Rischio incidenti rilevanti (Seveso)

Prassi

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Circolare MinInterno 17 maggio 2006, n. 572

Dlgs n. 128/2006 - Attuazione degli articoli 8 e 13 - Chiarimenti sugli aspetti procedurali di prevenzione incendi

Ministero dell'interno

Lettera-circolare 17 maggio 2006, prot. n. P572/4106 sott. 55/B

Oggetto: Attuazione degli articoli 8 e 13 del Dlgs n. 128/2006. Chiarimenti sugli aspetti procedurali di prevenzione incendi

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica

Area prevenzione incendi

 

 

— Ai sigg. Direttori regionali dei Vigili del fuoco

loro sedi

— Ai sigg. Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco

loro sedi

 

In seguito all'emanazione del Dlgs 22 febbraio 2006, n. 128, recante: "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'eserczio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di Gpl, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di Gpl in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239" si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti sugli adempimenti procedurali di prevenzione incendi connessi con l'attuazione degli articoli 8 e 13, comma 2, lett. c) e d), che stabiliscono i requisiti soggettivi di cui devono essere in possesso gli operatori per poter svolgere l'attività di distribuzione e vendita di Gpl in bombole o serbatoi.

In particolare, tra i suddetti requisiti soggettivi, è richiesta la disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di Gpl, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo.

La "disponibilità di impianto" si può ottenere anche tramite la stipula di un contratto, avente durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 C.c. ovvero di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, di um impianto costituito, congiuntamente o disgiuntamente, da uno o più serbatoi fissi, da recipienti mobili, da apparecchiature per l'imbottigliamento, da uno o più punti di travaso e di riempimento, così come definiti dall'articolo 2 del Dm 13 ottobre 1994.

Pertanto oggetto dei citati contratti di affitto, locazione o comodato potrà essere l'intero impianto oppure, più frequentemente, una parte dello stesso costituita da singoli serbatoi e relative connessioni impiantistiche.

Ciò premesso, ed in analogia a quanto già stabilito per casi simili con la lettera-circolare prot. n. P113/4101 sott. 72/E del 31 luglio 1998, si ritiene che ai fini della corretta attuazione degli adempimenti procedurali previsti dal Dpr 12 gennaio 1998, n. 37, e dal connesso Dm 4 maggio 1998, il certificato di prevenzione incendi debba essere in ogni caso unico ed intestato al titolare dell'impianto, ossia al titolare delle autorizzazione amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività.

Appare tuttavia evidente che l'attuazione di alcuni obblighi gestionali, di cui all'articolo 5 del Dpr n. 37/1998, nonché l'osservanza di talune disposizioni di esercizio e dei divieti e limitazioni previsti dal Dm 13 ottobre 1994, dovranno essere affidati al locatario al locatario o comodatario in quanto gestore dell'intero impianto o di una sua porzione.

In tale circostanza gli accordi contrattuali tra le parti dovranno dettagliatamente evidenziare quali adempimenti ricadono sul titolare e quali sul gestore, redigendo al riguardo apposite dichiarazioni a firma di quest'ultimo attestanti l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi.

Copia di tale documentazione dovrà essere presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio per essere acquisita agli atti della pratica.

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