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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 9 febbraio 2017, n. 118

Autorizzazione integrata ambientale - Impianto soggetto ad Aia - Articolo 29-sexies Dlgs 152/2006 - Provvedimento autorizzatorio - Valori limite emissioni odorigene - Deroghe in pejus rispetto alla normativa regionale - Possibilità - Esclusione - Prescrizioni del rispetto di standard più rigorosi di quelli previsti nel territorio di riferimento - Possibilità - Sussistenza

Tar Puglia

Sentenza 9 febbraio 2017, n. 118

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: T. P. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. (omissis);

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) — Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

Università degli Studi di Bari, in persona del legalepresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis);

nei confronti di L. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis);

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia quanto al ricorso introduttivo, depositato il 15 ottobre 2015:

— della determinazione del dirigente ufficio Autorizzazione integrata ambientale del 7 agosto 2015, n. 19, limitatamente alle prescrizioni illegittime ivi contenute, precisate nel corpo del ricorso;

— delle sedute della Conferenza dei Servizi prodromiche all'adozione del provvedimento terminale innanzi precisato;

— del parere Arpa n. 0036095 del 25 giugno 2015, acquisito nel corso della Conferenza dei Servizi del 25-26 Giugno 2015, limitatamente alla parte lesiva;

— del parere del Comune di Modugno prot. n. 373390 del 3 agosto 2015, atto non conosciuto;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 29 febbraio 2016 ed il 15 aprile 2016:

— della Diffida della Regione Puglia prot. AOO-169 0000630 del 9 febbraio 2016, a firma del dirigente ad interim, dr. (omissis), Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Sezione rischio industriale, servizio Autorizzazione integrata ambientale;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 29 febbraio 2016:

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari e cautelari monocratiche, ex articolo 56 C.p.a.,

— della determinazione dirigenziale della Regione Puglia del 19 luglio 2016 prot. AOO1693147,

— dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio — sezione rischio industriale — servizio Autorizzazione integrata ambientale, recante sospensione dell'attività produttiva della società ricorrente, ai sensi dell'articolo 29 decies co. 9, lett. b) Dlgs 152/2006;

— della determinazione dirigenziale della Regione Puglia del 20 giugno 2016, prot. AOO1692754,

— dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio — sezione rischio industriale — servizio Autorizzazione integrata ambientale, recante diffida dell'attività produttiva della società ricorrente, ai sensi dell'articolo 29 decies, co. 9, lett. a), Dlgs 152/2006;

— della nota istruttoria Arpa Puglia Spa prot. n. 34470 del 6 giugno 2016;

— della nota istruttoria Arpa Puglia Spa prot. n. 36659 del 15 giugno 2016;

— della nota istruttoria Arpa Puglia Spa prot. n. 36805 del 15 giugno 2016;

— della nota istruttoria Arpa Puglia Spa prot. n. 38385del 23 giugno 2016;

— della nota istruttoria Arpa Puglia Spa prot. n. 42272 del 12 luglio 2016;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 21 luglio 2016 e 28 settembre 2016:

— della determina dirigenziale della Regione Puglia prot. A00_169 3147 del 19 luglio 2016, a firma del Dirigente ad interim dr. (omissis) — dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio — sezione rischio industriale — servizio Autorizzazione integrata ambientale, recante sospensione dell'attività produttiva della T. P. Spa, ai sensi dell'articolo 29 decies comma 9, lett. b), Dlgs 152/2006 con diffida "all'esecuzione immediata di interventi gestionali e manutentivi necessari a garantire il rispetto del limite di "concentrazione di odori" all'emissione E1, fissato temporaneamente dal Tar Bari, in 2000 ouE/m3";

— della determina dirigenziale della Regione Puglia prot. A00-169 2754 del 20 giugno 2016, a firma del Dirigente ad interim dr. (omissis) — dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio — sezione rischio industriale — servizio Autorizzazione integrata ambientale, recante diffida alla T. P. Spa, ai sensi dell'articolo 29-decies comma 9, lett. a), Dlgs 152/2006 "all'esecuzione immediata di interventi gestionali/manutentivi necessari a garantire il rispetto del limite di emissione per il parametro concentrazione di odori, fissato temporaneamente dal Tar Bari, in 2000 ouE/m3 relativamente all'emissione E1" ;

— della nota istruttoria Arpa Puglia prot. 34470 del 06 giugno 2016, recante trasmissione rapporto di monitoraggio olfattometrico T. P. Spa;

— della nota istruttoria Arpa Puglia prot. n. 36659 del 15 giugno 2016;

— della nota istruttoria Arpa Puglia prot. n. 36805 del 15 giugno 2016,

— della nota istruttoria Arpa Puglia prot. n. 38385 del 23 giugno 2016;

— della nota istruttoria Arpa Puglia prot. n. 42272 del 12 luglio 2016;

nonché di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso e nei motivi aggiunti.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell'Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) – Puglia, del Comune di Modugno, di L. Srl e dell'Università degli Studi di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa (omissis);

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

 

1. Con ricorso introduttivo depositato in Segreteria il 15 ottobre 2015, la società T.P., titolare di un impianto di compostaggio sito nel Comune di Modugno, è insorta avverso il provvedimento di Aia rilasciato ex articolo 29 bis e ss. del Tu Ambiente in data 17 agosto 2015, in epigrafe meglio specificato, limitatamente prescrizioni lesive con cui l'ufficio autorizzazione integrata ambientale della Regione Puglia:

— ha previsto l'adozione di un sistema di monitoraggio sperimentale delle emissioni odorigene che si avvale di cittadini volontari (cd. recettori) denominato Odortel nonché il posizionamento di sistemi di campionamento olfattometrici al di fuori del perimetro aziendale;

— ha fissato il rispetto del limite di 300 ouE/m3 anziché di 2000 ouE/m3 previsto dalla legislazione regionale, in relazione al parametro di concentrazione odori per l'emissione convogliata E1, sebbene la stessa sia dotata di sistema di filtrazione composto da biofiltro e torre di umidificazione;

— ha imposto il rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalle Linee guida anche per le torri di lavaggio, sebbene le stesse costituissero solo un sistema di pretrattamento;

— non ha previsto una fase transitoria per le emissioni del nuovo Biofiltro E2.

A sostegno del gravame ha dedotto la violazione della normativa nazionale e regionale applicabile alla fattispecie (segnatamente della Lr Puglia 22 ottobre 1999, n. 7, nel testo modificato dalla Lr Puglia n. 23 del 16 aprile 2015; dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 372/1999, in relazione al Decreto ministeriale 29 gennaio 2007; dell'articolo 269, comma 6, del Dlgs 152/2006), oltre all'eccesso di potere sotto plurimi profili.

2. Si sono costituiti in resistenza l'Arpa Puglia, il Comune di Modugno e la Regione Puglia, instando per la reiezione del gravame, asserendo la legittimità delle contestate prescrizioni contenute nel provvedimento di Aia oltre che dei sottesi pareri.

3. Nelle more del giudizio, con nota del 3 febbraio 2016 la ricorrente ha trasmesso alla Sezione Aia della Regione Puglia il documento afferente al monitoraggio della fluidodinamica ed emissioni del camino E1, da cui è emerso il superamento del limite di 300 ouE/m3 prescritto nella D.D. n. 19/2015, al paragrafo 6.1 del Documento Tecnico dell'Aia, pur nel rispetto del limite di 2.000 ouE/m3 invece fissato dalla Lr Puglia n. 23/2015.

4. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 29 febbraio 2016, T. T. ha quindi impugnato la diffida impartita dalla Regione Puglia con nota del 9 febbraio 2016, prot. n. 630, con cui, in conseguenza degli esiti della predetta attività di autoverifica, si intimava ex articolo 29-decies, comma 9, lett. a del Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006) la riconduzione dei valori di emissione entro i limiti autorizzati.

Ha dedotto sia vizi di legittimità propri dell'atto di diffida che vizi derivanti dalle prescrizioni dell'Aia già censurate con ricorso introduttivo, in particolare, nella misura in cui le stesse fissano un valore limite per le emissioni convogliate inferiore a quello previsto dal legislatore regionale.

5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, recanti richiesta di misure provvisorie monocratiche e cautelari, la società ha impugnato l'ulteriore provvedimento regionale del 13 aprile 2016, prot. n.1644, con cui, in applicazione dell'articolo 29-decies, comma 9, lett. b), Dlgs 152/2006 è stata disposta la sospensione dell'attività per trenta giorni e, comunque, per il tempo necessario all'esecuzione delle azioni di riconduzione a norma dell'impianto.

6. Con decreto presidenziale n. 226 del 21 aprile 2016 è stata accolta l'istanza cautelare monocratica, con fissazione della Camera di Consiglio del 4 maggio 2016 per la trattazione collegiale, disponendo, contestualmente, incombenti istruttori a mezzo dell'Ispra di Roma per la verifica in contraddittorio del carico inquinante prodotto. La misura cautelare è stata confermata con successiva ordinanza n. 245 del 5 maggio 2016, individuandosi quale punto di equilibrio tra i contrapposti interessi la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento nel rigoroso rispetto del limite emissivo fissato dalla Lr Puglia n. 23/2015, in attesa della disposta verificazione.

7. Intanto, atteso che il nuovo monitoraggio delle emissioni odorigene svolto da Arpa Puglia aveva evidenziato il superamento degli standard fissati sia dall'Aia che dal legislatore regionale, la Regione Puglia con nota del 20 giugno 2016, prot. n. 2754 ha diffidato nuovamente T. all'esecuzione immediata degli interventi manutentivi necessari a garantire il rispetto del limite di emissione per il parametro di concentrazione odori e a chiarire le motivazioni che avevano comportato l'inottemperanza alla prescrizione di cui innanzi.

7.1 Con nota prot. n. 47/SDF/ab del 24 giugno 2016 T. P. Spa, in ottemperanza alla diffida, ha trasmesso puntuali controdeduzioni all'Autorità regionale, allegando rapporti di prova a rogito della ditta O. Srl, attestanti il rispetto da parte dell'impresa del valore limite per le emissioni odorigene di 2000 unità odorimetriche/metro cubo.

7.2 In seguito, con provvedimento prot. n. 3147 del 19 luglio 2016, il Servizio regionale competente, sulla scorta dei rilevi e delle valutazioni di Arpa Puglia — con cui veniva contestata tra l'altro l'indagine svolta da O. per conto di T. — ha dunque sospeso a decorrere dal successivo 25 luglio, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 lettera b) del Dlgs 152/2006, l'ingresso di rifiuti destinati alla linea di compostaggio presso l'installazione della T. per 30 giorni e comunque per il periodo necessario alla risoluzione della difformità accertata.

7.3 Tali nuovi atti sono stati quindi impugnati dalla soc. T. P..

7.3.1 Con il terzo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha dedotto la nullità del rapporto di monitoraggio olfattometrico, in quanto eseguito con apparecchiature non a norma e di tutti gli altri atti istruttori a firma di Arpa Puglia condotti da funzionari riconducibili a diverso titolo alla L. Srl, soggetto in asserito conflitto di interessi con la società.

7.3.2 Con il quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato il 28 settembre 2016, ha dedotto la Violazione dell'obbligo di astensione da parte del dott. (omissis) in tutte le attività istruttorie da lui poste in essere per Arpa Puglia in qualità di dirigente responsabile U.O.S. nonché in qualità di responsabile scientifico del Dipartimento di biologia dell'Università degli Studi di Bari, in quanto titolare proprietario, unitamente alla L. Srl, del brevetto Odortel depositato in data primo ottobre 2012 nell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello sviluppo economico, nonché la violazione della norma tecnica Uni En 13725 in occasione del prelievo e dell'analisi dei campioni prelevati nello stabilimento T. P. Spa in data 24 maggio 2016.

8. Con rispettivi atti di costituzione del 17 agosto 2016 e 2 settembre 2016 si sono inoltre costituiti in giudizio L. Srl e l'Università degli Studi di Bari, contestando le avverse pretese.

9. Il 25 ottobre 2016 l'Ispra ha depositato i risultati della verificazione svolta, da cui è emerso il rispetto del limite di 2000 ouE/m3 e il superamento di 300 ouE/m3 per il biofiltro E1.

10. All'udienza del 23 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

Diritto

 

1. Viene in decisione il ricorso proposto dalla T. P. avverso diverse prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Puglia e relativa all'impianto di compostaggio dalla stessa gestito nel Comune di Modugno.

2. Il ricorso, come integrato da successivi motivi aggiunti, è in parte fondato e, pertanto, merita di essere accolto, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.

3. Con i primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, T. Spa ha dedotto in rubrica "Violazione della legge regionale Puglia 22 ottobre 1999, n. 7, nel testo modificato dalla legge regionale Puglia n. 23 del 16 aprile 2015. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per illogicità. Sviamento di potere e di procedura".

Più nel dettaglio, la prefatta società ha contestato:

— La prescrizione n. 2 dell'Aia, che, secondo la tesi svolta, recependo le indicazioni fornite dal Comune di Modugno, imporrebbe alla società T. di controllare la qualità dell'aria dell'intero territorio comunale, attraverso un sistema sperimentale su larga scala, denominato Odortel che si avvale di nasi umani ovvero di cittadini volontari (cd. recettori) per monitorare le emissioni odorigene provenienti da diverse fonti industriali, in sostituzione delle Autorità pubbliche (Arpa Puglia e Comune di Modugno) a tanto istituzionalmente preposte;

— La prescrizione n. 3, nella parte in cui prevede il posizionamento di ulteriori sistemi di campionamento olfattometrici, in aggiunta a quelli previsti dalla ditta al confine dell'impianto, da collocare al di fuori del perimetro aziendale, presso recettori sensibili più prossimi, ovvero in parti del territorio comunale del tutto sottratte alla disponibilità giuridica e materiale dell'odierna ricorrente.

3.1. A supporto della legittimità della prima prescrizione contestata, la difesa regionale ha ex adverso richiamato l'articolo 29-quater comma 6 del Dlgs 152/2006 e smi, a mente del quale "Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265". Tale disposizione renderebbe del tutto legittima l'acquisizione al procedimento del parere del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, anche al fine di apprestare la necessaria tutela sanitaria in vista degli effetti negativi sulla salute provocati dall'esposizione prolungata agli odori, in grado di incidere sul benessere psico-fisico di una persona e sui suoi comportamenti.

Tutte le amministrazioni resistenti, peraltro, hanno contestato che la prescrizione impartita disponga un onere di monitoraggio delle emissioni odorigene sull'intero territorio comunale, atteso che la definizione di ogni dettaglio operativo (in termini di estensione delle superfici interessate dalla rilevazione, costi da sostenere e quant'altro) è stata rimandata ad una fase progettuale esecutiva da predisporsi a cura del gestore e da sottoporre ad approvazione dell'Autorità sanitaria e dell'Autorità di controllo, rappresentate per competenza rispettivamente dal Comune di Modugno e dall'Arpa Puglia.

3.2 Le censure sono infondate.

3.2.1 Giova premettere che il sistema Odortel, ormai in uso in diverse realtà industriali (Taranto, Milazzo e Siracusa) si fonda su una specifica norma tecnica dell'Unione Europea (En 13725:2014) che standardizza un metodo che ricorre a nasi umani per eseguire analisi quantitative di odore, in unità odorimetriche.

In sostanza, quando una molestia odorifera viene avvertita da un determinato numero di recettori, vengono prelevati campioni di aria sul quale vengono effettuate le relative analisi olfattometriche secondo la citata Norma Uni En 13725/2004.

La misura così ottenuta permette di confermare e validare in maniera oggettiva la percezione dei recettori sul territorio che diventano parte attiva dell'attività di monitoraggio degli impianti osmogeni.

Ciò premesso, appare chiaro che la prescrizione in esame, funzionale a un più efficace e continuo monitoraggio degli impatti odorigeni sui recettori prossimi allo stabilimento, sottende l'applicazione del noto principio cardine delle politiche ambientali Ue "chi inquina paga", in base al quale i costi connessi alla prevenzione, mitigazione e controllo degli impatti industriali devono essere internalizzati e posti in capo all'operatore economico che svolge attività produttiva di inquinamento, che in tale contesto ha l'onere di attivare un efficace sistema di monitoraggio. Ciò vale soprattutto ove lo stesso insiste in area urbana ed emergono, pertanto, inevitabili esigenze di tutela dei recettori sensibili che subiscono gli impatti negativi prodotti sull'ambiente circostante in cui si svolge la loro vita e si esplica la loro personalità.

Inoltre, non può nemmeno convenirsi con il rilievo della ricorrente società per cui in tal modo si finirebbe per imporle un monitoraggio su larga scala della qualità dell'aria dell'intero territorio modugnese atteso che la prescrizione, lungi dal trasferire sul gestore gli oneri di attività di controllo demandate alle Istituzioni, si limita a porre in capo all'operatore economico il monitoraggio degli impatti della propria attività industriale, in ossequio al principio "chi inquina paga".

La predetta prescrizione, infatti, come peraltro evidenziato dalla difesa regionale e comunale, nel richiedere allo stesso gestore di predisporre un progetto di dettaglio, che consenta di verificare l'efficacia in tempo reale delle misure di contenimento e di abbattimento adottate, è chiaramente diretta ad agganciare il peculiare sistema di rilevazione Odortel allo specifico impianto industriale oggetto di provvedimento autorizzativo.

Peraltro proprio la predisposizione del piano attuativo, rimessa al gestore, consente di limitare l'applicazione del sistema ai soli recettori volontari che si trovino in aree prossime allo stabilimento, ove peraltro, ai sensi della prescrizione n. 3, devono essere posizionati, in particolari situazioni, i sistemi di campionamento, sicché non coglie nel segno la ricorrente quando sostiene che il sistema in questione involgerebbe il controllo diffuso sull'intero ambiente urbano modugnese.

3.2.2 Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento al censurato parere Arpa del 25 giugno 2015 prot. 36095 che richiede, ma solo in ipotesi di conclamati episodi di molestia, plausibilmente legati ad anomalie nel funzionamento dell'impianto, il posizionamento di sistemi di campionamento presso i ricettori sensibili più prossimi all'impianto, con la tempestività necessaria in relazione alla fattispecie emergenziale da fronteggiare. Peraltro l'intervento risulta subordinato all'esplicita richiesta dell'autorità competente di controllo, operante in funzione di filtro rispetto alle segnalazioni ricevute, oltre che di coordinamento delle operazioni di campionamento così autorizzate, superandosi gli avversi rilievi sull'indisponibilità delle aree ai fini del posizionamento dei sistemi di rilevamento in questione.

4. Con il terzo motivo la società ricorrente contesta le prescrizioni nn. 40-41-42 dell'allegato A alla Determina Aia impugnata, concernenti i criteri di dimensionamento delle torri di lavaggio (scrubbers), in quanto violative delle Linee Guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, ex articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 372/1999 in relazione al Dm 29 gennaio 2007.

4.1 Detti criteri di dimensionamento, in tesi di parte ricorrente, sarebbero stati individuati sul falso presupposto che le torri siano l'unico dispositivo di trattamento delle emissioni in atmosfera anziché un mero sistema di pre-trattamento, prima del loro finale trattamento nei biofiltri, di modo che il rispetto dei predetti criteri di dimensionamento avrebbe dovuto riguardare solo questi ultimi.

4.2 Il motivo non coglie nel segno.

Invero, non appare al Collegio che possa contestarsi la natura di impianto di "pretrattamento" che le torri di lavaggio effettivamente assumono in vista dell'individuazione delle migliori tecniche disponibili svolta dallo stesso Dm 29 gennaio 2007.

A ben vedere, infatti, il citato Decreto (paragrafo D.4) chiarisce come tali sistemi siano di regola adottati in combinazione con i biofiltri e, generalmente, a monte degli stessi, allo scopo di "limare" i picchi di concentrazione odorosa, di modo che al biofiltro è assegnato il ruolo di "finissaggio" delle arie pretrattate dallo scrubber onde conseguire le basse concentrazioni di odore prescritte dalle norme.

Peraltro, in relazione al trattamento biologico dei rifiuti, si dispone espressamente di prevedere appositi accorgimenti impiantistici e tecnologici tra cui, in particolare, un sistema di lavaggio ad acqua delle arie esauste a monte del sistema di biofiltrazione degli odori (paragrafo E.4.4.).

Dunque, del tutto correttamente, ritenuta necessaria nella specie la combinazione di trattamento delle emissioni odorigene attraverso il preliminare lavaggio e la successiva biofiltrazione, la Regione Puglia si è limitata a prescrivere le condizioni tecnologiche di presidio ambientale indicate dallo stesso Dm (paragrafo E.2.3.) per gli scrubbers, ovvero:

"• velocità di attraversamento ≤ 1 m/sec;

  • tempo di contatto (rapporto tra volume del riempimento e portata specifica) non inferiore a 2 secondi;
  • altezza minima del riempimento non inferiore a 70 cm;
  • rapporto tra fluido abbattente ed effluente inquinante pari a 2:1.000 espresso in m3/Nm3".

Detta prescrizione, frutto della valutazione discrezionale dell'autorità regionale competente all'emanazione dell'Aia si sottrae, dunque, dalle censure della ricorrente, non apparendo sproporzionata né illogica.

5. E' dunque possibile procedere all'esame della questione centrale oggetto dell'odierno ricorso, sottesa al quarto motivo, che parte ricorrente pone a fondamento delle contestazioni svolte in via diretta avverso l'Aia e, con successivi motivi aggiunti, in via derivata rispetto agli ulteriori atti applicativi lesivi, adottati dalla Regione alla stregua delle verifiche svolte dall'Arpa e attestanti, tra l'altro, il superamento della soglia di 300 ouE/m3.

La questione involge il delicato problema della individuazione di standard ambientali in grado di rappresentare un adeguato e soddisfacente punto di equilibrio tra interessi ambientali, sanitari, economici e sociali, definendo la quota di inquinamento ritenuta "compatibile" con le esigenze di tutela ambientale, fissandosi così il discrimen tra liceità e illiceità delle emissioni nell'ambiente.

5.1 Con tale motivo, T. contesta la prescrizione autorizzativa che fissa in 300 ouE/m3 il limite delle emissioni odorigene consentite, evidenziando che, sebbene la legge regionale Puglia 22 ottobre 1999, n. 7, nel testo modificato dalla legge regionale Puglia 16 aprile 2015, n. 23, fissi per il parametro "Concentrazione Odori" il valore limite di 2000 ouE/m3 per le emissioni convogliate, il provvedimento di Aia prevede un valore di abbattimento di gran lunga inferiore.

Inoltre il provvedimento in parte qua sarebbe affetto da illogicità, atteso che da un lato finisce per contraddire, in assenza di specifica istruttoria e motivazione sul punto, il parere reso da Arpa Puglia in data 25 giugno 2016 (cfr. pag. 3 memoria del 22 ottobre 2016), che aveva chiaramente indicato quali valori limite applicabili all'impianto quelli fissati dalla Lr Puglia 23/2015, e, dall'altro, illogicamente prevede limiti più elevati per i singoli parametri che concorrono al complesso delle emissioni odorigene, corrispondenti a quelli che la citata legge regionale fissa per ciascun parametro (cfr. in particolare, pag. 10 ricorso introduttivo nonché pag. 6 relazione tecnica dell'ing. Cangialosi prodotta in allegato al ricorso principale), peraltro, in assenza del necessario conforme parere dell'Arpa.

La ricorrente assume, inoltre, l'illogicità del richiamo alle Bat (Best Available Technology) che, da un lato, non possono in tesi superare il dato legislativo vincolante e, dall'altro, nell'indicazione del detto limite inferiore di 300 ouE/m3, fanno esclusivo riferimento a biofiltri aperti con emissioni diffuse, ovvero a strutture non coperte e non dotate di un sistema di convogliamento delle emissioni, lì dove l'impianto in esame contempla — in linea con la Lr 23/2015 — biofiltri chiusi con emissioni convogliate. In parte qua, dunque, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche per carente istruttoria ed erronea presupposizione, non avendo l'Ufficio Aia tenuto in giusta e corretta considerazione le caratteristiche tecnologiche del progetto presentato dalla ricorrente.

5.2 Per le resistenti amministrazioni la prescrizione di un limite inferiore rispetto alla Lr 23/2015, più protettivo per l'ambiente, sarebbe invece ampiamente giustificata atteso che, per gli impianti soggetti a provvedimento di Aia, il limite va individuato considerando le Best Available Technology ai sensi dell'articolo 29 bis T.U. Ambiente, con la precisazione che, nello specifico settore, in mancanza di pubblicazione delle Conclusioni sulle Bat, rappresenta utile riferimento tecnico il Dm 29 gennaio 2007 che, per le attività di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti, indica il limite per il valore in uscita del biofiltro in 300 u ouE/m3.

Sul punto la difesa regionale evidenzia che i parametri di cui alla legge regionale n. 23/2015 si configurano come standard minimi inderogabili di protezione dell'ambiente ai quali l'Aia deve allinearsi esclusivamente allorquando dall'applicazione delle Bat emergono limiti emissivi meno protettivi per l'ambiente.

5.3 Il motivo è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.

5.3.1 Giova preliminarmente partire, ai fini dell'individuazione della normativa nazionale e regionale applicabile alla fattispecie in esame, dalla precisazione che l'impianto in questione, avendo un rilevante impatto ambientale in termini di inquinamento prodotto e rientrando nell'elenco di cui all'allegato VIII Dlgs 152/2006, è sottoposto ad Aia, atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano in precedenza necessari per far funzionare un impianto industriale, definendone tutti gli aspetti gestionali e assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all'azione amministrativa, nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco.

A mente dell'articolo 4 Tua "c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale".

5.3.2 Va precisato che l'ambito applicativo dell'Aia e della normativa nazionale che la disciplina è più ristretto rispetto a quello individuato all'articolo 2 della Lr 16 aprile 2015, n. 23 che viceversa concerne "tutte quelle attività che durante l'esercizio danno luogo a emissioni odorigene" quand'anche non sottoposte ad Aia, e si limita a prevedere standard minimi di tutela, applicabili indistintamente alle stesse.

A tal riguardo, con riferimento agli impianti assoggettati ad Aia dispone l'articolo 29 sexies, comma 3, Tua "….. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. …..".

Tali limiti, peraltro, ben tollerano adattamenti giustificati dalla necessità, emergenti nella loro concreta applicazione, di contenere ulteriormente le emissioni odorigene alla fonte, in ragione delle peculiari caratteristiche di invasività e dannosità degli effetti negativi prodotti dalle singole attività per l'ambiente e la salute umana, e tenuto conto del regime autorizzatorio cui le stesse sono assoggettate.

5.3.3 Dunque, pur non potendo l'Aia introdurre deroghe in peius rispetto ai valori limite di emissioni odorigenefissati dal legislatore regionale (cfr. articolo 29-sexies, commi 3 e 4-ter Dlgs 162/2006), ovvero, nel caso di specie, a quelli fissati con Lr Puglia n. 23/2015 (i.e. 300 ouE/m3 in caso di utilizzo di biofiltri aperti e a 2.000 ouE/m3 in caso di utilizzo di biofiltri chiusi), con la conseguenza che l'Aia dovrà allinearsi a tali valori ove dalle Bat emergano limiti meno protettivi per l'ambiente, al contrario, è ben possibile che in tale sede autorizzativa si prescriva alle imprese il rispetto di standard maggiormente rigorosi rispetto a quelli previsti nel territorio di riferimento, onde assicurare più adeguati livelli di salubrità ambientale.

Gli standard previsti dalla normativa nazionale per soddisfare esigenze di tutela ambientale, anche attraverso il richiamo alle Bat, giammai potrebbero essere ridotti dal legislatore regionale, rientrando la tutela dell'ambiente, tra le materie rimesse alla competenza esclusiva dello Stato, potendo le Regioni pervenire a livelli di tutela più elevati nell'esercizio delle competenze ad esse conferite dalla Costituzione (ad es. tutela della salute), così pervenendo ad una protezione ambientale di livello più rigoroso (cfr. ex multis Corte Cost. n. 225/2009).

5.3.4 Ne consegue che correttamente nel caso di specie la Regione Puglia in sede di procedimento di Aia, in assenza di conclusioni sulle Bat di settore, ha inteso riferirsi alla disciplina fissata dalle linee guida individuate con Dm 29 gennaio 2007, che, in linea generale, in relazione al dimensionamento ed alla progettazione dei biofiltri, raccomandano di prevedere una efficienza di abbattimento tale da assicurare un valore teorico di uscita inferiore a 300 ouE/m3, nonché la copertura/chiusura dei biofiltri ove l'impianto sia vicino ai centri abitati.

5.4 Tuttavia se, per quanto innanzi esposto, il provvedimento di Aia si sottrae alle censure dedotte dalla società in termini di violazione di legge, diversamente è a dirsi per il secondo profilo di illegittimità denunciato in ricorso, in termini per eccesso di potere sotto plurimi profili.

5.4.1 Se è indubbio, infatti, che spetta all'Amministrazione, in relazione ad ogni attività autorizzabile, individuare discrezionalmente le condizioni di esercizio dell'impianto e, tra queste, il livello di abbattimento delle emissioni odorigene tenendo conto delle Bat, è anche vero che le linee guida di cui al Dm 29 gennaio 2007 valgono come riferimento tecnico privilegiato ma non del tutto vincolante per l'autorità preposta al rilascio dell'Aia nell'individuazione delle migliori tecniche disponibili riferibili al caso concreto.

Dunque, quest'ultima potrebbe anche in parte discostarsene, purché fornendo sul punto esauriente e plausibile motivazione, che tenga conto delle migliori e più innovative soluzioni tecnologiche riportate dalla letteratura scientifica ed utilizzate nell'impianto, oltre che di ogni ulteriore elemento rilevante.

5.4.2 Sicché, tenuto conto delle soluzioni tecnologiche utilizzate da ciascun impianto, anche attraverso la combinazione tra varie tecniche previste nelle citate linee guida, non può escludersi che possa ritenersi consentita una soglia diversificata per le emissioni convogliate, superiore a quella fissata dal citato Dm, che in verità non specifica (diversamente dalla Legge regionale n. 23/2015) se l'utilizzo di biofiltri chiusi giustifichi la prescrizione di un'efficienza di abbattimento inferiore a quella prevista in via generale per le emissioni diffuse.

Peraltro come correttamente evidenziato nella Relazione tecnica depositata da T. in data 26 maggio 2016, par. 4, il predetto limite di 300 ouE/m3 risulta elaborato avendo come riferimento linee guida regionali relative alla progettazione, costruzione e gestione di impianti di compostaggio — della Basilicata (2002), Lombardia (1999) e Sicilia (2002) — predisposte in relazione ad impianti con biofiltri aperti (cfr. Dm 29 gennaio 2007, par.E.2.3).

5.5 Alla luce delle superiori considerazioni, coglie nel segno la ricorrente nel dedurre in parte qua il vizio di eccesso di potere del gravato provvedimento di Aia, sia in ragione della contraddittorietà della prescrizione in esame che per difetto di istruttoria.

5.5.1 Da un lato, infatti, viene immotivatamente disatteso il parere dell'Arpa del 25 maggio 2015, confermato in parte qua con successivo parere del 22 luglio 2015 reso sul PMeC della T. (cfr. paragrafo 5 dell'ultimo parere dell'Arpa citato, in atti), che, invece, ha dato sicuro rilievo alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed in particolare all'utilizzo di sistemi di copertura/chiusura dei biofiltri, prescrivendo alla T. di conformarsi e di rispettare i meno rigorosi limiti di emissione in uscita dai biofiltri previsti dalla legge regionale. A fronte di ciò, tuttavia, nella motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento autorizzativo non emergono le ragioni del discostamento dal citato parere, non essendosi approfondito l'aspetto dell'idoneità dell'utilizzo del sistema di convogliamento delle emissioni a giustificare l'applicazione del più elevato limite di emissioni odorigene in uscita dai biofiltri, così come individuato dai tecnici dell'Arpa con rinvio alla Lr 23/2015, ovvero di altro diverso limite che pur rispettoso della normativa regionale sia meno rigoroso rispetto a quello fissato in via generale dal Dm 29 gennaio 2007.

5.5.2 Dall'altro lato, inoltre, non può tralasciarsi di evidenziare che il predetto parere Arpa è stato comunque in parte recepito nel provvedimento di Aia che, pur imponendo il rispetto del limite di 300 ouE/m3 (previsto dalla Lr 23/2015 per le emissioni diffuse), allorquando definisce il parametro finale che misura in maniera aggregata la componente odorigena, autorizza il limite più elevato (previsto per le emissioni convogliate) in relazione ai singoli parametri chimici che contribuiscono al complesso delle emissioni odorigene [basti pensare ad es. che solo per l'Acetone viene autorizzato il valore limite più elevato tra 90 mg/m3 (previsto con riferimento alle emissioni diffuse) e 600 mg/m3 (previsto per quelle convogliate)].

5.6 In conclusione, la fondatezza del motivo conduce all'annullamento della prescrizione in esame, con salvezza dell'ulteriore attività istruttoria dell'Amministrazione, che potrà rideterminarsi in merito, nei limiti di quanto precisato a fini conformativi.

6. Con l'ultimo motivo di ricorso si assume la violazione dell'articolo 269, comma 6, del Dlgs n. 152/2006 in relazione alla legge regionale Puglia 22 ottobre 1999, n. 7, nel testo modificato dalla legge regionale Puglia n. 23 del 16 aprile 2015, non avendo l'Ufficio Aia previsto in autorizzazione la fase transitoria per le emissioni del nuovo Biofiltro E2, non stabilendo il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.

6.1 La doglianza non può essere condivisa.

6.1.1 La predetta previsione, per poter essere attuata, richiede necessariamente una precisa indicazione tecnica da parte del proponente dei tempi necessari per la messa a regime dell'impianto di biofiltrazione, in considerazione delle caratteristiche scientifiche/tecnologiche associate allo stesso.

6.1.2 Nel caso in esame, non avendo il proponente fornito all'amministrazione, peraltro nemmeno in giudizio, alcuna indicazione in merito alla necessità di un congruo intervallo temporale per la messa a regime, lo stesso non può dolersi della circostanza che l'Amministrazione nulla abbia prescritto al riguardo.

7. E' dunque possibile procedere all'esame dei ricorsi per motivi aggiunti, con cui, in sostanza, vengono contestati i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Regione, asserendosi l'invalidità delle verifiche svolte da Arpa, poste a fondamento degli atti di diffida e di sospensione dell'attività, attestanti il superamento dei limiti di emissione.

7.1 Occorre in limine dichiarare il difetto di legittimazione passiva di L. Srl in quanto del tutto estranea rispetto all'attività istruttoria presupposta agli atti impugnati con il terzo e quarto ricorso per motivi aggiunti, risultando infondate e prive di prova le deduzioni svolte dalla ricorrente, circa i rapporti tra la precitata società, il centro olfattometrico dell'Università degli Studi di Bari, che ha provveduto ad analizzare i campioni prelevati dai funzionari Arpa Puglia e i tecnici Arpa Brattolo e Mazzone (in tesi di parte ricorrente presunti soci di Lenviros).

7.2 Occorre in premessa dare inoltre atto degli esiti delle indagini svolte dall'Ispra che, su specifico incarico di verificazione conferito con decreto Presidenziale n. 226 del 21 aprile 2016, ha proceduto alle operazioni di campionamento presso il biofiltro 1 (Emissione E1), in contraddittorio con i tecnici della O. Srl delegati dalla T. Spa, affinché fossero poi analizzati da Arpa Piemonte (laboratorio di Torino) e da Arpa Emilia Romagna (laboratorio di Modena).

Dalla sintesi dei risultati dell'analisi olfattometrica effettuata presso i due laboratori è emerso il rispetto da parte dell'impianto in questione del limite invocato dalla società ricorrente di cui alla L. R. n. 23/2015 e non invece delle prescrizione dell'Aia che impone il più rigoroso limite di 300 ouE/m3.

7.3 Le conclusioni dell'Ispra possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto, immuni da rilievi critici, poiché incontestatamente frutto di una valutazione completa e accurata dei risultati delle indagini olfattometriche svolte dai precitati qualificati laboratori e di una corretta applicazione dei criteri di analisi e di calcolo riferibili al caso in esame, condotti secondo la norma Uni En 13725/2004 (cfr. in particolare pagg. 28 e 29 della Relazione tecnica sull'attività svolta dall'Ispra depositata il 25 ottobre 2016).

7.4 Al contrario, le conclusioni rassegnate dall'Arpa Puglia non si sottraggono alle censure svolte da parte ricorrente in termini di difetto di istruttoria ed erronea presupposizione, alla luce del diverso esito delle indagini condotte con una strumentazione scientifica di dubbia attendibilità, in quanto risultata priva di certificati di taratura annuale degli strumenti di campionamento e analisi.

8. Dalle superiori argomentazioni e dall'accoglimento del quarto motivo di ricorso principale, nei termini di cui al precedente paragrafo 5) della presente sentenza, non può non derivare l'annullamento, per illegittimità derivata, degli ulteriori atti di diffida e di sospensione adottati dalla Regione in conseguenza dell'asserita inottemperanza alla prescrizione annullata sicché vanno accolti i ricorsi per motivi aggiunti, depositati in data 29 febbraio 2016, 15 aprile 2016, 29 febbraio 2016 e 28 settembre 2016, con assorbimento delle ulteriori censure non esaminate.

9. La complessità e novità delle questioni esaminate, unitamente all'esito di parziale accoglimento, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto, annulla in parte qua la Determina di Aia n. 19/2015 e gli ulteriori atti impugnati.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva della L. Srl.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

Depositato in segreteria il 9 febbraio 2017

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