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Dm Ambiente 7 dicembre 2016

Esposizione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici - Linee guida per definizione di pertinenze esterne di edifici - Ai fini della fornitura dati impianti da parte di operatori -  Attuazione articolo 14, Dl 179/2012 (cd. "Crescita-bis")

Ultima versione disponibile al 19/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 7 dicembre 2016 

(Gu 24 gennaio 2017 n. 19 )

Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'Ispra e dalle Arpa/Appa, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159 "Attuazione della direttiva 2013/35/Ue sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/Ce";

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

Vista la legge 17 dicembre 2012, n. 221 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per le definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 116 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per le definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";

Vista la legge 11 novembre 2014, n. 164 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";

Considerato che le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma Cei 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal Cei;

Considerato che le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma Cei 211-10 o in specifiche norme emanate successivamente dal Cei;

Considerato che l'articolo 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, demanda ad apposite Linee guida, predisposte dall'Ispra e dalle Arpa/Appa, l'individuazione delle modalità di fornitura all'Ispra e alle Arpa/Appa dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori, dei fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna, dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici e delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 2 dicembre 2014 (Gazzetta ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2014) che prevede che ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con apposito fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore;

Visto il decreto Ministro dell'ambiente 5 ottobre 2016 (Gazzetta ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016) che prevede che ai fini della stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, prevista dalle istanze ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'assorbimento del campo elettromagnetico da parte degli edifici è valutato in base ai coefficienti di assorbimento che tengano conto delle frequenze e della presenza di finestre o altre aperture di analoga natura;

Considerato che la legge 11 agosto 2014, n. 116, ha apportato modifiche all'articolo 11, comma 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, stabilendo che dette Linee guida sono approvate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Considerato che l'Ispra e le Arpa/Appa hanno predisposto le Linee guida, inviate con nota prot. 0006126/Rin del 27 aprile 2016 e nota di errata corrige protocollo n. 0017891/Rin del 6 dicembre 2016, relative alla definizione delle pertinenza esterne con dimensioni abitabili e approvate dal Consiglio federale dell'Snpa in data 15 marzo 2016;

Valutata la necessità e l'urgenza di diffondere e pertanto di procedere all'emanazione di dette Linee guida al fine di consentire lo sviluppo delle reti mobili a larga banda e di garantirne l'operatività nell'ottica della diffusione delle tecnologi digitali;

Acquisito il parere favorevole della 13ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, con una condizione ed una osservazione;

Acquisito il parere favorevole della VIII Commissione permanente del Camera dei deputati;

Considerato che è stata accettata la condizione espressa dalla Commissione parlamentare del Senato;

Considerato che per ambiente abitativo con "permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere" debba intendersi un luogo destinato tale negli strumenti urbanistici;

Considerato che, per quanto attiene alla definizione di pertinenze esterne con dimensioni abitabili, si assume una superficie minima di 2 m² con profondità pari ad almeno 1,4 m, al fine di consentire lo stazionamento e la manovra di persone a ridotta mobilità e l'allestimento di tavolino da esterno corredato di seduta (decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236);

Considerato che sono stati ricondotti i concetti generali presenti nel codice civile al caso particolare dell'esposizione ai campi elettromagnetici, in modo da consentire una applicazione univoca delle disposizioni normative vigenti da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di controllo e vigilanza;

Decreta:

Articolo 1

1. Sono approvate le Linee guida ex decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, predisposte dall'Ispra e dalle Arpa/Appa relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, così come riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante al presente decreto.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni e integrazioni, le Linee guida di cui al presente decreto sono aggiornate con periodicità semestrale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Allegato 1

 

1. Premessa

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicata sul Supplemento ordinario n. 208 della Gazzetta ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, ha convertito in legge, con modificazioni1 il Dl n. 179 del 18 ottobre 2012.

L'articolo 14, comma 8, del Dl n 179/2012 introduce novità importanti andando a modificare quando stabilito dal Dpcm 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz":

— i livelli di campo da confrontare con i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del Dpcm 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e devono essere mediati su qualsiasi intervallo di 6 minuti;

— i livelli di campo da confrontare con i valori di attenzione di cui alla tabella 2 dell'allegato B del Dpcm 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore. Si specifica inoltre che i valori di attenzione devono essere applicati all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere ed alle pertinenze esterne con dimensioni abitabili2 , così come qui definite;

— i livelli di campo da confrontare con gli obiettivi di qualità di cui alla tabella 3 dell'allegato B del Dpcm 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci, devono essere rilevati alla sola altezza di 1,50 m sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;

— le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate nella norma Cei 211-7 o in specifiche norme emanate successivamente dal Cei. Inoltre, ai fini della verifica del mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, si potrà anche far riferimento a tecniche di estrapolazione che, da misure ottenute ad esempio come media su un periodo di 6 minuti, permettano di ricavare i valori delle grandezze di interesse come media su intervalli di 24 ore. Tali tecniche di estrapolazione sono ovviamente basate su dati tecnici e storici dell'impianto e la modalità con cui gli operatori forniscono all'Ispra e alle Arpa/Appa i dati di potenza degli impianti sono state definite con decreto Ministro dell'ambiente 2 dicembre 2014;

— le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma Cei 211.10 o in specifiche norme emanate successivamente dal Cei. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze previste dal decreto legislativo n. 259 del 2003 saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore, come definiti con decreto Ministro dell'ambiente 2 dicembre 2014. Inoltre, laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici, i calcoli previsionali dovranno tenere conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici, da definire con successivo decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 14, comma 8 del Dl 179/2012 e s.m.i.

Il presente documento costituisce le Linee guida Ispra-Arpa/Appa e sarà approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto ministeriale. Tali Linee guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvederà alla relativa approvazione.

Nel successivo paragrafo verranno quindi definite le pertinenze esterne di dimensioni abitabili [articolo 14, comma 8, lettera a), punto 2 del Dl 179/2012, come modificato dall'articolo 6, comma 5 della legge 164/2014].

 

2. Definizione delle pertinenze esterne di dimensioni abitabili

Fermo restando che per ambiente abitativo con "permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere" debba intendersi un luogo destinato tale negli strumenti urbanistici3 (cfr allegato LG1), ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge sono da considerarsi "edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere" tutti i fabbricati utilizzati e destinati alla permanenza di persone per fini residenziali e/o lavorativi, in quest'ultimo caso fatto salvo quanto previsto da leggi specifiche, ivi compresi gli edifici utilizzati a scopo promiscuo, come ad esempio alberghi (o simili), ospedali e scuole. Sono assimilabili ai suddetti edifici anche quei luoghi attrezzati per la permanenza delle persone, anche in assenza di ripari permanenti (es. campeggi), purché tale destinazione d'uso risulti da idoneo titolo autorizzativo rilasciato dall'autorità competente.

Per quanto attiene alla definizione di pertinenze esterne di dimensioni abitabili, si assume una superficie minima di 2 m2 con profondità pari ad almeno 1,4 m4 , nella ratio della norma in oggetto. Infatti, tale dimensione minima consente lo stazionamento e la manovra di persone a ridotta mobilità e l'allestimento di tavolino da esterno corredato di seduta.

Avendo presente la necessità di ricondurre i concetti generali presenti nel codice civile al caso particolare dell'esposizione ai campi elettromagnetici, si fornisce in allegato LG2 un elenco quanto più possibile dettagliato delle pertinenze stesse, in modo da consentire una applicazione univoca delle disposizioni normative vigenti da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di controllo e vigilanza.

È evidente che, comunque, stante l'estrema variabilità delle possibili configurazioni abitative tipiche della realtà italiana, potranno palesarsi ulteriori fattispecie qui non previste. Sulla base dell'esperienza accumulata in questa fase di prima applicazione, si potrà tener conto di esse nelle future revisioni delle Linee guida.

Sarà, quindi, cura del proponente l'opera, o suo delegato, documentare e indicare nella cartografia presentata (articolo 87 del Dlgs 259/2003) ai fini del "previo accertamento […] della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità […]" i casi di:

— edifici o porzioni di edifici non classificabili come "pertinenze esterne con dimensioni abitabili con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere" quali magazzini, cantine, garage, sottotetti non abitabili, box auto, fienili, legnaie, ecc.;

— luoghi non classificabili come pertinenze esterne di dimensioni abitabili, ai sensi di quanto stabilito in questo paragrafo.

Allegato LG1

Destinazioni di uso riconducibili ad ambiente abitativo

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 164 KB


Allegato LG2

Note ufficiali

1.

La parte del Dl n. 179/2012 di interesse per quanto riguarda la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generai a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 14, comma 8) non ha subito alcuna modifica nella conversione in legge salvo la correzione di due refusi.

2.

Come modificato dalla legge 11 novembre 2014, n. 64.

3.

Gli ambienti abitativi o comunque destinati a permanenze prolungate, d'ora in avanti indicati come "ambienti abitativi" sono rilevabili da titolo edilizio (ciò esclude a mero titolo di esempio, salvo specifico titolo edilizio- urbanistico contrario, locali destinati a magazzino, sottoscala, stenditoio, lastrici solari non calpestabili, locali caldaia o volumi tecnici, cantine, garage, box auto, fienili, legnaie e altri ambienti comunque non soggetti a permanenza continuativa ricorrente non inferiore a 4 ore giornaliere).

4.

La profondità minima, tale da consentire l'accesso e la fruizione dell'area anche da parte di persone a ridotta mobilità, è definita al punto 8.0.2, lettera H (spazi minimi di manovra con sedia a ruote), del Dm 236/1989.

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