Rifiuti

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Roma, 27 aprile 2009

Tarsu: non si calcola in base alla capacità di reddito ma in base ai rifiuti effettivamente prodotti

(Paola Ficco)

 

in collaborazione con Greenreport

 

Premessa

Arriva dinanzi al Giudice comunitario l'annosa questione della tassa rifiuti degli albergatori italiani.

Il relativo giudizio comunitario è in procinto di essere definito, infatti il 23 aprile 2009, l'Avvocato generale ha depositato le proprie conclusioni (C-254/08).

 

Le conclusioni dell'Avvocato generale (Jiuliane Kokott) si fondano sul principio comunitario "chi inquina paga" e in base a tale principio, la Tarsu va calcolata tenendo conto dei rifiuti effettivamente prodotti e non della capacità di reddito, poiché la capacità di reddito è «un criterio manifestamente inidoneo per attuare il principio 'chi inquina paga'».

 

I precedenti

La questione è stata sollevata da apposita domanda pregiudiziale del Tar Campania, nell'ambito di alcuni giudizi sollevati da una serie di società alberghiere del Comune di Casoria, ricorse al Giudice amministrativo per l'impugnativa del calcolo relativo alla tassa rifiuti. Tale tassa sarebbe stata, nel 2006, otto volte superiore a quella relativa ad appartamenti privati analoghi e, nel 2007, nove volte superiore e non corrisponderebbe alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta dalle imprese ricettive ricorrenti.

In Italia, la situazione era già stata risolta (in senso diametralmente opposto a quella dell' Avvocato generale) dal Consiglio di Stato, V sezione che, con sentenza 28 febbraio 2006, n. 858 aveva ritenuto legittima la delibera comunale che fissa la Tarsu a carico degli alberghi senza tenere conto del carattere stagionale e discontinuo dell'attività ricettiva, dovuto all'andamento saltuario dei flussi turistici, il quale comporta una minore produzione di rifiuti. Quindi, nessuna riduzione poteva essere prevista.

 

I rischi

Ora il principio rischia di essere rimesso in discussione, poiché le conclusioni in esame rassegnate dall'Avvocato generale al Giudice comunitario sono di tutt'altro segno.

Infatti, è vero che, in un procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 234 del Trattato Ue, la Corte europea di Giustizia non può pronunciarsi sulla compatibilità di un provvedimento nazionale con il diritto comunitario. Ma è anche vero che la Corte può fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione del diritto comunitario, atti a consentirgli di valutare tale compatibilità per pronunciarsi nella causa per la quale è stato adito.

 

Quindi, se la sentenza europea accoglierà le conclusioni dell'Avvocato generale, i suoi effetti sul regime nazionale di tassazione avranno conseguenze rilevantissime sui tributi locali e non solo per quelli relativi alle imprese alberghiere.

 

Le conclusioni dell'Avvocato generale, il "principio chi inquina paga" e il "principio di proporzionalità"

Le conclusioni sono state rassegnate sulla scorta dell'articolo 15, direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/Ce, non più in vigore dal 10 dicembre 2008 in quanto sostituita dalla direttiva 2008/98/Ce) che nel disciplinare la responsabilità finanziaria per lo smaltimento dei rifiuti, conformemente al principio "chi inquina paga", stabilisce che essa ricade sul detentore/produttore che consegna i suoi rifiuti ad un raccoglitore o ad una impresa di smaltimento.

 

Ai sensi dell'articolo 249 Trattato Ce, gli Stati membri, devono garantire tale imputazione. Il principio "chi inquina paga", esprime l'ulteriore "principio di proporzionalità", poiché esso sottende alla ripartizione equa dei costi legati all'inquinamento, nel senso che essi sono imputati al responsabile dell'inquinamento. Pertanto, una misura non può superare i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi con essa perseguiti. Ove sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva; inoltre, gli inconvenienti causati devono essere proporzionati rispetto agli scopi perseguiti.1

 

Nell'attuare il principio "chi inquina paga", gli Stati membri devono in particolare ponderare vantaggi e svantaggi delle diverse alternative. La ponderazione esige pertanto complesse decisioni di natura previsionale. Gli Stati membri dispongono al riguardo, in linea di principio, di un ampio potere di apprezzamento e determinazione ("potere discrezionale").

 

Quindi, a nulla vale la tesi dell'Italia e del Comune di Casoria, secondo la quale l'articolo 15 della citata direttiva quadro sarebbe troppo vago per poter consentire al singolo di invocarne la violazione. È vero che l'ampio potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri comporta l'improbabilità di una siffatta violazione; tuttavia, se le autorità competenti oltrepassano i limiti dei poteri loro spettanti, il singolo può far valere tale violazione del diritto comunitario.

 

In base al principio "chi inquina paga", non è sufficiente una qualsiasi considerazione ragionevole, infatti ciò che rileva è se sussista o meno un legame ragionevole con il contributo causale del produttore dei rifiuti. È questo il parametro il base al quale valutare la disciplina finanziaria italiana. Invece, quella attuale fa riferimento non alla capacità del contribuente di produrre rifiuti, bensì alla sua capacità di reddito. Invece, la capacità di reddito di un produttore di rifiuti non è direttamente connessa alla sua quantità di rifiuti. Tale capacità di reddito è un "criterio manifestamente inidoneo" per attuare il principio "chi inquina paga".

 

Secondo l'Avvocato generale, i criteri avanzati dagli alberghi di Casoria (livello di prenotazione delle camere, presenza di servizi di ristorazione, attività stagionale o effetti delle superfici non abitate destinate alla prestazione di servizi) possono essere utilizzati "eventualmente" per stimare quanti rifiuti saranno prodotti e sarebbero idonei ad attuare il principio "chi inquina paga", tuttavia neppure sarebbe "manifestamente errato rinunciare a tali criteri", in quanto essi "non devono essere necessariamente presi in considerazione nel calcolo dei contributi".

 

In ragione di tali (prevalenti) motivazioni, l'Avvocato generale ha proposto alla Corte europea di giustizia di risolvere la questione considerando che il principio "chi inquina paga" osta a normative nazionali che impongono ai singoli costi manifestamente inadeguati per smaltire i rifiuti poiché essi non dimostrano un legame sufficientemente ragionevole con la produzione dei rifiuti.

 

Note redazionali

1.

V., in tal senso, sentenze Köster, Berodt & Co., punti 28 e 32; Fedesa e a., punto 13, nonché Viamex Agrar Handel, punto 35, cit. alla nota 27, nonché sentenze 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder HS Kraftfutter (Racc. pag. 2237, punto 21), e 12 luglio 2001, causa C-189/01, Jippes e a. (Racc. pag. I-5689, punto 81).

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