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Decisione Commissione Ce n. 2002/173/Ce

Ecolabel detersivi per lavastoviglie - Proroga validità della decisione 1999/427/Ce

Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Commissione delle Comunità europee

Decisione 27 febbraio 2002, n. 2002/173/Ce

(Gu delle Comunità europee 27 febbraio 2002 n. L 56)

Decisione della Commissione del 25 febbraio 2002 che proroga il periodo di validità della decisione 1999/427/Ce che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n.1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare gli articoli 4 e 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n.1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica sia assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primaria importanza.

(2) L'articolo 4 del regolamento (Ce) n.1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti e che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e verifica della conformità sia effettuato con congruo anticipo rispetto al termine di validità dei criteri stabiliti per ciascun gruppo di prodotti e dia luogo ad una proposta di proroga, revoca o revisione.

(3) Con la decisione 1999/427/Ce, la Commissione ha stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie che, in conformità dell'articolo 3, scadono il 31 maggio 2002.

(4) A seguito del riesame si ritiene opportuno prorogare il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici senza alcuna modifica per un periodo di diciotto mesi, in particolare per consentire alle imprese cui è stato concesso il marchio di qualità ecologica di continuare ad utilizzarlo almeno fino a quando non sia ultimata la revisione della decisione 1999/427/Ce.

(5) Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/427/Ce deve pertanto essere prorogato.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (Ce) n.1980/2000,

 

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/427/Ce della definizione del gruppo di prodotti contrassegnato dal numero di codice 15 e dei relativi criteri ecologici specifici è prorogato fino al 30 novembre 2003.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

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