Rifiuti

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in collaborazione con Greenreport

 

Premessa

Il veicolo a motore, al pari di tutto e di tutti — ad un certo punto — giunge a fine vita.

Tale fine vita segna il passaggio dallo status di bene di tale veicolo a quello di rifiuto, con tutto quel che ne consegue in termini gestionali ed autorizzatori.

Tale passaggio è disciplinato, in modo puntuale, dal Dlgs 24 giugno 2003, n. 209 (1) relativo ai veicoli fuori uso ed attuativo della direttiva 2000/53/Ce.

Esiste, però, un momento che potremmo definire di "limbo", dove non è ancora chiaro a molti se si è ancora nella fase di gestione del "veicolo non rifiuto" oppure se si è transitati in quella del "veicolo rifiuto". Si tratta del momento relativo alla consegna del veicolo fuori uso da parte del detentore ad uno dei soggetti facoltizzati a riceverlo e, come tali, individuati dal Dlgs 209/2003 citato, quando tale detentore ne acquista uno nuovo.

 

Si ritiene di poter intervenire sul tema a fronte delle numerose e, non sempre condivisibili, letture che della fattispecie vengono fatte sul territorio nazionale, dinanzi ad un unico disposto normativo.

Scopo del presente intervento, pertanto, è quello di chiarire cosa accade al veicolo che viene dismesso dal detentore, consegnandolo al concessionario, al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato (quando ne acquista uno nuovo "one to one"). Pertanto, il presente intervento non è e non vuole costituire una disamina dettagliata della gestione del veicolo fuori uso, ma vuole solo focalizzare la propria attenzione su un momento specifico: il deposito temporaneo del veicolo destinato alla demolizione in esito alla sua consegna da parte del detentore, nel caso in cui ne acquisti uno nuovo, alla luce della vigente disciplina positiva recata dalla citata norma derivata di cui al Dlgs 209/2003 e già citata (si tralascia, dunque, in questa sede la fase di consegna al centro di raccolta).

 

La raccolta

La raccolta del veicolo destinato alla demolizione costituisce oggetto specifico dell'articolo 5, Dlgs 209/2003 il quale, al suo comma 1, con estrema chiarezza, stabilisce la destinazione principale di tale veicolo ed afferma che:

"Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore a un centro di raccolta".

Subito dopo, però, ancora tale comma 1 prevede un'alternativa alla citata destinazione principale del veicolo destinato alla demolizione. Tale alternativa risiede nella possibile consegna del veicolo destinato alla demolizione a soggetti diversi dal centro di raccolta (2) i quali sono individuati nei seguenti:

"concessionario" oppure "gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato".

 

Tali soggetti consegneranno successivamente ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione. Costoro, dunque, si pongono tra il detentore del veicolo e il centro di raccolta come protagonisti di una fase intermedia del fine vita auto.

 

Tuttavia, a ben guardare, la scelta che il detentore del veicolo destinato alla demolizione può operare tra

— centro di raccolta

— concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato

è subordinata ad una precisa condizione, e precisamente: cessione del veicolo per acquistarne un altro ("one to one").

Questo significa che il detentore del veicolo destinato alla demolizione:

1) se lo vuole solo conferire senza acquistarne un altro, è obbligato a conferirlo al centro di raccolta;

2) se, invece, lo vuole conferire acquistandone un altro, è facoltizzato (non obbligato, ferma restando la principale destinazione al centro di raccolta) a conferirlo al concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato.

Tuttavia, in questo secondo caso, il concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato non è obbligato ad accettare il veicolo destinato alla demolizione; però se lo accetta è obbligato a rilasciare al detentore "al momento della consegna" il certificato di rottamazione "in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo".

 

E' noto che tale certificato deve essere completato con l'impegno a provvedere alla cancellazione dal Pra da parte del concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato.

 

E' altresì noto che costui deve effettuare tale cancellazione dal Pra secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 8 e "prima della consegna del veicolo al centro di raccolta"; inoltre, deve fornire a tale centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo (articolo 5, comma 6).

Il citato articolo 5, comma 8, stabilisce che la cancellazione dal Pra del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura dei seguenti soggetti:

— titolare del centro di raccolta,

— concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato

i quali, entro trenta giorni "naturali e consecutivi" dalla consegna del veicolo e dall'emissione del certificato di rottamazione, restituiscono il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso. In difetto della presentazione del certificato di rottamazione, la cancellazione dal Pra per demolizione non sarà possibile

 

Quando il veicolo destinato alla demolizione diventa rifiuto

La premessa normativa che precede non è inutile al fine di capire il dato fondamentale per la declinazione degli obblighi relativi ai rifiuti derivanti dalla gestione dei veicoli destinati alla demolizione; tale dato fondamentale risiede nel capire quando e dove il veicolo destinato alla demolizione diventa rifiuto.

Tale premessa, infatti, ha consentito di acclarare alcune cose importanti, tra le quali spiccano le seguenti:

— il concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato non è obbligato ad accettare il veicolo da avviare a demolizione nel caso di acquisto di un veicolo nuovo (a differenza di quanto, invece, accade per i Raee);

— tuttavia, se il concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato lo fa, dovrà:

a) consegnare al detentore del veicolo il certificato di rottamazione (ove si impegna a cancellare il veicolo dal Pra). Costui dovrà assolvere a tale adempimento all'atto della consegna del veicolo (quindi, in modo contestuale al ritiro);

b) consegnarlo ad un "centro di raccolta" previa cancellazione dal Pra.

 

Come è evidente, il rifiuto si forma proprio nel momento in cui avviene il ritiro del veicolo destinato alla demolizione (al quale peraltro i soggetti diversi dai centri di raccolta non sono obbligati).

Il che è confermato in modo testuale, diretto ed immediato dall'articolo 6, comma 8-bis, Dlgs 209/2003 laddove è stabilito che "Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto — presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato — destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni".

 

A voler prescindere dalla sottile distinzione tra impianto di trattamento e centro di raccolta (evidentemente fatta propria dal Legislatore solo per lasciare spazio ad anelli intermedi della filiera della demolizione) e a voler tacere del fatto che lo stesso legislatore si confonde dove:

articolo 5, comma 1: ove prevede che il veicolo destinato alla rottamazione può essere consegnato dal detentore al centro di raccolta oppure al concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato che poi lo darà al centro di raccolta; articolo 6, comma 8-bis: ove, in tema deposito temporaneo, stabilisce che esso si crea presso concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato e che i veicoli lì giacenti (come rifiuti, perché altrimenti non sarebbe deposito temporaneo) saranno da costoro inviati a "impianti autorizzati per il trattamento

".

Insomma, a parte la confusione nella quale è incorso il Legislatore, tuttavia costui afferma a chiare lettere che il luogo di produzione del rifiuto si concreta "presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato", cioè presso i soggetti ove il detentore del veicolo destinato alla demolizione è legittimato a consegnarlo (laddove voglia acquistare un veicolo nuovo e purché il soggetto cessionario del veicolo destinato alla demolizione lo accetti).

 

Quindi, poiché il deposito temporaneo è il "raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti" (articolo 6, Dlgs 22/1997 ed ora articolo 183, Dlgs 152/2006) ne deriva inequivocabilmente che il rifiuto si genera nel momento in cui il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato accetta (poiché, si ripete, non è obbligato a tale adempimento) la consegna di quel veicolo destinato alla demolizione, consegnando al detentore il certificato di rottamazione.

 

Del resto, sarebbe impossibile affermare il contrario, poiché sotto il profilo sistematico:

all'articolo 6, comma 8-bis, Dlgs 209/2003 il Legislatore indica quale sia il luogo di formazione del rifiuto, addirittura ponendolo tra due trattini, in guisa da individuarlo in modo inequivocabile e non contestabile; il deposito temporaneo è una figura tipica della gestione dei rifiuti. Quindi, quando il Legislatore qualifica in tali termini uno stoccaggio o un raggruppamento, indica chiaramente che si sta riferendo alla disciplina relativa ai rifiuti. Non è un caso infatti che per tutte le definizioni attinenti i rifiuti e le conseguenti operazioni di riciclaggio e smaltimento, il Legislatore delegato del 2003 rinvia all'allora vigente Dlgs 22/1997, oggi sostituito dal Dlgs 152/2006, parte IV, che per i veicoli fuori uso conferma la vigenza del Dlgs 209/2003, rendendo esplicito il principio della continuità normativa al suo articolo 227, comma 1, lett. c).

 

Il deposito temporaneo dei veicoli destinati alla demolizione

Da quanto precede, si evince chiaramente che è la stessa disposizione legislativa di cui all'articolo 5, comma 6 e all'articolo 6, comma 8-bis a stabilire quando e dove si forma il deposito temporaneo dei veicoli destinati alla demolizione; infatti, il rifiuto

a mente della prima disposizione, si forma "al momento della consegna" del veicolo destinato alla demolizione al concessionario, al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato (se costui l'accetta); a mente della seconda disposizione (in caso di accettazione), si forma "— presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato -" ed è qui che si realizza il deposito temporaneo.

Il deposito temporaneo è una particolare tipologia di stoccaggio (definita dall'articolo 183, comma 1, lett. n, Dlgs 152/2006 come "raggruppamento")

 

Al pari di quanto previsto nell'ambito della disciplina dettata dal previgente "Decreto Ronchi" (Dlgs 22/1997), il deposito temporaneo può e deve essere realizzato solo ed esclusivamente presso il luogo di produzione dei rifiuti; quindi, solo presso il loro produttore dei rifiuti che, nel caso di specie, per i motivi tutti evidenziati più sopra è il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato nel momento in cui accetta il veicolo destinato alla demolizione (accettazione alla quale, si ripete, costui non è obbligato).

Pertanto, si è in presenza di quella particolarissima forma di "stoccaggio" che precede ogni e qualsiasi fase della gestione (raccolta, trasporto, smaltimento o recupero); questo significa che il deposito temporaneo:

non rientra nel concetto di gestione; non per questo è esente da regole.

Il deposito temporaneo, infatti, si pone come un "prolungamento" dell'attività dalla quale si originano i rifiuti (nel caso di specie, l'accettazione da parte del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato del veicolo destinato alla demolizione) ma non è ancora in condizione di entrare nella gestione dei rifiuti (sempreché rispetti le condizioni di cui alla lettera m), del citato articolo 183, comma 1, Dlgs 152/2006.

 

Non è, dunque, un caso che gli articoli 208, comma 17 e 210, comma 5, Dlgs 152/2006, in presenza del rispetto di determinate condizioni, rendano il deposito temporaneo esente dal regime autorizzatorio (come già detto, tale rispetto deve riguardare le condizioni previste dalla lettera m), articolo 183, comma 1, Dlgs 152/2006 medesimo).

Questi due articoli, inoltre, qualificano espressamente il deposito temporaneo come un' "attività" proprio perché non si tratta di una fase delle operazioni di gestione.

L'apposizione del rispetto di una serie di condizioni è significativa; infatti, il loro mancato rispetto determina automaticamente la trasformazione del deposito temporaneo in una operazione di gestione che, in quanto tale, deve essere sempre autorizzata. Mentre — in alternativa — diventa illegale entro gli schemi consueti dello stoccaggio non autorizzato e della discarica abusiva e, solo in pochi casi, deposito incontrollato.

 

Le condizioni del deposito temporaneo

Le condizioni, affinché sussista il deposito temporaneo, come noto, sono le seguenti, puntualmente tipizzate dal Legislatore all'articolo 183, comma 1, lett. m), DLgs 152/2006:

i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlobifeile e policlorotrifenili un quantità superiore a 25 ppm; il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose: è necessario rispettare il divieto di miscelazione.

Si aggiungono i seguenti obblighi relativi alle scritture ambientali: tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti (in quanto il veicolo in questa fase è un rifiuto pericoloso) e del registro di cui al Dm 16 ottobre 1995, compilazione del formulario ed invio del Mud entro il 30 aprile di ogni anno (tutti questi documenti vanno conservati per 5 anni).

 

Con riguardo ai tempi di deposito, però, l'articolo 6, comma 8-bis, Dlgs 209/2003 introduce una deroga rispetto al generale regime recato dal Dlgs 152/2006 e che, integrando gli estremi di una norma speciale, è prevalente in ragione del fatto che il bene giuridico protetto da entrambe le norme è il medesimo (l'ambiente). Il deposito temporaneo dei veicoli destinati alla demolizione, presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, infatti, "è consentito fino a un massimo di trenta giorni", a mente del citato articolo 6, comma 8-bis, Dlgs 209/2003 (ovviamente senza limite quantitativo) (3).

A nulla vale sostenere che, a mente dell'articolo 5, comma 6, Dlgs 209/2003, il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore il certificato di rottamazione "in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo" e che in forza di tale inciso il deposito temporaneo non si realizza presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato (laddove costui accetti la consegna del veicolo destinato alla demolizione) poiché l'articolo 6, comma 8-bis chiarisce con più che sufficiente dovizia e precisione dove si formi il deposito temporaneo con ciò stabilendo che il rifiuto si forma in un determinato luogo (presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato) ed è generato da parte di un determinato soggetto (concessionario, gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato).

Né, si ritiene può essere possibile che attraverso una convenzione di ritiro e gestione dei veicoli si sollevi il concessionario dalla gestione del veicolo da demolire e dalla emissione del certificato di rottamazione, impegnando direttamente il centro di raccolta, poiché a fronte di una condotta non conforme nella conduzione del deposito temporaneo il sistema punitivo declina i suoi effetti. E non può essere certamente una convenzione a spostare o traslare posizione soggettive di garanzia cui il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato sono (allo stato attuale della disciplina) tenuti.

 

Conclusioni

Alla luce di tutto quanto precede, si ritiene che è proprio la dizione letterale utilizzata dal Legislatore a guidare l'interprete nel reperimento esatto del luogo ove il rifiuto costituito dal veicolo destinato alla demolizione si formi e da parte di chi (sempreché costui accetti il ritiro).

 

Pertanto, il veicolo destinato alla demolizione che viene dismesso dal detentore, consegnandolo al concessionario, al gestore della succursale della casa costruttrice o all'automercato (quando ne acquista uno nuovo "one to one") (il quale, peraltro, non è obbligato ad accettarlo e, quindi, in tal caso non è obbligato a rilasciare il certificato di avvenuta rottamazione) diventa rifiuto nel momento in cui tali soggetti ne accettano il ritiro (da ciò derivano una serie di obblighi tra cui quello relativo al rilascio del certificato di rottamazione). E' presso tali soggetti che si realizza il deposito temporaneo che risponde alla disciplina di carattere generale tipizzata dall'articolo 183, Dlgs 152/2006, con l'unica eccezione che il tempo di deposito non può protrarsi per oltre 30 giorni, a prescindere dal limite quantitativo.

 

Resta dunque di assoluta evidenza che se il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato accettano un ritiro ed emettono contestualmente il certificato di rottamazione, i veicoli devono essere collocati in appositi piazzali posti all'interno del perimetro aziendale e non possono essere parcheggiati su suolo pubblico in attesa che intervenga il mezzo del centro di raccolta a prelevarli. In tal caso, infatti, si ritiene che si possa quantomeno ipotizzare il reato di stoccaggio (rectius: messa in riserva) di rifiuti pericolosi non autorizzato (4) di cui all'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006. Tale stoccaggio non autorizzato si ritiene impedisca anche al demolitore di prelevare il veicolo destinato alla demolizione poiché esso proviene da uno stoccaggio realizzato in dispregio delle regole previste dalla disciplina positiva, esponendo costui al concorso di persone nel reato di gestione abusiva dei rifiuti con il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato.

 

Si ricorda, infatti, che in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti. Il concetto di "coinvolgimento" trovava specificazione nelle disposizioni poste dall'articolo 10, Dlgs 22/1997 ed attualmente dall'articolo 188, Dgs. 152/2006 (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato), ma la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha specificato che anche la mera osservanza delle condizioni di cui all'articolo 10 (ora articolo 188) non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano "resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti". Il sistema della responsabilità penale, inoltre, nella materia in oggetto, "risulta ispirato ai principi di concretezza e di effettività, con il rifiuto di qualsiasi soluzione puramente formale ed astratta" (5).

 

 

(1) Come modificato dal Dlgs 23 febbraio 2006, n. 149 e dal recente Dl 59/2008

(2) Ferma restando la pessima tecnica legislativa che nel caso del centro di raccolta si riferisce all'oggetto, mentre negli altri al soggetto che, a seconda dei casi, può essere il concessionario, ecc.

(3) La mancata apposizione del limite quantitativo non esiste neanche per il deposito temporaneo "ordinario" poiché nel caso l'impresa scelga di mettere in deposito temporaneo rifiuti (pericolosi o non pericolosi) per non oltre tre mesi, ciò avviene "indipendentemente dalle quantità in deposito".

(4) Cfr. Cass. Pen. Sez. III, 17 aprile 2004, n. 19498, secondo la quale in tutte le ipotesi in cui non ricorre l'ipotesi di discarica, né quella di abbandono, in presenza di attività non autorizzate, si ha comunque quale ipotesi residuale e di chiusura, l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 51, comma 1, Dlgs 22/1997 (ora sostituito dall'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006).

(5) Cass. Sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6420.

 

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