Rifiuti

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Le regole applicabili dal 1° giugno 2015

A un passo dal 1° giugno 2015 e, quindi, dalla integrale applicabilità delle nuove norme comunitarie sulla classificazione dei rifiuti, è opportuno riepilogare brevemente cosa sta per accadere.

 

 

Dal 1° giugno 2015, infatti, diventano applicabili:

— la decisione 955/2014/Ce che modifica l'elenco europeo dei rifiuti, introduce alcuni nuovi codici, cambia numerose definizioni e sopprime gli articoli 2 e 3 della decisione 2000/532/Ce. Quindi, la nuova decisione riscrive l'introduzione dell'Elenco che l'Italia ha riprodotto (quasi) fedelmente nell'allegato D alla Parte sui rifiuti del "Codice ambientale". Questo significa che da lunedì 1° giugno tutto l'allegato D, introduzione compresa, viene sostituito dalla decisione 955/2014/Ce. Viene meno anche il paragrafo aggiunto dalla legge 116/2014 poiché (per i punti da 4 a 6) in contrasto con il regolamento (Ue) 1357/2014, norma di rango primario e prevalente rispetto alla legge nazionale;

— il regolamento (Ue) 1357/2014 che contiene le nuove indicazioni europee per attribuire ai rifiuti le caratteristiche di pericolo; inoltre, sostituisce le precedenti caratteristiche da H 1 a H 15 con le nuove da HP 1 a HP 15. Tale regolamento sostituisce l'allegato III alla direttiva 2008/98/Ce (che in Italia è dato dall'allegato I al "Codice ambientale"). Questo significa che da lunedì 1° giugno 2015 anche l'allegato I alla Parte IV del Dlgs 152/2006 viene meno, poiché sostituito dall'allegato al regolamento (Ue) 1357/2014.

 

Il Dm in itinere

A breve è previsto intervenga un decreto ministeriale che, però, nulla potrà modificare rispetto alla disciplina Ue. Quindi, si limiterà a presentare le nuove norme di rango superiore.

Si tratta dello schema predisposto dal Ministero dell'Ambiente (di concerto con Salute e Sviluppo Economico) che incide sugli allegati D ed I alla Parte IV, del "Codice ambientale".

Tale schema si compone di due articoli e due allegati:

— l'articolo 1 sostituisce l'allegato D, alla Parte IV, "Codice ambientale". Il nuovo allegato reca la decisione 955/2014 con il nuovo Elenco europeo dei rifiuti, i nuovi Cer e la nuova premessa;

— l'articolo 2 sostituisce l'allegato I, alla Parte IV, "Codice ambientale" e reca il regolamento (Ue) 1357/2014.

 

Il parere del Consiglio di Stato

Nell'adunanza del 7 maggio 2015, la Sezione consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso "parere favorevole" sullo schema di decreto purché siano rispettate le condizioni dettate dai Giudici di Palazzo Spada (n. 1480/2015).

Queste condizioni si sostanziano nella necessità di espungere dallo schema di Dm tutto quanto sia in contrasto con la disciplina comunitaria "al fine di evitare antinomie fra fonti normative". Il Dm, dunque, potrà avere esclusivamente natura ricognitiva degli effetti modificativi-abrogativi conseguenti al regolamento (Ue) 1357/2014 e alla decisione 2014/955/Ue e "non può contenere norme che si discostino anche minimamente da quelle che in sede europea sono state varate con il regolamento n. 1357/2014 e con la decisione n. 2014/955/Ue".

 

Lo schema di Dm sostituisce gli allegati D ed I alla Parte IV, Dlgs 152/2006 ma aggiunge anche disposizioni non presenti nelle norme comunitarie, il Consiglio di Stato rappresenta che il potere ministeriale di agire su una fonte di rango superiore (Dlgs) mediante una fonte inferiore (Dm) come previsto dall'articolo 264, comma 2-bis, Dlgs 152/2006 non è più possibile. Questo perché la legge 116/2014 (intervenuta sull' allegato D a modifica delle regole sulla classificazione dei rifiuti) ha "rilegificato" la materia; pertanto, la modifica agli allegati non è più materia regolamentare e non può essere più modificata con un Dm.

 

Su questa base il Consiglio di Stato muove una serie di osservazioni, fra le quali la più rilevante è quella relativa alla caratteristica di pericolo "Ecotossico" HP 14 di cui lo schema di Dm consentiva la ricerca secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 — M6 e M7.

Invece, il Consiglio di Stato ha censurato il fatto che lo schema di Dm "trascura la nota finale" del regolamento (Ue) 1357/2014 dove è stabilito che "l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/Cee del Consiglio".

 

Il conformarsi dell'Amministrazione a tale eccezione (oltre ad alcune altre) rappresenta la condizione affinché lo schema di Dm possa essere legittimamente adottato.

 

Il rinvio all'allegato VI, Direttiva 67/548 e le conseguenze della sua natura statica

Si è appena visto che il Regolamento (Ue) 1357/2014 per la caratteristica HP 14 rinvia all'allegato VI alla direttiva 67/548. Dal 1° giugno tale direttiva sarà abrogata; pertanto, molti pensano che tale abrogazione si ripercuota automaticamente sulla norma richiamata (allegato VI).

Come detto ci si trova in presenza di un rinvio; pertanto, occorre comprenderne la natura per capire se si tratta di un rinvio statico o di un rinvio dinamico.

Poiché il richiamato rinvio è riferito ad una specifica disposizione contenuta nell'atto normativo richiamato (nel nostro caso allegato VI) si è in presenza di un rinvio statico.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 315 del 2004, ha affermato che, in presenza di un rinvio statico il contenuto della disposizione richiamata (nel nostro caso allegato VI) diviene parte del contenuto della norma richiamante (nel nostro caso regolamento 1357/2014), "restando le successive vicende della norma richiamata prive di effetto ai fini della esistenza ed efficacia della norma richiamante".

Sulla scorta di tale pronuncia, Cassazione penale Sezioni Unite n. 26268 del 17 giugno 2013 si è espressa nel senso che "il rinvio operato da una norma può essere considerato dinamico solo qualora esso si riferisca, non già a una disposizione determinata, ma a un istituto o a una normativa complessivamente considerati, oggetto di un separato atto normativo e dotati di una propria autonoma rilevanza. ….Viceversa, il rinvio va considerato statico tutte quelle volte in cui a essere richiamata è la specifica disposizione contenuta nell'atto normativo richiamato".

 

Quindi, in ragione della natura statica del rinvio all'allegato VI, direttiva 67/548, operato dal Regolamento 1357/2014, tale allegato VI (aggiornato al 28° adeguamento) continuerà ad essere vigente, operante ed applicabile anche se la direttiva 67/548 citata sarà abrogata dal 1° giugno 2015.

 

Cosa fare entro il 1° giugno

Anche il Sistri si è accorto del cambiamento che sta arrivando; infatti, in www.sistri.it dal 19 maggio è presente la procedura per garantire la corretta gestione delle giacenze di rifiuti da movimentare. In sintesi, Sistri prevede di azzerare tutto e ricaricare. Dal 25 maggio la procedura sarà in esercizio e, con le dovute accortezze, lo stesso metodo potrà applicarsi anche ai registri cartacei.

È, inoltre, più che opportuno che le imprese verifichino le proprie autorizzazioni per la gestione e per la miscelazione dei rifiuti nonché la documentazione allestita per le notifiche di esportazione, valutando la possibilità di più che probabili correttivi. Se a questo si aggiunge il "restyling" delle Autorità competenti (Province), la strada appare decisamente in salita.

 

 

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