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Dm Ambiente 14 ottobre 2016

Autorizzazione di impianti radioelettrici - Tariffario spese per il rilascio di pareri ambientali - Articolo 93 del Dlgs 259/2003

Ultima versione disponibile al 20/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 14 ottobre 2016

(Gu 4 novembre 2016 n. 258)

Adozione di un tariffario nazionale relativo alla definizione del contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli per l'installazione di apparati radioelettrici

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro dello sviluppo economico

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ed in particolare l'articolo 64 che modifica l'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto l'articolo 93, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in base al quale il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 dello stesso decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87, comma 4;

Visto l'articolo 93, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in base al quale il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis dello stesso decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis, al versamento di un contributo per le spese;

Visto, in particolare, l'articolo 93, comma 1-quater, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in base al quale il tariffario nazionale, dal quale sono calcolati i contributi previsti all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante "regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", ed in particolare l'articolo 4, comma 13;

Rilevato che l'articolo 93, comma 1-quater, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, impone di far riferimento, nell'adozione del tariffario nazionale, anche al principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Rilevato che il medesimo articolo 93, comma 1-quater, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha stabilito, in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, che i contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 93 sono pari a € 250;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante "istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 settembre 2016;

Decreta:

Articolo 1

1. In attuazione dell'articolo 93, comma 1-quater del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, introdotto dall'articolo 64 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono adottate le tariffe, di cui all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante, riguardanti il contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e il contributo alle spese relative al rilascio del motivato parere positivo o negativo, ai sensi dell'articolo 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Il versamento delle tariffe di cui al comma 1 è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, articolo 4, comma 13.

3. Ai fini del versamento delle suddette tariffe, l'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, provvede ad inviare la comunicazione sull'esito della richiesta di parere contestualmente al Suap ed al soggetto richiedente e dell'eventuale esecuzione di misure del fondo.

4. I dati relativi alle eventuali misure di fondo eseguite sono messi a disposizione dell'operatore, secondo modalità da concordare tra l'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 che ha rilasciato il parere ed il soggetto che ha presentato l'istanza.

5. L'allegato al presente decreto è soggetto ad aggiornamento con periodicità di regola biennale, anche tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e dell'efficientamento organizzativo, nonché dell'andamento dei prezzi al consumo rilevati dall'Istat.

6. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Roma, 14 ottobre 2016

Allegato

Tariffario nazionale

1. Contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale di cui all'articolo 93, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per impianti radioelettrici per telecomunicazioni:

1.1 Qualora il parere ambientale è reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ai sensi dell'articolo 87 del sopra citato decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese pari a;

progetto singolo operatore: € 370;

progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 300;

1.2 Qualora il parere ambientale è reso oltre il termine indicato al punto 1.1 il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non è tenuto al versamento di alcun contributo alle spese.

2. Contributo alle spese relative al rilascio del motivato parere positivo o negativo di cui all'articolo 93, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;

2.1. Qualora il parere ambientale è reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 87-bis del sopracitato decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese pari a;

progetto singolo operatore: € 315;

progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 270;

2.2 Qualora il parere ambientale è reso oltre il termine indicato al punto 2.1 il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione di apparati con tecnologia Umts, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive ai sensi dell'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, non è tenuto al versamento di alcun contributo alle spese.

3. Contributo per le misure del fondo elettromagnetico

I sopralluoghi con misure del fondo elettromagnetico — soggette quindi a contributo da parte del gestore — sono svolti anche a campione e nella misura non superiore al 10% del totale delle istanze inoltrate per ciascuna Regione e per ciascun operatore dall'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nel caso in cui le valutazioni teoriche facciano emergere un livello di campo elettromagnetico superiore alla metà dei valori limite vigenti.

Il relativo contributo alle spese risulta essere pari a € 300.

Nel caso di progetto congiunto, tale importo viene ripartito tra gli operatori partecipanti al progetto.

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