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Raccomandazione Commissione Ue 2016/2125/Ue

Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia - Orientamenti per le misure di autoregolamentazione concordate dall'industria a norma della direttiva 2009/125/Ce

Parole chiave Parole chiave: Energia | Etichettatura | Efficienza energetica | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Elettricità | Illuminazione

Commissione europea

Raccomandazione 30 novembre 2016, n. 2016/2125/Ue

(Guue 3 dicembre 2016 n. L 329)

Raccomandazione recante orientamenti per le misure di autoregolamentazione concordate dall'industria a norma della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio1 stabilisce che, qualora un prodotto risponda ai criteri elencati nel paragrafo 2, esso sia coperto da una misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione.

(2) L'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/Ce stabilisce i criteri a cui un prodotto deve rispondere per essere disciplinato da una misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione, tra i quali: un significativo volume di vendite nell'Unione (indicativamente superiore a 200 000 unità all'anno), un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento di tale impatto ambientale senza costi eccessivi, tenuto conto dell'assenza di altra normativa unionale pertinente, dell'inadeguatezza delle forze di mercato e dell'ampia disparità di prestazione ambientale tra i prodotti disponibili sul mercato con funzionalità equivalente.

(3) L'articolo 17 della direttiva 2009/125/Ce dispone che per un gruppo di prodotti possano essere presentati accordi volontari o altre misure di autoregolamentazione in alternativa alle misure di esecuzione, da valutare almeno sulla base dell'allegato VIII della direttiva.

(4) I prodotti dovrebbero essere disciplinati privilegiando iniziative alternative alle misure vincolanti di esecuzione, come gli accordi volontari di autoregolamentazione stipulati dall'industria di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/125/Ce, allorché ciò permetta di conseguire gli obiettivi strategici in maniera più rapida o meno costosa rispetto a suddette misure.

(5) La Commissione ha elaborato orientamenti sulle misure di autoregolamentazione concordate dall'industria, al fine di agevolarne l'introduzione e l'attuazione e assicurare la coerenza tra di esse.

(6) Gli orientamenti si riferiscono in particolare all'elenco dei criteri indicativi di cui all'allegato VIII della direttiva 2009/125/Ce che possono essere utilizzati dalla Commissione per valutare l'ammissibilità delle iniziative di autoregolamentazione presentate in alternativa alle misure di esecuzione, e che consistono in: partecipazione aperta, valore aggiunto, rappresentatività, obiettivi quantificati e scaglionati, coinvolgimento della società civile, monitoraggio e relazioni, rapporto costi/efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione, sostenibilità e compatibilità degli incentivi.

(7) L'allegato VIII della direttiva 2009/125/Ce specifica che l'elenco dei criteri ivi contenuto non è esaustivo e l'articolo 17 della medesima direttiva stabilisce che una misura di autoregolamentazione sia valutata almeno sulla base dell'allegato VIII. Gli orientamenti dovrebbero vertere in particolare sulle modalità di gestione della misura di autoregolamentazione, su chi vi può partecipare, sull'informazione e il monitoraggio, sulle relazioni e la conformità.

(8) Gli orientamenti sono stati discussi con gli Stati membri e i portatori d'interesse nell'ambito del forum consultivo istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2009/125/Ce.

(9) Come previsto dall'allegato VIII, punto 6, della direttiva 2009/125/Ce, le misure di autoregolamentazione devono contenere un sistema di relazioni e monitoraggio ben concepito. La Commissione, assistita dal forum consultivo e dal comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/Ce, dovrebbe monitorare l'applicazione delle misure di autoregolamentazione e considerare l'introduzione di misure vincolanti di esecuzione se riscontra che gli obiettivi delle misure di autoregolamentazione non sono raggiunti,

Ha adottao la presente raccomandazione:

1. L'industria dovrebbe seguire gli orientamenti che figurano in allegato. Elaborare una misura di autoregolamentazione in materia di progettazione ecocompatibile seguendo i suddetti orientamenti contribuirà ad assicurare che essa sia considerata dalla Commissione una valida alternativa a una misura di esecuzione.

2. La raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016

Allegato

1. OBIETTIVI

L'autoregolamentazione consiste nell'elaborazione di codici di condotta o obblighi di gestione a cura e su iniziativa delle imprese o dei settori produttivi cui spetta garantirne l'applicazione. La pura autoregolamentazione è una pratica rara, e a livello di Unione è in genere la Commissione che sollecita o favorisce l'elaborazione della misura di autoregolamentazione. Nel contesto dell'iniziativa "Legiferare meglio"2 gli approcci non regolamentari, se ben concepiti, sono considerati dalla Commissione soluzioni politiche alternative.

La direttiva 2009/125/Ce ("la direttiva") prevede la possibilità di stipulare accordi volontari o concordare altre misure di autoregolamentazione in alternativa ai regolamenti di esecuzione e privilegiandoli a questi ultimi allorché permettono di conseguire gli obiettivi strategici in maniera più rapida o meno costosa rispetto a specifiche vincolanti3 . La direttiva stabilisce criteri indicativi per valutare le misure di autoregolamentazione4 , per i quali, tuttavia, sulla base dell'esperienza acquisita con i tre accordi volontari finora riconosciuti dalla Commissione5 , i membri del forum consultivo istituito dall'articolo 18 della direttiva hanno evidenziato la necessità di orientamenti, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e le relazioni.

I presenti orientamenti sono volti a favorire l'introduzione e l'attuazione delle misure di autoregolamentazione a norma della direttiva. Informati ai principi per migliorare l'autoregolamentazione e la coregolamentazione6 , essi sono concepiti per aiutare l'industria e favorire un'applicazione coerente delle misure di autoregolamentazione.

Elaborare una misura di autoregolamentazione in materia di progettazione ecocompatibile seguendo i presenti orientamenti contribuirà ad assicurare che essa sia considerata dalla Commissione una valida alternativa a una misura di esecuzione. Per quanto riguarda le misure vigenti di autoregolamentazione in materia di progettazione ecocompatibile, è auspicabile che entro il 2018 la Commissione riceva una proposta di revisione per quanto possibile in linea con gli orientamenti.

2. RICONOSCIMENTO DELLE MISURE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI PROGETTAZIONE ECOComPATIBILE

La Commissione darà priorità alle misure di autoregolamentazione per i gruppi di prodotti che figurano nel piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile di cui all'articolo 16 della direttiva. L'industria dovrebbe trasmettere alla Commissione l'eventuale proposta di misura di autoregolamentazione per i suddetti gruppi di prodotti prima o durante l'analisi tecnica, ambientale ed economica ("fase preparatoria") del gruppo di prodotti interessato.

L'industria potrebbe dover modificare la proposta al fine di tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione e dal forum consultivo.

Se la Commissione decide di riconoscere una misura di autoregolamentazione si asterrà dall'adottare un regolamento di esecuzione in materia di progettazione ecocompatibile. Se, tuttavia, dal monitoraggio o dalle osservazioni dei portatori d'interesse l'attuazione della misura di autoregolamentazione risulta carente, la Commissione valuterà nuovamente la situazione.

Il riconoscimento di una misura di autoregolamentazione non impedisce alla Commissione di adottare atti normativi a titolo di altri strumenti (ad esempio, la direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio7 , il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) per il gruppo di prodotti interessato.

3. ORIENTAMENTI PER LE MISURE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI PROGETTAZIONE ECOComPATIBILE

Qualsiasi misura di autoregolamentazione in materia di progettazione ecocompatibile concordata dall'industria deve contenere norme che ne disciplinino il funzionamento. Affinché vi sia omogeneità tra le misure di autoregolamentazione riconosciute ai sensi della direttiva e per favorirne l'introduzione e l'attuazione, esse dovrebbero essere definite in base agli orientamenti indicati qui di seguito. Le misure di autoregolamentazione possono sia approfondire il dettato delle norme indicate negli orientamenti sia prevedere norme aggiuntive.

3.1. Partecipazione aperta

Le imprese interessate a introdurre una misura di autoregolamentazione dovrebbero annunciare pubblicamente tale intenzione prima dell'inizio del processo di elaborazione della misura. Esse dovrebbero indicare un punto di contatto, in modo da dare l'opportunità ad altre imprese di partecipare.

La misura di autoregolamentazione dovrebbe contenere un elenco delle imprese che la sottoscrivono. Le imprese che operano nello stesso mercato di prodotti dovrebbero poterla sottoscrivere in qualsiasi momento a condizione di partecipare ai relativi costi operativi. Alla misura di autoregolamentazione dovrebbe essere allegato il modulo da compilare e firmare a cura delle imprese che intendono sottoscriverla. I firmatari dovrebbero inviare alla Commissione, nel più breve tempo possibile, i moduli originali compilati e firmati.

Il firmatario che intende ritirarsi dalla misura di autoregolamentazione dovrebbe dare almeno un mese di preavviso scritto al presidente del comitato direttivo (cfr. punto 3.5). È opportuno che il presidente informi il comitato direttivo del ritiro del firmatario entro una settimana dal ricevimento della notifica scritta.

3.2. Valore aggiunto

Le proposte di misure di autoregolamentazione o di revisione di misure vigenti dovrebbero essere accompagnate da una nota esplicativa, corroborata da elementi di prova, che illustri in che modo la proposta consegue gli obiettivi di progettazione ecocompatibile più rapidamente o a minor costo rispetto a specifiche vincolanti.

Se alcuni o tutti i firmatari hanno concluso un accordo separato o un'associazione di qualche tipo riguardo agli obiettivi della misura di autoregolamentazione, i pertinenti documenti dell'accordo o dell'associazione dovrebbero essere indicati e resi pubblici.

È opportuno che la misura di autoregolamentazione preveda il riesame degli elementi essenziali, con indicazione della data o delle circostanze specifiche in cui deve essere effettuato. La tempistica del riesame dovrebbe essere dettata dalla necessità che la misura fornisca (o continui a fornire) valore aggiunto, tenuto conto delle fasi che scandiscono l'introduzione dei requisiti da essa previsti e del ritmo a cui procede lo sviluppo tecnologico del gruppo di prodotti interessato.

Il riesame dovrebbe essere inteso a stabilire se è necessaria una nuova versione della misura. È auspicabile che durante il processo di riesame e revisione sia consentita la partecipazione di osservatori ai lavori del comitato direttivo. L'esito del processo di riesame e, se del caso, la proposta di misura di autoregolamentazione riveduta dovrebbero essere presentati alla Commissione.

3.3. Rappresentatività

Nella misura di autoregolamentazione occorre dichiarare la copertura di mercato dei firmatari, che dovrebbe consistere almeno nell'80 % delle unità immesse sul mercato dell'Unione e/o messe in servizio8 del tipo di prodotto disciplinato dalla misura. La dichiarazione relativa all'80 % di copertura dovrebbe essere corroborata da elementi di prova raccolti o verificati da una persona fisica o giuridica indipendente e trasmessi alla Commissione:

— al momento della presentazione della misura di autoregolamentazione o della versione riveduta di una misura di autoregolamentazione esistente, con dati generati o aggiornati nei sei mesi precedenti;

— entro tre mesi da qualsiasi cambiamento verificatosi a livello di firmatari (ad esempio, in seguito al ritiro di un firmatario o alla vendita di una divisione dell'impresa del firmatario a un non firmatario), a meno che nell'ultima relazione la copertura di mercato risulti almeno dell'80 % dopo il cambiamento; e

— due anni dopo l'invio dell'ultima relazione, per aggiornare la copertura in seguito all'evoluzione del mercato.

Occorre definire con esattezza, per tutte le categorie dei prodotti connessi all'energia contemplati dalla misura di autoregolamentazione, il o gli indicatori utilizzati per valutare la copertura di mercato dichiarata. Gli indicatori dovrebbero essere oggettivi, misurabili e verificabili da un organismo indipendente e dovrebbero coprire tutte le categorie dei prodotti connessi all'energia contemplati dalla misura.

3.4. Obiettivi quantificati e scaglionati

La misura di autoregolamentazione dovrebbe elencare tutti i tipi di prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione, fornirne la definizione ed elencare quelli che appartengono al gruppo di prodotti rientrante nel campo di applicazione ma che sono esenti dai requisiti della misura. Per ogni deroga accordata dovrebbe essere fornita una giustificazione.

È opportuno che la misura di autoregolamentazione stabilisca i requisiti di progettazione e, se del caso, di informazione per i prodotti rientranti nel suo campo di applicazione. I requisiti dovrebbero riguardare l'impatto ambientale significativo nel ciclo di vita dei prodotti e puntare a migliorare le prestazioni ambientali degli stessi.

Dovrebbe essere possibile misurare la conformità ai requisiti utilizzando indicatori chiari ed affidabili. Dovrebbero essere indicate le modalità con cui misurare e verificare la conformità. È auspicabile che la misura di autoregolamentazione fornisca la documentazione su cui si basano i requisiti proposti e evidenzi le eventuali differenze principali di questi ultimi rispetto alla documentazione.

Occorre indicare la data a partire dalla quale i requisiti sono d'applicazione e, se la misura di autoregolamentazione copre un lungo periodo, occorre introdurli per tappe. I requisiti dovrebbero applicarsi almeno al 90 % delle unità (contemplate dalla misura di autoregolamentazione) immesse sul mercato e/o messe in servizio da ogni firmatario.

3.5. Coinvolgimento della società civile

Il forum consultivo, che comprende i rappresentanti degli Stati membri, l'industria, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi di tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori, dovrebbe essere consultato in merito a qualsiasi proposta di misura di autoregolamentazione.

Comitato direttivo

È opportuno che la misura di autoregolamentazione istituisca un comitato direttivo incaricato di gestirne il funzionamento.

Il comitato direttivo dovrebbe essere composto da tutti i firmatari della misura di autoregolamentazione e dalla Commissione, ciascuno di essi rappresentato da un membro avente diritto di voto (pari diritto di voto tra i membri).

I membri del forum consultivo e l'ispettore indipendente dovrebbero avere lo status di osservatore in seno al comitato direttivo, senza diritto di voto.

Il comitato direttivo dovrebbe riunirsi almeno una volta all'anno a Bruxelles Alle sue riunioni dovrebbero poter partecipare i portatori d'interesse, tra cui le imprese del settore oggetto della misura di autoregolamentazione che non sono firmatarie.

Il comitato direttivo dovrebbe eleggere il presidente tra i propri membri. Il presidente dovrebbe iscrivere nel progetto di ordine del giorno della riunione del comitato direttivo tutti gli argomenti richiesti dai membri e dagli osservatori. Gli inviti alla riunione del comitato direttivo dovrebbero essere inviati a tutti i membri e gli osservatori. L'annuncio di convocazione della riunione del comitato direttivo, con il progetto di ordine del giorno, dovrebbe essere pubblicato sul sito web della misura di autoregolamentazione almeno un mese prima della riunione.

I documenti che devono essere presentati e discussi alla riunione del comitato direttivo dovrebbero essere inviati a tutti i membri e gli osservatori del comitato direttivo, e pubblicati sul sito web della misura di autoregolamentazione almeno una settimana prima della riunione.

È auspicabile che tutti i partecipanti abbiano il diritto di prendere la parola alle riunioni del comitato direttivo e di chiedere al presidente che le loro posizioni siano messe a verbale.

È opportuno trasmettere il progetto di verbale della riunione a tutti i membri e gli osservatori del comitato direttivo, che dovrebbero avere almeno due settimane di tempo per presentare osservazioni al riguardo. Il verbale definitivo dovrebbe essere pubblicato sul sito web della misura di autoregolamentazione nel mese successivo alla riunione.

Sito web

Occorre creare un sito web della misura di autoregolamentazione, in cui dovrebbero figurare almeno:

— l'ultima versione e versioni precedenti della misura di autoregolamentazione;

— l'elenco aggiornato dei firmatari e le informazioni sui ritiri e sulle esclusioni più recenti;

— sintesi delle relazioni sulla copertura del mercato (omettendo le informazioni commerciali o riservate dei singoli firmatari);

— elenchi aggiornati dei prodotti dichiarati conformi dai firmatari (senza i prodotti ritenuti non conformi dall'ispettore indipendente);

— le relazioni di conformità redatte dall'ispettore indipendente;

— l'elenco aggiornato dei firmatari non conformi;

— per ogni riunione del comitato direttivo: gli inviti, i progetti di ordine del giorno, i documenti e i verbali della riunione; e

— informazioni relative all'ispettore indipendente, compreso il recapito.

Il sito dovrebbe consentire ai visitatori di porre quesiti sulla misura di autoregolamentazione ai firmatari e all'ispettore indipendente, i quali dovrebbero rispondere entro un mese.

Reclami

La misura di autoregolamentazione dovrebbe dare la possibilità alle parti di presentare all'ispettore indipendente, senza incorrere in spese, accuse fondate di possibile inadempimento. L'ispettore indipendente dovrebbe valutare tali accuse e, se del caso, darvi seguito chiedendo informazioni al firmatario in causa, sottoponendo a prove il prodotto e/o effettuando un'ispezione. È opportuno che a ogni riunione del comitato direttivo l'ispettore indipendente passi in rassegna le accuse presentate nel periodo intercorso dalla riunione precedente e, per quelle cui non ha dato seguito, illustri i motivi che lo hanno indotto ad agire in tal senso.

Accesso ai dati

La misura di autoregolamentazione dovrebbe contenere un requisito che impone ai firmatari di fornire alla Commissione e agli osservatori del comitato direttivo, su richiesta, l'accesso ai dati tecnici sulla prestazione ambientale dei prodotti e dei modelli contemplati dalla misura, ivi comprese tutte le caratteristiche relative alle condizioni particolari, affinché la Commissione e gli osservatori del comitato direttivo possano valutare il livello di ambizione e l'impatto delle misure di autoregolamentazione proposte e vigenti. Le norme relative all'accesso a tali dati non devono applicarsi ai dati sensibili dal punto di vista commerciale.

La misura di autoregolamentazione dovrebbe contenere un requisito che impone ai firmatari di fornire, su richiesta, alle autorità nazionali di vigilanza del mercato competenti in materia di progettazione ecocompatibile la documentazione e informazioni specifiche, se non incluse nella documentazione che accompagna i prodotti, necessarie a dette autorità per verificare la conformità ai requisiti della misura di autoregolamentazione, anche per mezzo di prove.

3.6 Monitoraggio e relazioni

Ispettore indipendente

La conformità dei firmatari alla misura di autoregolamentazione dovrebbe essere monitorata da un ispettore indipendente. La misura di autoregolamentazione dovrebbe stabilire le norme relative all'ispettore indipendente, che può essere una persona fisica o giuridica.

L'ispettore indipendente dovrebbe avere le competenze necessarie per verificare la conformità con i requisiti, essere esente da conflitti di interesse e non sottostare a obblighi contrattuali che ne limitino il ruolo di controllore della conformità.

È opportuno che l'ispettore indipendente:

— eserciti le proprie funzioni con la dovuta diligenza e sovrintenda adeguatamente ai compiti di sua competenza;

— sia imparziale in tutto il suo operato, formulando i pareri e redigendo le relazioni basandosi esclusivamente sui fatti; e

— rispetti la riservatezza, ove necessario, per proteggere gli interessi commerciali o i dati sensibili dei firmatari e, a tal fine, sottoscriva un "accordo di non divulgazione" con i firmatari della misura di autoregolamentazione, se richiesto.

La misura di autoregolamentazione dovrebbe stabilire la procedura di selezione dell'ispettore indipendente e il modo in cui si garantisce che l'ispettore sia esente da conflitti di interesse e possieda le competenze necessarie per verificare la conformità ai requisiti. La nomina dell'ispettore indipendente prescelto deve essere concordata con i servizi della Commissione. È auspicabile che il comitato direttivo partecipi alla definizione dei termini e delle condizioni contrattuali dell'ispettore indipendente.

Relazioni di conformità a cura dei firmatari

La misura di autoregolamentazione dovrebbe normare almeno i seguenti aspetti della documentazione che ciascun firmatario è tenuto a presentare all'ispettore indipendente:

— il tipo di dati tecnici e di mercato che devono essere comunicati;

— il formato in cui comunicare i dati;

— i mezzi tramite i quali trasmettere la documentazione; e

— la frequenza e il termine di presentazione della documentazione.

Ciascun firmatario dovrebbe comunicare tutte le informazioni e i dati (inclusi i dati di mercato e quelli relativi alla prestazione ambientale dei prodotti) necessari all'ispettore indipendente per verificare in maniera affidabile il rispetto degli impegni assunti dai firmatari nell'ambito della misura.

Il firmatario dovrebbe fornire dati di mercato che permettano all'ispettore indipendente di stabilire se almeno il 90 % dei prodotti è conforme agli impegni; se il firmatario s'impegna a garantire che il 100 % dei prodotti è conforme, non è tenuto a fornire all'ispettore indipendente dati specifici di mercato.

Occorre riferire in merito a ogni modello contemplato dalla misura di autoregolamentazione immesso sul mercato dell'Unione e/o messo in servizio. Se la differenza tra determinati modelli non è rilevante per la misura di autoregolamentazione (ossia non riguarda nessuno degli aspetti ivi disciplinati), è possibile raggrupparli in un'unica relazione, segnalando esplicitamente tale modo di procedere. Le informazioni e i dati comunicati dai firmatari possono differire solo nella misura in cui differiscono i rispettivi impegni.

Il formato in cui presentare i dati all'ispettore indipendente dovrebbe essere uguale per tutti i firmatari.

Per la trasmissione dei dati occorre avvalersi, per quanto possibile, dei mezzi informatici, tenendo conto dei requisiti in materia di riservatezza e dell'onere amministrativo a carico delle parti interessate.

Il periodo di riferimento delle relazioni dovrebbe essere di un anno. Ogni anno i firmatari dovrebbero fornire la documentazione nei due mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. Le richieste supplementari di eventuali informazioni mancanti rivolte dall'ispettore indipendente ai firmatari dopo il termine prestabilito dovrebbero essere soddisfatte entro un breve termine, da specificare nella misura di autoregolamentazione.

Verifica della conformità

La misura di autoregolamentazione dovrebbe abilitare l'ispettore indipendente a verificare la conformità ai requisiti della misura a mezzo di:

— controlli della documentazione fornita dai firmatari;

— prove sui prodotti; e

— ispezioni dei locali dei firmatari.

La combinazione di tali metodi dovrebbe essere a discrezione dell'ispettore indipendente.

Prove

Le prove fisiche eseguite in laboratorio servono a verificare le caratteristiche dei prodotti contemplati dalla misura di autoregolamentazione. In linea di massima le prove dovrebbero essere eseguite in un laboratorio indipendente, di preferenza accreditato, ma è possibile eseguirle anche nei locali di uno dei firmatari, a condizione che ne sia garantita la completa obiettività.

L'ispettore indipendente dovrebbe selezionare a campione un congruo numero di prodotti di diversi firmatari, di preferenza prelevandoli presso dettaglianti in vari Stati membri (negozi fisici o online). Se sono i firmatari stessi a fornire direttamente i prodotti, essi non dovrebbero partecipare alla selezione dei campioni.

L'ispettore indipendente può scegliere di verificare determinati modelli oppure i modelli di un determinato firmatario se viene a conoscenza, da qualsiasi fonte d'informazione, della possibile mancanza di conformità dei modelli o del firmatario.

È opportuno che i firmatari forniscano, su richiesta dell'ispettore indipendente, la documentazione e le informazioni specifiche necessarie per l'esecuzione delle prove, se esse non figurano nella documentazione che correda il prodotto.

Occorre fornire alla Commissione e al firmatario interessato i rapporti di prova dettagliati per ciascun prodotto.

Ispezioni

L'ispettore indipendente può effettuare un'ispezione presso un determinato firmatario sulla base di informazioni specifiche che la giustifichino. È opportuno che le suddette informazioni siano rese note al firmatario interessato.

Il ricorso a un'ispezione per verificare l'adempimento degli impegni assunti a titolo della misura di autoregolamentazione dovrebbe essere giustificato solo se non sono disponibili mezzi più efficaci sotto il profilo dei costi. Nel corso dell'ispezione, l'ispettore indipendente dovrebbe svolgere unicamente le attività strettamente necessarie per verificare l'adempimento degli impegni assunti dal firmatario a titolo della misura di autoregolamentazione.

È opportuno che l'ispettore indipendente non informi il firmatario dell'ispezione o lo informi con breve preavviso. Il firmatario dovrebbe fornire tutto il supporto necessario.

Entro un mese dall'avvenuta ispezione l'ispettore indipendente dovrebbe inviare un progetto di rapporto di ispezione al firmatario interessato, affinché questi possa esprimersi al riguardo. Il firmatario dovrebbe presentare le proprie osservazioni entro due settimane dalla ricezione del progetto di rapporto. L'ispettore indipendente dovrebbe, entro due settimane, modificare, se necessario, il progetto di rapporto per tener conto delle osservazioni ricevute dal firmatario. Occorre trasmettere il rapporto, contenente il motivo dell'ispezione, alla Commissione e al firmatario interessato; ne dovrebbe essere presentata una sintesi alla prima riunione del comitato direttivo successiva alla stesura del rapporto definitivo. È opportuno che la sintesi non divulghi le informazioni commercialmente sensibili, a meno che ciò sia necessario per dimostrare l'inadempimento.

Relazioni dell'ispettore indipendente

L'ispettore indipendente dovrebbe preparare il progetto di relazione di conformità e inviarla ai membri del comitato direttivo entro tre mesi dalla fine del periodo di riferimento. Ai membri del comitato direttivo dovrebbe essere concesso un termine di due settimane per presentare le proprie osservazioni sul progetto di relazione. L'ispettore indipendente dovrebbe trasmettere la versione finale della relazione di conformità ai membri del comitato direttivo entro quattro mesi dalla fine del periodo di riferimento. È auspicabile che nella relazione di conformità figurino i seguenti elementi:

— ragguagli sulla raccolta dei dati e sui metodi di trattamento utilizzati e le eventuali difficoltà incontrate nella stesura della relazione*;

— i risultati del controllo documentale*;

— il metodo di selezione dei prodotti sottoposti a prova e, se la verifica ha riguardato determinati modelli o firmatari, le relative ragioni*;

— l'elenco dei prodotti sottoposti a prova e una sintesi dei risultati individuali;

— le sintesi delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di riferimento;

— l'elenco dei firmatari inadempienti;

— informazioni sui motivi degli eventuali casi di inadempimento*; e

— raccomandazioni per i periodi di riferimento successivi.

La misura di autoregolamentazione può specificare che gli elementi contrassegnati dall'asterisco (*) devono essere presentati sotto forma di sintesi dei risultati aggregati di tutti i firmatari e non devono comprendere informazioni commerciali o riservate inerenti ai singoli firmatari. In tal caso occorre presentare alla Commissione e ai firmatari interessati relazioni distinte per ciascun firmatario in cui figurano le informazioni specifiche riguardo ai suddetti elementi.

Inadempimento

Occorre prevedere sanzioni graduali in funzione del tipo di inadempimento.

Il firmatario che non presenta all'ispettore indipendente la relazione di conformità dovrebbe essere oggetto d'ispezione da parte di quest'ultimo nell'anno successivo al periodo di riferimento interessato. Il firmatario che reiteratamente non presenta la documentazione di conformità dovrebbe essere immediatamente escluso dalla misura di autoregolamentazione.

Il firmatario che, in base all'ispezione o alla relazione di conformità dell'ispettore indipendente, non rispetta i requisiti della misura di autoregolamentazione dovrebbe avere l'obbligo di adottare misure correttive. Il firmatario che sei mesi dopo la relazione dell'ispettore indipendente permane inadempiente dovrebbe essere immediatamente escluso dalla misura di autoregolamentazione.

È opportuno che il presidente, ricevuta comunicazione dall'ispettore indipendente del sussistere di una delle condizioni per l'esclusione, informi per iscritto entro una settimana il comitato direttivo dell'esclusione del firmatario inadempiente.

3.7 Rapporto costi-efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione

I firmatari dovrebbero sostenere tutte le spese inerenti all'ispettore indipendente e alle relative attività, al sito web e al funzionamento del comitato direttivo, ad eccezione dei costi di partecipazione del rappresentante della Commissione e di osservatori diversi dall'ispettore indipendente.

La misura di autoregolamentazione dovrebbe incoraggiare i firmatari a condividere conoscenze, esperienza, informazioni e migliori prassi con i firmatari di altre misure di autoregolamentazione in materia di progettazione ecocompatibile.

3.8 Sostenibilità

La misura di autoregolamentazione dovrebbe enunciare gli obiettivi strategici che intende conseguire. Essi dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi della direttiva.

3.9 Compatibilità degli incentivi

La misura di autoregolamentazione proposta dovrebbe essere coerente con altri fattori e incentivi a livello nazionale.

Note ufficiali

1.

Direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (Gu L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

2.

Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell'Ue, Com(2015) 215.

3.

Cfr. i considerando da 18 a 21, l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b) e l'articolo 17 della direttiva.

4.

Allegato VIII della direttiva.

5.

Com(2012) 684, Com(2013) 23 e Com(2015) 178.

6.

https://ec.europa.eu/digital-agenda/best-practice-principles-better-self-and-co-regulation

7.

Direttiva 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (Gu L 153 del 18.6.2010, pag. 1).

8.

Il significato di "messa a disposizione sul mercato" e "messa in servizio" è spiegato nella Guida blu all'attuazione della normativa Ue sui prodotti (http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4942/).

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