Rifiuti

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L'articolo 20, comma 10-sexies del Dl 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Gazzetta ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22) aggiunge la lettera c-bis) all'articolo 185, Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale").

 

La nuova lettera c-bis anticipa il recepimento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti riportandone integralmente nel nostro Ordinamento il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera c). Certamente, il Legislatore nazionale avrebbe potuto apportare qualche precisazione, alla quale si arriva solo in via interpretativa e della quale si dirà in seguito.

 

Il citato articolo 185, Dlgs 152/2006 è dedicato ai "Limiti al campo di applicazione" della legislazione relativa ai rifiuti.

 

Il tenore della nuova lettera c-bis, è il seguente "c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato"; pertanto, la nuova modifica legislativa esclude tale suolo e tale materiale dal concetto di rifiuto.

 

In questa prospettiva, il Dl in esame aggiunge il seguente inciso all'articolo 186, comma 1, Dlgs 152/2006: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,", ove, come noto, l'articolo 186 è dedicato alle terre e rocce di scavo.

 

Pertanto, si ritiene di poter affermare che "il suolo e altro materiale allo stato naturale" di cui alla modifica legislativa coincida con le terre e le rocce di scavo.

 

Tali terre e rocce non sono rifiuti quando:

  • non sono contaminati. Sul punto, si osserva che l'unico riferimento legislativo relativo alla contaminazione del suolo e del sottosuolo risiede nell'allegato 5, tabella 1, parte IV, Dlgs 152/2006. Pertanto, si ritiene che i riferimenti da prendere in ordine alla non contaminazione siano quelli reperibili in tale allegato;
  • sono escavati nel corso dell'attività di costruzione (non di demolizione);
  • si abbia la "certezza" in ordine al loro utilizzo ai fini costruttivi;
  • sono impiegati "allo stato naturale". Sul punto, si ritiene che questo possa significare che il suolo e il materiale scavati devono essere impiegati "tal quali", cioè senza alcun trattamento;
  • sono impiegati nello stesso sito in cui sono stati scavati.

 

È bene ricordare che tutti questi elementi devono essere provati da parte di chi si vuole avvalere del relativo regime, in applicazione delle note regole sul regime di favore e dell'onere della prova. Pertanto, chi vuole fruire di tale regime dovrà dotarsi della cd. "prova negativa", acquisendo e facendo rimanere a disposizione delle Autorità di controllo tutto quanto dimostri i punti di cui sopra, come richiesti dalla nuova disciplina, primi tra tutti le analisi relative al non superamento dei limiti di cui all'allegato 5, tabella 1, parte IV, Dlgs 152/2006 e progetto approvato (o Dia) che preveda il reinterro in sito.

 

Laddove tutto questo non ricorra, si ricade

— o nella definizione di rifiuto

— o in quella di possibile sottoprodotto di cui all'articolo 186, Dlgs 152/2006.

 

Anche in ordine a quest'ultima opera, sempre e comunque, il regime relativo all'onere della prova che deve essere fornita da parte di colui il quale voglia invocare il più favorevole regime di favore del sottoprodotto rispetto a quello del rifiuto.

 

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