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Parere Consiglio di Stato 2 novembre 2016, n. 2259

Requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide - Schema di DmAmbiente

Consiglio di Stato

Parere 2 novembre 2016, n. 2259

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Schema di decreto recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 ottobre 2016

 

Numero affare 1939/2016

La Sezione

Vista la nota con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;

 

Premesso

Il Ministero ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in oggetto, adottato in base all'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Stabilisce detta disposizione che: "Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto".

Il regolamento disciplina un sistema volontario di certificazione ambientale dei generatori di calore ad uso di riscaldamento civile alimentati con legna da ardere, carbone legna e biomasse combustibili, stabilendo i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio della certificazione ed individuando le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità assegnabili con la certificazione, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire nonché gli adempimenti relativi alle indicazioni da fornire sulle corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione.

In particolare il decreto individua, per il rilascio della certificazione ambientale, le seguenti categorie di generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili: caldaie fino a 500 kW, camini chiusi, caminetti aperti, stufe a legna, stufe ad accumulo, cucine a legna e stufe, inserti e cucine a pellet. Per ciascuna categoria di generatore è indicata la specifica norma tecnica di riferimento. La certificazione dei generatori di calore è rilasciata sulla base di specifiche prestazioni emissive definite con riferimento alle emissioni di polveri, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio. In relazione ai livelli prestazionali assicurati, si assegna una specifica classe di qualità al generatore di calore. Nel decreto sono state quindi individuate 5 classi di qualità, da 1 a 5 stelle.

Il decreto prevede altresì la definizione della procedura per il rilascio della certificazione ambientale al produttore da parte di un organismo notificato, che effettua le prove secondo i pertinenti metodi riportati nell'allegato 2, rilascia i rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive del generatore di calore ed individua la pertinente classe di qualità.

Infine il decreto individua alcuni adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore. Il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale è tenuto ad indicare nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore la classe di appartenenza e le eventuali informazioni aggiuntive per il rispetto delle prestazioni emissive stabilite dal decreto e le corrette modalità di gestione proprie del generatore, il regime di funzionamento ottimale, i sistemi di regolazione presenti e le configurazioni impiantistiche più idonee, ivi compresi i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui verrà collegato il generatore.

Lo schema di decreto si compone di quattro articoli e due allegati tecnici.

L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione del decreto.

L'articolo 2 stabilisce le definizioni legali; assumono particolare rilievo, per l'applicazione del decreto, le definizioni di generatore di calore e di certificazione ambientale.

L'articolo 3 disciplina la procedura di certificazione per il rilascio della certificazione ambientale dei generatori di calore.

L'articolo 4 fornisce indicazioni circa le modalità di installazione e di manutenzione dei generatori di calore.

L'allegato 1 individua le classi di qualità per il rilascio della certificazione dei generatori di calore

L'allegato 2 individua i metodi da applicare per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni previste dall'allegato 1.

 

Considerato

Lo schema di decreto è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale stabilisce che "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".

Trattandosi di un regolamento ministeriale di attuazione, occorre verificare il rispetto del procedimento previsto, la fedeltà alla fonte primaria e la compatibilità con il quadro legislativo del settore, la coerenza con il sistema.

Lo schema di regolamento è espressamente autorizzato dalla legge ed ha ritualmente acquisito il concerto dei Ministri della salute e dello sviluppo economico.

L'istruttoria è stata estremamente approfondita, con la creazione di un gruppo di lavoro insieme alle Regioni del Bacino Padano (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano) e il contributo delle associazioni di categoria del settore, quali l'Associazione Italiana Energie Agroforestali (Aiel), l'Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini (Anfus), la Confindustria Ceced Italia ed il Cti — Comitato Termotecnico Italiano, in modo tale da acquisire le relative osservazioni.

Sulla base delle risultanze il Ministero ha presentato una proposta al Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che rappresenta il Tavolo tecnico permanente tra Ministero dell'ambiente, regioni e autorità competenti in materia di emissioni in atmosfera, avente il compito di assicurare, tra l'altro, un esame congiunto dei terni normativi di comune interesse.

La proposta è stata quindi comunicata alle autorità competenti dell'intero territorio nazionale per acquisirne eventuali osservazioni ed indirizzi e, infine, riorganizzata e trasfusa nello schema di decreto in esame.

L'analisi del contenuto in precedenza effettuato consente di ravvisare la coerenza con il sistema, essendo lo schema previsto teso a contribuire al processo di risanamento della qualità dell'aria, in un contesto oggi caratterizzato dal superamento, in molte zone del territorio nazionale, dei valori limite comunitari di qualità dell'aria vigenti per il materiale particolato PM10 e per gli ossidi di azoto, dovuto anche al rilevante contributo del riscaldamento civile a biomassa. Lo schema di decreto permetterà di orientare e ottimizzare l'azione delle autorità competenti ad elaborare e attuare i piani di risanamento della qualità dell'aria (Regioni ed enti locali): nei piani relativi alle zone interessate da superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, si potranno infatti introdurre incentivi, requisiti e condizioni, connessi all'uso dei generatori di calore, in funzione di un parametro preciso ed uniforme quale la specifica classe di qualità assegnata al generatore in sede di certificazione.

Quanto alla compatibilità con il quadro legislativo e con le fonti superiori, la sentenza della Corte di Giustizia 18 ottobre 2012, C-385-10 ha affermato che, in materia di impianti termici civili, la normativa statale non può imporre obblighi e divieti di carattere impiantistico e costruttivo diversi da quelle previsti dalle direttive sui prodotti da costruzione, producendosi altrimenti un'interferenza sul diritto di libera circolazione di prodotti. Nel rispetto di tale principio il regolamento non stabilisce obblighi e divieti di cui è imposta l'osservanza ai destinatari, limitandosi ad istituire un sistema volontario di certificazione.

A tal riguardo, le norme comunitarie e le relative norme di attuazione che oggi prevedono, per gli impianti termici civili, valori limite di emissione, criteri di installazione e di manutenzione, obblighi di etichettatura e requisiti di efficienza e prestazione energetica continueranno ad applicarsi come prima a tutti i destinatari, atteso che il regolamento introduce condizioni ulteriori che si applicheranno solo a chi vuole avvalersi della certificazione e solo ai fini di tale avvalimento.

Ciò posto, con riferimento a singole disposizioni si evidenzia quanto segue.

Articolo 2.

La lettera d) definisce Produttore "il fabbricante, ossia la persona fisica o giuridica che fabbrica un generatore di calore oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio". Assimilare nella figura del fabbricante tanto chi fabbrica un generatore di calore quanto chi lo commercializza è un'imprecisione, che potrebbe generare dubbi interpretativi. Più chiaro sarebbe definire Produttore semplicemente "la persona fisica o giuridica che fabbrica un generatore di calore oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio".

Articolo 3.

Il comma 1 stabilisce che "Il produttore richiede ad un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore. Le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale dei generatori di calore sono indicate nell'allegato 1. L'organismo notificato effettua le prove secondo i pertinenti metodi riportati nell'allegato 2, rilascia i rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive del generatore di calore, individua la pertinente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale".

La disposizione non prevede né i termini della procedura di certificazione, né l'eventualità che, in caso di assenza dei requisiti, la certificazione non sia rilasciata. Occorre, quindi, che detta disposizione sia integrata.

Articolo 4.

Il comma 3 stabilisce che "Per i generatori di calore già immessi sul mercato al momento del rilascio della certificazione, il produttore garantisce l'informazione al pubblico in relazione agli elementi previsti dal comma 1 attraverso altri canali informativi, tra cui il proprio sito internet".

La formulazione testuale può ingenerare l'equivoco che il legislatore stia dettando una norma transitoria, per estendere il regime della certificazione ai generatori già in circolazione.

Se – come sembra ragionevole – la disposizione intende soltanto consentire che i generatori immessi sul mercato appartenenti al modello certificato siano coperti dalle garanzie offerte dalla certificazione, è preferibile precisarla come segue: "Per i modelli di generatori di calore già immessi sul mercato al momento del rilascio della certificazione […]".

 

PQM

 

Esprime parere favorevole con osservazioni.

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