Acque

Normativa Vigente

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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dpcm 13 ottobre 2016

(Gu 18 novembre 2016 n. 270)

Tariffa sociale del servizio idrico integrato

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000/60/Ce, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, così come modificata dalla direttiva 2008/32/Ce dell'11 marzo 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto l'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale), recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";

Visto in particolare l'articolo 60, comma 1, della citata legge n. 221 del 2015, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano fissati i principi e i criteri per garantire l'accesso alla fornitura della quantità di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, a condizioni agevolate, agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1999, recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato";

Considerato che il servizio idrico integrato è un servizio a rete di rilevanza economica i cui costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa, devono essere coperti dalla relativa tariffa;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE e degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è necessario garantire la tutela della risorsa attraverso politiche dei prezzi che incentivino l'uso efficiente della stessa, tenendo conto del principio della copertura dei costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa secondo il principio "chi inquina paga" e del "Full Cost Recovery";

Considerato che, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua a tutela della dignità della persona e, nondimeno, della tutela della risorsa idrica, è importante sostenere le utenze disagiate con strumenti tariffari idonei in grado al contempo di garantire il principio del "chi inquina paga" e il principio della copertura dei costi;

Considerato che la politica tariffaria deve essere volta, oltre che al conseguimento di un razionale utilizzo della risorsa, anche a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione e che, pertanto, il costo dell'erogazione alle utenze disagiate a tariffe agevolate deve trovare copertura attraverso meccanismi endotariffari;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 prevede, all'allegato 1/8, punto 8.2.1, lettera a), una dotazione pro capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 litri/abitante/giorno (l/ab/g), intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore;

Considerato che, onde evitare effetti che disincentivino l'uso consapevole della risorsa, è necessario che il quantitativo da assicurare sia effettivamente quello indispensabile a una vita dignitosa e non superi significativamente tale livello;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità, nel documento della Division for sustainable development "Rio 2012 issue briefs-water", individua in 40 litri a persona al giorno il quantitativo minimo vitale di acqua necessario a garantire una vita umana dignitosa;

Viste le note dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 19060 del 4 luglio 2016 e n. 26470 del 23 settembre 2016;

Ritenuto pertanto che il quantitativo minimo di acqua sufficiente a garantire una vita dignitosa può essere fissato fino a un terzo della dotazione pro capite giornaliera di 150 l/ab/g;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo 1

Quantitativo minimo vitale

1. Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno.

Articolo 2

Tariffa agevolata

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce, con riferimento al quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 1, la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti;

2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico prevede, per la fascia di consumo agevolato di cui al comma 1, l'applicazione di una tariffa agevolata per tutte le utenze domestiche residenti.

Articolo 3

Utenze disagiate e Bonus H2O

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico prevede, con riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua di cui all'articolo 1 del presente decreto, un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale come definite ai sensi del successivo comma 3, lettera a);

2. Il bonus acqua è quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina:

a) le condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus acqua in base all'indicatore Isee, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati;

b) le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del Bonus acqua.

4. Il bonus acqua, fatte salve le determinazioni che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta sulla base dei commi precedenti, è riconosciuto in bolletta dalla data di verifica dei requisiti prescritti, in detrazione dei corrispettivi dovuti per il servizio idrico integrato.

Articolo 4

Metodo tariffario e articolazione tariffaria

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel disciplinare il bonus acqua, dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto:

a) del criterio di progressività, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero;

b) della differenziazione dell'uso della risorsa idrica, nel rispetto del principio del "chi inquina paga";

c) della differenziazione del corrispettivo al fine di incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente.

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2016

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