Danno ambientale e bonifiche

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Dopo una riunione durata tre ore, lo scorso 16 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante le "Nuove misure sulla semplificazione a favore dei cittadini e delle imprese".

 

Il cd. decreto "Semplificazioni-bis", varato sotto forma di disegno di legge che, come tale, dovrà ora affrontare l'iter parlamentare, interviene in materia di lavoro e previdenza, infrastrutture, beni culturali, edilizia, privacy, agricoltura ed ambiente1 .

 

In particolare, tra le semplificazioni della normativa ambientale varate, va evidenziata quella riguardante il regime giuridico cui sono assoggettate le acque di falda emunte nell'ambito di interventi di bonifica.

Il caso ricorre frequentemente nell'ambito delle operazioni di messa in sicurezza e di bonifica delle falde acquifere sotterranee effettuate all'interno dei cd. Siti di interesse nazionale (Sin)2 ove è prassi consolidata adottare sistemi di sbarramento idraulico delle falde sotterranee contaminate, costituiti da pozzi di emungimento, la cui funzione è consentire le attività cd. di "pump and treat", consistenti nell'emungimento delle acque di falda contaminate e nel successivo trattamento delle stesse, al fine di essere scaricate in altro corpo idrico ricettore o reimmesse, ove possibile, nella stessa falda acquifera da cui sono state prelevate3 .

 

Com'è noto, la fattispecie è disciplina dall'articolo 243, Dlgs 152/2006 che ha stabilito che: "Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto". Il secondo comma disciplina invece la diversa ipotesi della "reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte", previo trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e senza che esse contengano "altre acque di scarico o altre sostanze pericolose e diverse, per qualità e quantità, da quelle presenti nelle acque prelevate".

Con l'adozione dell'articolo 243, Dlgs 152/2006 si è quindi definitivamente chiarito che i limiti di emissione applicabili alla fase dello scarico delle acque emunte sono quelli previsti per le acque reflue industriali, smentendo l'indirizzo formatosi precedentemente che sosteneva invece l'applicabilità dei più restrittivi limiti di cui al Dm 471/1999.

Tuttavia, la disposizione non chiarisce in modo esplicito quale sia il regime applicabile a dette acque al momento dell'emungimento4 .

 

La posizione espressa al riguardo dal Ministero dell'ambiente e dalle Autorità locali è sempre stata nel senso di ritenere che le acque di falda emunte debbano essere considerate sempre e comunque quali "rifiuti liquidi", con la conseguente applicazione di tutti gli obblighi nascenti dalla disciplina sui rifiuti5 .

 

Sull'altro versante, si sono invece collocate le imprese coinvolte nei procedimenti di bonifica, che, ricorrendone i presupposti, contestavano l'applicazione della disciplina sui rifiuti, in favore di quella sugli scarichi.

Dall'entrata in vigore dell'articolo 243, è quindi sorto un contenzioso che continua tuttora a tenere occupata la giurisprudenza amministrativa, dando luogo a risultati non univoci.

 

In argomento, si sono infatti delineati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali.

Da una parte6 si è sostenuto che quando, sin dall'emungimento, le acque di bonifica vengono avviate tramite tubatura alla depurazione ed al successivo scarico (compiendo un "percorso" in tutto e per tutto analogo a quello che compiono le acque di processo) è possibile escludere l'applicazione della disciplina sui rifiuti, in favore di quella sulla tutela delle acque, ex articolo 185, Dlgs 152/2006.

Dall'altra parte7 si è invece, sostenuta, l'esistenza di una "presunzione" circa la qualifica delle acque emunte quali "rifiuti liquidi", che troverebbe la propria fonte nell'inclusione di tali acque nel Catalogo europeo dei rifiuti1 .

 

A porre fine ad un'incertezza giuridica non più sostenibile8 sembra adesso venire in soccorso il nuovo Ddl "Semplificazioni-bis", il cui articolo 19 riscrive integralmente il previgente articolo 243, Dlgs 152/2006.

Per quanto qui di interesse, si segnala il comma 4, che stabilisce che: "Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del presente decreto".

Attraverso il richiamo agli elementi costitutivi della nozione di "scarico", di cui all'articolo 74 lettera ff), Dlgs citato, la disposizione mira pertanto a riportare le acque emunte nell'alveo della disciplina sulla tutela delle acque, contenuta nella Parte III del Dlgs 152/2006.

Laddove la disposizione dovesse essere emanata verrebbe quindi meno l'asserita presunzione secondo cui le acque emunte vanno qualificate sempre e comunque quali "rifiuti liquidi", consentendo alle aziende agilità nella realizzazione e gestione delle predette acque emunte.

 

La prima conseguenza che ne deriva è che le Amministrazioni coinvolte nei procedimenti di bonifica avranno innanzitutto l'obbligo di motivare un'eventuale scelta di segno contrario, rilevando in concreto l'assenza degli elementi costitutivi della nozione di scarico.

Altra conseguenza che potrà derivare dalla nuova disposizione è la revisione, in parte qua, delle prescrizioni e dei provvedimenti già in essere che fanno obbligo di gestire le acque emunte come "rifiuti", in tutti quei casi in cui è invece configurabile la nozione di scarico, richiamata dal novellato articolo 243.

 

L'auspicio del Presidente del Consiglio dei Ministri9 cui ci associamo, è che si arrivi tempestivamente all'emanazione delle nuove disposizioni.

 

Articolo 243 vigente Articolo 243 (proposta di modifica)
1. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/ reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presenti nelle acque prelevate.

1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Articolo 243 Gestione delle acque sotterranee emunte

1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre alla eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile e economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla Parte III del presente decreto.
2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate, sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma precedente, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.
3. Ove non si proceda secondo quanto previsto ai commi precedenti, l’immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuarsi presso apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti ed in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del presente decreto.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all’articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in idoneo impianto che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.
6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 devono garantire un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell’ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa."

 

 

Note redazionali

1.

Si tratta del secondo schema di provvedimento in materia di semplificazione, che segue il decreto-legge 5/2012, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il cosiddetto "Semplifica Italia".

2.

Vedi Dm 18 settembre 2001,  n. 468, in Supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta ufficiale 16 gennaio 2002 n. 13.

3.

V. F. Anile, Bonifiche dei Sin e acque di falda emunte: la giurisprudenza formatasi sull'articolo 243, Dlgs 152/2006, in Rifiuti, Bollettino di informazione normativa n. 166/2009, nonché Quale regime giuridico per le acque di falda emunte? (esame della giurisprudenza formatasi sull'articolo 243 Dlgs n. 152/2006), in www.lexambiente.it .
Vedi anche F. Peres,
T.U.: quali cambiamenti per la bonifica e la gestione delle acque di falda? in Ambiente & Sviluppo", 2006, p. 23; M. Busà, Le acque di falda emunte nel procedimento di bonifica sono qualificabili come acque reflue industriali ? in www.unitel.it e F. Giampietro, Le acque di falda: scarichi o rifiuti ? in www.giuristiambientali.it, nonché da ultimo, F. Anile La bonifica dei siti contaminati: alcuni nodi rimasti ancora aperti, in Rifiuti, Bollettino di informazione normativa n. 200/2012.

4.

E ciò - ci sia consentito dire - correttamente, dovendosi risolvere la questione, caso per caso, secondo i principi legislativi e giurisprudenziali che da circa quindici anni hanno interessato le nozioni di "rifiuto liquido" e di "scarico". In argomento, si rinvia alla sentenza "capostipite", Cassazione penale SS.UU. 13 dicembre 1995 n. 12310, ud. 27 settembre 1995, Forina, rv. 202899. Per un'estesa trattazione, si rinvia al contributo di Luca Ramacci, in Diritto Penale dell'Ambiente, Cedam, 2007, pag. 386 e ss.

5.

Tenuta dei registri di carico; obbligo di munirsi dell’autorizzazione prevista dalle disciplina sui rifiuti, ex articolo 210 Dlgs n. 152/2006, e di esperire l’eventuale procedura di Via, allorché lo stesso impianto di depurazione preesistente sia asservito anche al trattamento delle acque di falda emunte; obbligo di corrispondere le fideiussioni ambientali, ecc., oltre all'applicabilità del relativo regime sanzionatorio.

6.

Tar Sardegna, Sez. II, n. 549 del 21 aprile 2009; Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 540, del 20 marzo 2009, Tar Toscana, Sez. II, 19 maggio 2010, n. 1523; Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, ord. n. 117/2010; Tar Lazio, Roma, sez. II, 16 maggio 2011, Tar Toscana Sez. II, 6 ottobre 2011, n. 1452.

7.

Tar Sicilia (CT) ordinanza cautelare n. 788 del 7 giugno 2007 , successivamente ribadita, in sede di merito, con sentenza del 17 giugno 2008, n. 1188, nonché Tar Catania sentenza  n. 207 del 29 gennaio 2008. Tar Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, con sentenza del 26 maggio 2008, n. 301; Tar Calabria, sentenze 23 maggio 2008, nn. 1068 e 1069; Tar Lombardia (BS) Sez. I, sentenza n. 4883 del 20 dicembre 2010; Tar Campania, Sez. V, sentenza 21 marzo 2012, n. 1398.

1.

Codici CER 19.13.07* e  19.13.08: rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti o meno sostanze pericolose.

8.

Da ultimo, si segnala la sentenza del Tar Sicilia (Catania), dell’11 settembre 2012, che pur affermando che il linea di principio le acque emunte devono qualificarsi come rifiuti liquidi, ha ritenuto necessario "accertare se, in relazione alle specificità del caso concreto, per le acque in esame, pur emunte in falda, possa essere successivamente esclusa la natura di rifiuto liquido …. come nel caso in cui le acque, pur emunte in falda, vengano utilizzate in cicli produttivi attivi sul sito in esame, atteso che la nozione di "scarico" ontologicamente implica la sussistenza di una continuità tra la fase di generazione del refluo e quella della sua immissione nel corpo recettore, mentre l'eventuale esistenza di una fase intermedia, in cui le acque sono stoccate in attesa della loro destinazione finale, richiama direttamente i concetti di trattamento e smaltimento, tipici della disciplina dei rifiuti".

9.

Il premier Mario Monti ha infatti sottolineato in una dichiarazione raccolta dalla stampa specializzata il 16 ottobre 2012, che è "un importantissimo proseguimento dell'opera fatta in passato e prevede una semplificazione sia per i cittadini che per le imprese ... confidiamo che questo ddl possa avere un percorso parlamentare spedito".

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