Rifiuti

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Roma, 10 febbraio 2009

Centri di raccolta per rifiuti urbani e assimilati: tra impasse amministrativa e nuovi scenari normativi

(Paola Ficco)

 

in collaborazione con Greenreport

 

Le ex "ecopiazzole" per rifiuti urbani e assimilati, come noto, sono ora qualificate come "centri di raccolta" (articolo 183, comma 1, lettera cc), Dlgs 152/2006 o "Codice ambientale").

Così tali aree non sono più stoccaggi, ma momenti della raccolta soggette alla iscrizione all'Albo gestori ambientali e svincolate dalla Via. Il Dm 8 aprile 2008 ha fornito la relativa disciplina e rinviato all'Albo le regole per l'iscrizione; tali regole venivano date con delibera del 29 luglio 2008.

Ma il Dm (vigente ed efficace) è in revisione presso il Ministero dell'Ambiente e lo scorso 25 novembre l'Albo, in autotutela, ha revocato la delibera (si veda box n. 1) e attende la revisione ministeriale per adottarne una nuova.

 

Oggi, dunque, la disciplina per i centri di raccolta è claudicante e a macchia di leopardo (si veda box n. 2). Di fatto, questa situazione si è trasformata in una proroga dell'adeguamento tecnico ed autorizzatorio per i centri esistenti.

 

La situazione è incresciosa anche perché questi centri sono destinati ad incrementare la raccolta differenziata. Infatti, vi recapitano i rifiuti urbani e assimilati destinati a riciclaggio. A prima vista, sembra si tratti solo dei rifiuti trasportati dal gestore del servizio pubblico, ma così non è. Infatti, i rifiuti urbani e assimilati avviati a recupero non sono più di esclusiva pertinenza del gestore pubblico (almeno fino ai nuovi affidamenti da parte dell'autorità d'ambito); pertanto, quando i rifiuti sono trasportati al centro da parte di enti o imprese diversi dal gestore del servizio pubblico, il viaggio deve sempre essere accompagnato dal formulario per il trasporto (escluso il conferimento diretto da parte dei cittadini).

 

Infatti, l'esclusione dal formulario (articolo 193, comma 4, "Codice ambientale"), opera solo se i rifiuti sono trasportati dal gestore del servizio pubblico e non perché sono urbani. L'esclusione per i rifiuti non pericolosi da sé stessi prodotti è meno ricorrente poiché subordinata alla non prevedibilità del trasporto (occasionale e saltuario). Laddove fosse, il produttore deve dimostrare la non prevedibilità al gestore del centro. Diversamente, è opportuno che il gestore non accetti il conferimento .

 

È auspicabile che la situazione si evolva a breve ed effettivamente così dovrebbe essere; infatti, il nuovo decreto (sostitutivo del Dm 8 aprile 2008) potrebbe essere calendarizzato nella riunione del prossimo 25 febbraio della Conferenza Stato-Regioni (il documento è consultabile all'indirizzo: www.reteambiente.it/normativa/11517). Il che è fondamentale anche in considerazione del fatto che tra i rifiuti destinati ai centri di raccolta vi sono i Raee (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) e, limitandone l'apertura, si pregiudica la già difficile raccolta di questi rifiuti.

 

In ordine ai Raee, non appena sarà emanato il nuovo Dm, sostitutivo di quello dell'8 aprile 2008, sarà pubblicato il bando Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) per finanziare la creazione di nuovi centri di raccolta comunali (con 1.800.000 euro) e adeguare quelli esistenti (con 750.000 euro). I contributi non potranno superare il 50% della richiesta. Il bando sarà pubblicato sul sito internet dell'Anci e ne sarà data notizia sulla Gazzetta ufficiale, le domande dovranno essere inoltrate entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

 

Sul fronte tecnico, è auspicabile che la revisione del Dm 8 aprile 2008 ponga fine ad alcuni imbarazzi interpretativi, fra i quali si cita il concetto di "opportuna delimitazione" delle platee a fronte del quale è legittimo ritenere che per ogni tipologia di rifiuto sia necessario un convogliamento separato delle acque di dilavamento e dei liquidi di percolazione. Forse sarebbe meglio stabilire univocamente che i reflui recapitino in una raccolta comune. Non vi sarebbe pregiudizio ambientale e i costi di struttura e gestione sarebbero sostenibili

 

Box n. 1 — Dm 8 aprile 2008 e Delibera Albo gestori 29 luglio 2008: il calendario dell' "impasse"

 

data evento
28 aprile 2008

Pubblicazione in Gu del Dm 8 aprile 2008

29 luglio 2008

Emanazione della delibera Albo sulla iscrizione alla categoria 1 dei gestori dei centri di raccolta

29 agosto 2008

Registrazione del Dm 8 aprile 2008 da parte della Corte dei Conti

4 novembre 2008

Nota Ufficio legislativo Minambiente: la registrazione della Corte dei Conti dopo la pubblicazione in Gazzetta del Dm 8 aprile 2008, rendeva inefficace la delibera Albo 29 luglio 2008. Invito all'Albo a ritirare la delibera in autotutela

20 novembre 2008

Nota Ufficio legislativo Minambiente: avvio della revisione del Dm 8 aprile 2008 e invito all'Albo ad attendere per emanare la nuova delibera per evitare il disorientamento delle imprese

25 novembre 2008

Revoca delibera Albo 29 luglio 2008 da parte dell'Albo medesimo

11 dicembre 2008

Circolare Albo che, in attesa della revisione del Dm 8 aprile 2008, esprime l'intenzione di "codificare" nella futura delibera la non ripetizione delle domande già presentate entro il 3 novembre 2008

 

Box n. 2 — Chi opera e chi resta fermo

 

Tipologia amministrativa centro di raccolta Situazione
Centri nuovi che hanno inviato domanda di iscrizione all'Albo Non possono operare (fino a nuova delibera Albo)
Centri esistenti ed operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali Continuano ad operare anche senza iscrizione Albo (fino a nuova delibera)
Centri esistenti ed operanti in base ad autorizzazione ordinaria Operano fino alla scadenza dell'autorizzazione
Centri esistenti e operanti ma non in base a disposizioni regionali o di enti locali (perché mai adottate, sull'errato presupposto che non vi fosse necessità ) e privi di autorizzazione ordinaria (*) Non possono operare (fino a nuova delibera Albo)

________________

(*) Da sempre la giurisprudenza di legittimità è stata di diverso avviso; per tutte, Cass. Pen. Sez. III, 8 febbraio 2008, n. 9103.

 

 

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