ed entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 2592, articolo n. 28, trattenendo la quota indicata al comma 2 e dando conto, nel rendiconto di gestione, dell'osservanza del relativo vincolo di destinazione.

4. Al fine di monitorare le risorse destinate ad affluire al Fondo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha la facoltà di chiedere ai comuni chiarimenti ed informazioni in ordine alle attività svolte in attuazione del presente decreto.

Articolo 3

Campagne d'informazione su scala nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori di prodotti da fumo attuano, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, campagne di informazione al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo. Le campagne di informazione possono essere attuate dai produttori, anche in collaborazione con enti portatori di interessi del settore, di enti aventi tra i loro scopi la tutela dell'ambiente nonché di altri enti o associazioni idonei al raggiungimento di tali finalità, attraverso i canali ritenuti più idonei ed indipendentemente dalla possibilità di poter beneficiare delle somme presenti sul Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. I produttori di prodotti da fumo possono anche autonomamente promuovere campagne d'informazione o altre iniziative volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destina le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie presenti nel Fondo, in via prioritaria e comunque non in misura inferiore al cinquanta percento, all'attuazione di campagne d'informazione e sensibilizzazione di cui al comma 1.

4. Le campagne di informazione sensibilizzano le Amministrazioni, la cittadinanza ed i consumatori sulle tematiche della raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo ed in particolare:

sugli effetti nocivi arrecati all'ambiente dall'abbandono dei rifiuti dei prodotti da fumo;

sull'obbligo di non gettare ed abbandonare i mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque, nelle caditoie stradali e nel sistema fognario, ed i conseguenti benefici in termini economici e ambientali;

sulle sanzioni in caso di violazione dei divieti di abbandono dei rifiuti;

sulla possibilità di attivare per i rifiuti di prodotti da fumo specifiche procedure di raccolta differenziata atte a destinare i rifiuti di prodotti da fumo a specifiche filiere di recupero, piuttosto che al conferimento in discarica.

Articolo 4

Installazione dei raccoglitori

1. I Comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'articolo 2, comma 2, ferma restando la facoltà per i comuni stessi di utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili allo scopo nei propri bilanci, installano una rete di raccoglitori per la raccolta di mozziconi dei prodotti da fumo nelle strade, nei parchi nonchè nei luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la collocazione ed il corretto utilizzo.

2. Su ogni raccoglitore, compatibilmente con le sue caratteristiche, sono riportate informazioni sui danni all'ambiente causati dall'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a chiunque viola il divieto di abbandono di tali rifiuti.

3. I raccoglitori installati permanentemente in aree esterne e, pertanto, sottoposti agli agenti atmosferici devono essere resistenti all'usura nonché dotati di sistemi di copertura per evitare l'ingresso di acqua.

Articolo 5

Campagne di informazione su scala locale

1. I Comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'articolo 2, comma 2, ferma restando la facoltà per i Comuni stessi di utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili allo scopo nei propri bilanci, attuano campagne di informazione volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni anche congiuntamente a comuni limitrofi. I produttori di prodotti da fumo, gli enti portatori di interessi del settore, gli enti aventi tra i loro scopi la tutela dell'ambiente e gli altri enti o associazioni idonei al raggiungimento di tali finalità possono collaborare a tali iniziative.

2. Nell'ambito delle suddette campagne, i comuni possono prevedere specifici eventi ed incontri con la cittadinanza durante i quali sono fornite informazioni sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni. Nel corso dello svolgimento di tali eventi, i Comuni possono provvedere alla distribuzione di materiali dedicati quali brochure informative e relativi gadgets.

Articolo 6

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Roma, 15 febbraio 2017

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598