Economia sostenibile/circolare

Normativa Vigente

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Dm Sviluppo economico 7 dicembre 2016

Termini e modalità per la concessione di agevolazioni per programmi di sviluppo per la tutela ambientale realizzati in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia - Riduzione delle emissioni ed efficientamento energetico delle imprese

Parole chiave Parole chiave: Economia sostenibile/circolare | Rifiuti | Energia | Territorio | Industria | CO2 / Anidride Carbonica | Cambiamenti climatici | Efficienza energetica | Incentivi / agevolazioni / sussidi

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 7 dicembre 2016

(Gu 24 febbraio 2017 n. 46)

Modalità e termini per la concessione delle agevolazioni, a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 Fesr, a favore di imprese che realizzano programmi di sviluppo per la tutela ambientale nelle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto il regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), sul Fondo sociale europeo (Fse), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga altresì il regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;

Visto il regolamento (Ue) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (Ce) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, il Capo III, Sezione 7 "Aiuti per la tutela dell'ambiente";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante "Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (Ue) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'Accordo di partenariato con l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 finale del 29 ottobre 2014;

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 maggio 2015, n. 39257, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 2015, n. 126, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

Visto il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 Fesr, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 finale del 23 giugno 2015, successivamente modificata dalla decisione della Commissione europea C(2015) 8450 finale del 24 novembre 2015;

Visto, in particolare, l'Asse IV — Efficienza energetica, Azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 settembre 2015, n. 223, che dispone l'"Assegnazione allo strumento dei contratti di sviluppo di risorse del Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR" e, in particolare, assegna allo strumento dei contratti di sviluppo euro 100.000.000,00 a valere sull'Asse IV — Efficienza energetica, del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 Fesr;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 Fesr;

Visto il rapporto finale relativo al progetto Heat Recovery in Energy Intensive Industries, cofinanziato dal programma Life dell'Unione europea, relativo all'identificazione dei settori industriali qualificabili come altamente energivori;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 5 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2013, n. 91, relativo alla definizione delle imprese a forte consumo di energia;

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 18 febbraio 2016, n. 14722, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 29 febbraio 2016, n. 49, recante chiarimenti in merito ai criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 Fesr, che, in relazione all'Asse IV — Efficienza energetica del predetto Programma, stabilisce che le modalità di utilizzo delle risorse ad esso assegnate saranno oggetto di ulteriori indicazioni;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato Programma operativo nazionale e il corretto utilizzo delle risorse assegnate all'Asse IV — Efficienza energetica, fornire i criteri e le necessarie indicazioni per accedere alle agevolazioni previste dai contratti di sviluppo di cui al citato decreto ministeriale 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Articolo 1

Ambito di intervento e risorse disponibili

1. Il presente decreto disciplina le modalità e i termini per la concessione delle agevolazioni in relazione alle risorse rese disponibili dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2015 a valere sull'Asse IV del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, Azione 4.2.1, pari a euro 100.000.000,00, a favore di imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di sviluppo di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse in favore di programmi di sviluppo per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, con l'esclusione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III dello stesso decreto.

3. I programmi di cui al comma 2 devono riguardare unità locali localizzate nelle Regioni ammissibili alla deroga ex articolo 107.3.a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) e devono consentire la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive, in coerenza con quanto previsto dall'Azione 4.2.1 del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 Fesr e dai relativi criteri di selezione delle operazioni.

4. Salvo quanto espressamente e diversamente disposto dal presente decreto, la concessione delle agevolazioni e la realizzazione dei programmi per la tutela ambientale sono effettuati secondo le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di sviluppo di cui all'articolo 1, in relazione a unità locali riferibili a settori di attività economica qualificabili come energivori ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Sono qualificati come energivori i settori rientranti nei codici a sei cifre della classificazione Istat delle attività economiche Ateco di cui all'allegato al presente decreto.

3. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di sviluppo di cui all'articolo 1, qualificabili, ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013 citato nelle premesse, come a forte consumo di energia e rientranti, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. Tale requisito deve sussistere anche alla data di concessione delle agevolazioni.

4. Come previsto dall'articolo 28, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, non sono comunque ammissibili alle agevolazioni i progetti di investimento per la tutela ambientale riguardanti le attività economiche di cui all'articolo 14, comma 6, dello stesso decreto.

Articolo 3

Spese ammissibili e costi agevolabili

1. Fermi restando i limiti dimensionali per il complessivo programma di sviluppo e per i progetti di investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti, fissati agli articoli 4 e 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, le spese ammissibili e i relativi costi agevolabili sono determinati sulla base dei criteri definiti dall'articolo 29 dello stesso decreto.

2. I limiti dimensionali fissati agli articoli 4 e 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 si applicano all'importo complessivo delle spese ammissibili.

3. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, i costi agevolabili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per la realizzazione del progetto di investimento per la tutela ambientale.

4. Nei casi in cui il calcolo dei costi agevolabili, effettuato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, avvenga sulla base di uno scenario controfattuale, si fa riferimento alle indicazioni di cui all'allegato 2 della comunicazione della Commissione 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, relativa alla "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020".

Articolo 4

Modalità e termini di presentazione delle domande, valutazione

1. Le domande di agevolazioni possono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa — Invitalia a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Ad avvenuto esaurimento delle risorse disponibili verrà disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, che verrà comunicata da Invitalia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet www.invitalia.it

2. La domanda di agevolazioni deve essere presentata, a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nel sito internet — www.invitalia.it — Nel medesimo sito e nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it è reso disponibile il modello per la presentazione della domanda.

3. Al fine di verificare i requisiti del soggetto proponente e degli eventuali soggetti aderenti e la qualità delle proposte progettuali e del programma di sviluppo nel suo insieme, le domande di agevolazioni sono valutate sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.

Articolo 5

Monitoraggio, controlli e pubblicità

1. Il Ministero dello sviluppo economico attua il monitoraggio dei programmi di sviluppo agevolati e la valutazione dei relativi risultati e dell'efficacia dei progetti realizzati, con particolare riferimento ad aspetti di natura economica, finanziaria e occupazionale, nonchè ad aspetti connessi a tematiche di sostenibilità ambientale, sulla base delle informazioni che i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero o al soggetto gestore Invitalia ai sensi di quanto stabilito al comma 2.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) corrispondere a tutte le richieste periodiche di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero e dal soggetto gestore;

b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonchè da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti di investimento e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;

c) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 Fesr, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Allegato

(Articolo 2, comma 2)

Elenco delle attività ammissibili

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 84 KB


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