Rifiuti

Commenti e Approfondimenti

print

Milano, 24 maggio 2012

La Provincia di Milano e le terre e rocce da scavo

(Raffaella Quitadamo - Responsabile Servizio giuridico-amministrativo rifiuti e bonifiche - Provincia di Milano, Piergiorgio Valentini - Direttore Area qualità dell'ambiente ed energia - Provincia di Milano)

 

È abbastanza comune, soprattutto ad un attento osservatore del paesaggio che attraversa i Comuni di prima e seconda cintura della metropoli milanese, notare la presenza di ampie e alte "colline" artificiali.

Questa morfologia collinare è costituita da materiali ottenuti dalla lavorazione dei rifiuti, prevalentemente provenienti da demolizione ma anche da terre e rocce da scavo, fresati di asfalto e simili.

È presumibile che l'osservatore, dopo un primo momento di stupore, si chieda come mai così tanto materiale, in questi luoghi ed in questo momento. La domanda sembra trovare una prima e logica risposta nel fatto che gli operatori del settore, attenti alle evoluzioni e richieste del mercato che bene conoscono, si attendano un aumento della richiesta di tali materiali in vista della realizzazione delle numerose opere e infrastrutture pubbliche previste per i prossimi anni; in particolare, il loro uso potrebbe riguardare i rilevati stradali e le opere di bonifica e recupero ambientale.

L'impressione è che, invece, ci sia una stagnazione nell'utilizzo di questo materiale.

 

La difficoltà nell'impiego di tale materiale sembra legata alla regolamentazione tecnica di riferimento (Dm 5 febbraio 1998) che, pur essendo stata integrata e modificata nel corso degli anni, non è ancora in grado di fornire modalità operative e gestionali precise agli operatori del settore (recuperatori ed utilizzatori) che garantiscano la corretta applicazione delle norme, rendendo, quindi, meno agevole anche il compito di controllo per gli Enti e gli organi competenti.

Recenti precisazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno ribadito che l'utilizzo dei materiali provenienti dall'attività di recupero definita dal punto 7.1.3 – lettera a), qualora destinati ad essere impiegati per il recupero ambientale o la formazione di rilevati e sottofondi stradali, è assoggettato ad ulteriore comunicazione di inizio attività ai sensi degli articoli 214 – 216 del Dlgs 152/2006, in quanto ancora classificati come rifiuti; ma tali precisazioni non appaiono completamente esaustive e chiarificatrici.

Sarebbe infatti necessaria l'emanazione, e la conseguente adozione da parte dello Stato, di precisi, condivisi e riconosciuti riferimenti tecnici, quali possono essere le norme armonizzate (Uni En), che prevedano anche garanzie sulla provenienza/tracciabilità di detti materiali. Ad oggi, riguardo all'utilizzo di materiali riciclati, risulta emanata la sola norma per la produzione di "aggregato riciclato" (Uni En 12620:2004) per il "confezionamento di calcestruzzi" secondo la norma Uni 8520-2.

Risulta inoltre che alcune Regioni e Province autonome hanno emanato una regolamentazione sulla specifica materia riguardante sia le caratteristiche dei rifiuti da sottoporre a trattamento sia il loro utilizzo finale; tali provvedimenti, pur se finalizzati ad aiutare gli operatori ad interpretare correttamente la norma, di fatto generano confusione in quanto delineano differenti percorsi procedurali, non garantendo uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale.

Conseguentemente, la mancata certezza di ottenere dalle operazioni di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, materiali riciclati da utilizzarsi in rilevati e sottofondi stradali, comporta uno scarso impiego degli stessi e in particolare, la disapplicazione da parte degli Enti pubblici e delle Società a prevalente capitale pubblico anche di gestione servizi, della normativa che li obbliga a coprire il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo (Dm 8 maggio 2003, n. 203). Senza contare che tra gli obiettivi del Dlgs 152/2006 è previsto, entro il 2020, l'aumento di "almeno al 70% in termini di peso" dell'utilizzo di tali materiali.

 

La situazione lombarda

In questo periodo in Regione Lombardia sono in corso, o inizieranno a breve, lavori per la realizzazione di grandi opere ed infrastrutture (Expo, Tangenziale esterna milanese, BreBeMi, opere connesse, eccetera) che potrebbero assorbire ingenti quantitativi di materiali riciclati da utilizzarsi principalmente come rilevati e sottofondi stradali, ma anche come aggregati per la produzione di conglomerati cementizi e bituminosi. L'impiego di tali aggregati, aventi identiche caratteristiche chimico-fisiche e geotecniche rispetto ai materiali di cava naturale, porterebbe diversi benefici ambientali quali la diminuzione delle materie prime escavate, con conseguente risparmio economico, oltre alla diminuzione della necessità di realizzare le cd. "cave di prestito" che incidono in maniera importante sugli aspetti paesaggistico e ambientale.

Per cercare di analizzare i termini del fenomeno così descritto, il punto che va approfondito è se la nuova nozione di "cessazione della qualifica di rifiuto" (articolo 184-ter, Dlgs 152/2006), cioè quella che si è affermata a livello comunitario con la direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti come categoria End of waste sia applicabile (e come) a tali materiali.

La norma citata definisce infatti i criteri in base ai quali un materiale perde la qualifica di rifiuto.

Introduce, in sostanza, un metodo di classificazione che confrontato con la previgente nozione di materia prima seconda ne ridefinisce l'ambito operativo fissandone nuovi confini. Il rinvio per la concreta operatività ad una successiva disciplina tecnica di carattere innanzitutto europeo e poi ministeriale, rende quantomeno difficoltosa l'applicabilità della norma.

 

In base al comma 2 dell'articolo 184-ter, Dlgs 152/2006, nelle more dell'adozione di uno o più decreti ministeriali di attuazione della nuova norma sull'End of waste continuano ad esistere nel sistema giuridico italiano, accanto alle Mps, anche le Mps ex articolo 9-bis, lettera a), Dlgs 6 novembre 2008, n. 172 (convertito con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2008, n. 210), in relazione alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 del Dlgs 152/2006.

Nel rispetto dei parametri tassativamente elencati nell'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 e della normativa tecnica suindicata, quando i materiali da demolizione derivanti da un processo di recupero rifiuti possano essere considerati Mps/End of waste?

La giurisprudenza ha avuto più volte occasione di pronunciarsi sul punto, focalizzando molto spesso l'attenzione sul concetto di effettiva ed oggettiva destinazione al riutilizzo, in linea con la nozione di recupero introdotta dal Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205, ove viene espressamente previsto che l'elenco delle operazioni di cui all'allegato C al Dlgs 152/2006 non è esaustivo (Cass. penale, sentenza 1° giugno 2011, n 21859) e ricollegando il concetto di recupero alla possibilità che i residui possano svolgere un ruolo utile.

 

Posta la necessità del completamento delle operazioni di recupero sancita dall'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006, intimamente connessa all'effettività e oggettività dell'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione una così rilevante presenza di cumuli di "materiali riciclati" non può che destare perplessità e presentarsi come uno dei più rilevanti elementi di criticità.

Il profilo più delicato è, quindi, accertare, analizzando l'intero ciclo di recupero praticato dalle imprese e la normativa specifica di settore quando si è in presenza di un materiale recuperato e quando invece residuano ancora margini di applicazione della disciplina dei rifiuti, nell'attesa di un intervento chiarificatore ministeriale o comunitario che possa anche concorrere a riportare la morfologia dell'area metropolitana alle originarie condizioni di pianura.

 

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598