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Milano, 19 gennaio 2010

Cogenerazione abbinata a teleriscaldamento: i Certificati Verdi "termici"

(Walter Righini - Presidente Fiper - Presidente Fiper, Anna Bruno - Redazione Nextville)

 

Dato di partenza

L'intervento sulla parte di energia termica prodotta dalla cogenerazione rientra nell'ambito dell'efficienza energetica. Alla cogenerazione viene infatti attribuito il diritto ai Certificati Bianchi, che premiano i miglioramenti dell'efficienza energetica.

La famosa "eccezione": la legge 23 agosto 2004, n. 239, nota anche come "Legge Marzano", all'articolo 1, comma 71 conferisce il diritto ai Certificati Verdi – incentivo esclusivamente dedicato all'energia elettrica – anche all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, "limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento".

Le norme attuative: il Dm 24 ottobre 2005 dà attuazione all'articolo 1, comma 71 della legge 239/2004. Rimanda però al Gestore della rete il compito di predisporre (entro tre mesi) le procedure tecniche di qualificazione degli impianti. Arriveranno tre anni più tardi.

 

A fronte della necessità di valutare il teleriscaldamento in termini di Certificati Verdi, il Dm provvede (nell'allegato A) a stabilire un'equivalenza per trasformare l'energia termica prodotta nella rete di teleriscaldamento in kWh "elettrici" con diritto ai certificati.

I kWh elettrici vanno calcolati moltiplicando i kWh termici per un indice variabile a seconda del tipo di impianto, e cioè:

  • ciclo combinato con recupero di calore -> 0,95
  • termico a vapore con turbina a contropressione o a condensazione -> 0,45
  • turbina a gas con recupero di calore -> 0,55
  • motore a combustione interna -> 0,75

 

Una precisazione dal 152

Il "Testo unico ambientale", entrato in vigore nell'aprile 2006, stabilisce (Parte quinta, Titolo 1, articolo 267, comma 4, punto c) che i Certificati Verdi derivanti dall'attività di vendita del calore tramite gli impianti di teleriscaldamento a cogenerazione, possono essere utilizzati per coprire la richiesta solo dopo la totale vendita di quelli derivanti dalla produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili.

 

Si crea quindi una priorità di vendita a favore dei Certificati Verdi derivanti dagli impianti Iafr. I "CV termici", invece, dovranno contendersi la quota residua con il criterio del minor prezzo di collocamento.

 

Abrogazione del comma 71

La normativa italiana risulta incongrua rispetto alla direttiva europea: dopo aspri dibattiti, la Finanziaria 2007 abroga il comma 71.

 

Impianti in corso di realizzazione

Non avendo la legge potere retroattivo, il Dlgs 8 febbraio 2007, n. 20 "sana" i diritti acquisiti in materia di Certificati Verdi per gli impianti di cogenerazione per teleriscaldamento che risultavano in fase realizzativa al momento dell'abrogazione del comma 71.

Le disposizioni transitorie (articolo 14) riattribuiscono i diritti della "Legge Marzano" (come vigente al 31 dicembre 2006, cioè prima dell'entrata in vigore della Finanziaria 2007) agli impianti che:

  • sono entrati in esercizio entro il 31/12/06
  • sono stati autorizzati prima del 31 dicembre 2006 purché entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008
  • abbiano effettivamente iniziato i lavori di realizzazione prima del 31 dicembre 2006 purché entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008

Quest'ultima precisazione sembra contraddittoria, in quanto i lavori di realizzazione difficilmente dovrebbero essere "effettivamente" iniziati senza autorizzazione, ma continuando a mancare le procedure tecniche di qualificazione, gli impianti in fase realizzativa si trovavano esattamente in quella situazione.

 

Ulteriore proroga

La legge 99/09 prorogherà di un anno le scadenze previste per gli impianti:

  • entrati in esercizio entro 31 dicembre 2009, ovvero
  • con lavori di realizzazione entro 31 dicembre 2009

 

Approvazione delle procedure tecniche per la qualificazione degli impianti e proroga della scadenza dei CV

Il Dm Sviluppo economico 21 dicembre 2007 approva le procedure messe a punto dal Gse e garantisce agli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 la possibilità di utilizzare i Certificati Verdi maturati (ma mai realmente ritirati, a causa della mancata qualificazione) anche per gli anni 2008 e 2009.

 

Stabilisce inoltre che il diritto al rilascio dei CV per gli stessi impianti "aventi potenza elettrica superiore a 10 MW" (sic), sia subordinato all'ottenimento dell'Emas "entro due anni dalla data di entrata in esercizio ovvero, per gli impianti entrati in esercizio prima del 7 marzo 2007, entro il 7 marzo 2009".

 

Il "decreto rinnovabili"

Il Dm 18 dicembre 2008 attua i provvedimenti previsti dalla Finanziaria 2008 in materia di incentivazione alle rinnovabili.

Il decreto richiama, tra gli impianti che hanno diritto ai Certificati Verdi, gli "impianti di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento e alimentati da fonti rinnovabili, che hanno acquisito i diritti all'ottenimento dei Certificati Verdi in applicazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 'altre produzioni' ".

 

Si tratta comunque (anche se il decreto non lo specifica) del solo gruppo di impianti in corso di realizzazione definiti dal Dlgs 8 febbraio 2007.

 

"Nuovi" Certificati Verdi

Il decreto rinnovabili detta inoltre le norme per i "Nuovi Certificati Verdi", cui hanno diritto gli impianti entrati in funzione dopo il 31 dicembre 2007. A questo punto, anche i residuali impianti di cogenerazione che stavano completando l'iter autorizzativo o costruttivo, si trovano assoggettati alla disciplina dei vecchi o dei nuovi certificati a seconda della data della reale entrata in funzione (vedi la voce "Nuovi" Certificati Verdi nei Riferimenti a fondo pagina).

 

Gli impianti che rientrano nel campo di applicazione dei "Nuovi" Certificati Verdi, se di taglia superiore a 1 MW, godono dei seguenti coefficienti moltplicativi per il calcolo di CV spettanti:

  • 1,3 se alimentati da rifiuti biodegradabili e/o da biomasse generiche non di filiera,
  • 1,8 se alimentati da biomasse biomasse e biogas derivante da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera ... oppure filiere corte.

Il riconoscimento del coefficiente "filiera corta" è correlato all'entrata in vigore del decreto attuativo del Ministero delle politiche agricole. Il decreto è in fase di emanazione. (vedi la voce I Certificati Verdi agricoltura nei Riferimenti a fondo pagina).

 

Opzione Tariffa

Il decreto rinnovabili stabilisce, tra l'altro, che gli impianti di taglia non superiore a 1 MW che hanno diritto ai nuovi certificati (ma non al coefficiente moltiplicativo), hanno il diritto di optare per la Tariffa onnicomprensiva in sostituzione dei Certificati Verdi.

 

L'Autorità ha definito le regole riguardanti la Tariffa onnicomprensiva con la delibera 1/09 del gennaio 2009.

Il Gse ha però dato l'avvio tecnico alla erogazione delle tariffe solo nel gennaio 2010.

 

Tariffe in vigore

Le tariffe onnicomprensive, introdotte dalla Finanziaria 2008 e riprese dal decreto rinnovabili, sono state modificate (nei casi che qui interessano) dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99.

Esse prevedono:

  • Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione (...) eurocent 18/kWh
  • Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi (...) eurocent 28/kWh

 

Situazione gennaio 2010 rispetto ai Certificati Verdi

Hanno maturato il diritto ai "vecchi" certificati gli impianti:

  • entrati in esercizio entro il 31/12/06
  • autorizzati prima del 31 dicembre 2006 e entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007
  • che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima del 31 dicembre 2006 e entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007

 

Hanno maturato il diritto ai "nuovi" certificati gli impianti:

  • autorizzati prima del 31 dicembre 2006 e entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 ma entro il 31 dicembre 2009
  • che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima del 31 dicembre 2006 e entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 ma entro il 31 dicembre 2009

All'interno del gruppo che ha diritto ai "nuovi" CV, hanno diritto al coefficiente moltiplicativo gli impianti di cogenerazione con teleriscaldamento superiori ad 1 MW alimentati da fonti rinnovabili.

 

Il coefficiente moltiplicativo dipende dalla fonte utilizzata:

  • 1,8 per impianti alimentati a biomasse e biogas della cosiddetta filiera corta
  • 1,3 per impianti alimentati a rifiuti biodegradabili e/o da biomasse generiche non di filiera

 

Attenzione: sino all'emanazione del decreto attuativo sulla filiera corta, per tutte le biomasse si applica il coefficiente più basso (1,3). Soltanto in seguito all'emanazione del decreto, sarà possibile richiedere al Gse il conguaglio tra i Certificati ricevuti (coefficiente 1,3) e quelli eventualmente spettanti (coefficiente 1,8).

 

Situazione gennaio 2010 rispetto alla tariffa onnicomprensiva

La scelta dell'opzione "Tariffa" anziché Certificati è limitata agli impianti di taglia non superiore a 1 MW e che avrebbero il diritto ai nuovi Certificati Verdi (cioè entrati in esercizio dopo il 31/12/07).

 

Hanno dunque maturato il diritto alla tariffa gli impianti di cogenerazione con teleriscaldamento, alimentati da fonti rinnovabili:

  • autorizzati prima del 31 dicembre 2006 e entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 ma entro il 31 dicembre 2009,
  • che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima del 31 dicembre 2006 e entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 ma entro il 31 dicembre 2009.

 

Tariffa di riferimento

La Tariffa di riferimento dipende dalla fonte utilizzata per l'impianto di cogenerazione, e cioè:

 

  • Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione (...) eurocent 18
  • Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi (...) eurocent 28

 

Attenzione: rispetto a quest'ultima tariffa, il Gse dovrà provvedere al conguaglio tra gli 0,22 cent Euro/kWh attualmente percepiti e gli 0,28 cent Euro/kWh spettanti. La problematica del conguaglio deriva dalla diversa definizione delle fonti e dalle diverse tariffe previste dalla Finanziaria 2008 e dalla legge 99/09 entrata in vigore il 15 agosto 2009. L'interpretazione data dall'Autorità è che gli impianti entrati in esercizio dall'entrata in vigore della Finanziaria 2008 fino all'entrata in vigore della Legge 99/09 hanno diritto alla tariffa di 0,28 eurocent /kWh. Pertanto i produttori che hanno percepito la tariffa di 0,22 eurocent/kWh hanno diritto al conguaglio di 0,06 eurocent/ kWh per l'elettricità prodotta sino al 15 agosto 2009. Il Gse non ha ancora liquidato il conguaglio.

 

 

 

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