Energia

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Pochi lo ricordano, ma da quasi 20 anni la legge "obbligherebbe" a installare impianti a fonti rinnovabili nei nuovi edifici. Con modalità che cambiano continuamente, ma che comunque restano solo sulla carta.

 

Tutto inizia con la legge 10/1991, che ai tempi era considerata una delle più avanzate normative a livello mondiale in tema di rinnovabili e di efficienza energetica. In anticipo su tutti gli altri paesi, la 10/91 prevede (comma 7, articolo 26) che "negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica od economica". Purtroppo, questo e molti altri punti della 10/91 sono rimasti solo sulla carta, in attesa di decreti attuativi che non hanno mai visto la luce.

 

C'è la legge, ma mancano gli attuativi

Dopo 15 anni di silenzio, il Dlgs 311/2006 ripropone l'obbligo di utilizzo di rinnovabili sia elettriche che termiche per tutte le categorie di edifici.

 

Il Dlgs 192/2005, così come modificato dal 311/06, al comma 12 dell'allegato I recita: "Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici".

 

Anche in questo caso, però, si rimanda a futuri decreti attuativi che ad oggi non sono ancora arrivati.

 

Recita infatti il comma 13 dell'allegato I del medesimo decreto: "Le modalità applicative degli obblighi di cui al comma precedente, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono definite, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli edifici, con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1".

 

L'obbligo di installare impianti a fonti rinnovabili viene ribadito dal Drp 59/2009, applicativo del Dgls 192/05 e contenente criteri, metodi di calcolo e requisiti minimi per edifici e impianti termici. Questo Dpr riporta integralmente il succitato comma 12 dell'allegato I, rimandando a sua volta a un "successivo provvedimento ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo" (il 192/05, ndr).

 

Ma il Dpr 59/09 contiene anche un elemento di novità: al comma 23 dell'articolo 4 si legge che "nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica". Gli interventi di ristrutturazione a cui si fa riferimento riguardano la "ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati" e la "demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati".

 

Le modifiche al TU edilizia

Le difficoltà incontrate nel rendere cogenti queste prescrizioni normative hanno portato il legislatore a percorrere strade diverse. E' a partire dal 2006 che si tenta invano di introdurre l'obbligo di fonti rinnovabili (solo elettriche, però) all'interno del "Testo unico edilizia" (Dpr 380/2001), che costituisce il testo di riferimento su cui si basano i diversi regolamenti edilizi comunali.

 

Il primo tentativo viene fatto con la Finanziaria 2007 (legge 296/2006), al comma 350 dell'articolo 1:

 

"All'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

'1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa.'"

 

Ma tale prescrizione è stata completamente ignorata, forse per le difficoltà applicative che comporta: infatti la soglia minima dei 200 watt per unità abitativa non sembra avere alcuna giustificazione tecnico-impiantistica. Bisogna anche considerare che, al momento dell'approvazione della Finanziaria 2007 (dicembre 2006), il mercato fotovoltaico italiano era appena agli inizi e probabilmente impreparato ad affrontare una sfida così importante.

 

Esattamente un anno più tardi, la Finanziaria 2008 (legge 244/2007) ci riprova. Questa volta viene individuata una data di inizio dell'obbligo (1° gennaio 2009) che permetta agli operatori del settore di adeguarsi, si indicano soglie minime di potenza più sensate (1 kW per ogni unità abitativa e 5 kW per i fabbricati industriali) e inoltre si parla in generale di "impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" anziché introdurre l'obbligo del fotovoltaico. Ecco il comma 289 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008:

 

"All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

'1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW'".

 

Ma a sorpresa, due giorni prima dell'inizio dell'obbligo, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, (comma 1-octies dell'art. 29), in sede di conversione lo proroga al 1° gennaio 2010. Arriviamo quindi al 2010, che avrebbe dovuto essere l'anno della svolta. Ecco però che all'interno del Milleproroghe (Dl 30 dicembre 2009, n. 194), convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25, trova spazio l'ennesimo rinvio, questa volta al 1° gennaio 2011.

 

Al di là dell'infinito numero di rinvii, ciò che più sorprende è il fatto che il Milleproroghe interviene quando l'obbligo di rinnovabili è cogente da ben due mesi. In questo modo i Comuni virtuosi, che avevano già modificato ad hoc i propri regolamenti edilizi, e i Comuni inadempienti vengono messi sullo stesso piano. Anzi, i Comuni "distratti" paiono essere i più avvantaggiati, poiché in questi due mesi hanno potuto rilasciare i permessi di costruire senza la scocciatura di dover imporre ad alcuno l'obbligo di installare impianti a fonti rinnovabili sui nuovi edifici.

 

Ma il vero punto debole dei vari tentativi che si sono succeduti nel corso degli anni è l'assenza di disposizioni sanzionatorie nei confronti degli enti locali inadempienti. L'invito – nemmeno troppo implicito – rivolto ai Comuni è di continuare ad agire come se nulla fosse, in attesa del prossimo inevitabile rimando o condono.

Il risultato? Assolterm stima che ad oggi l'obbligo del solare termico o fotovoltaico, o più in generale di impianti a fonti rinnovabili nei nuovi edifici, sia attuato soltanto in 253 comuni (sono 8.100, secondo recenti rilevazioni).

 

 

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