Rifiuti

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Roma, 14 dicembre 2015

Discarica di rifiuti, responsabilità del proprietario dell'area secondo la recente Cassazione

(Pasquale Fimiani - Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione)

 

Con la recente sentenza 11 novembre 2015 n. 45145, la terza Sezione penale della Cassazione, esaminando una vicenda relativa alla collocazione, su un'area di proprietà di una società della quale l'imputato era legale rappresentante, di alcune migliaia di metri cubi di materiali consistenti in rifiuti da demolizione, contenenti anche amianto, destinati alla realizzazione di barriere antirumore a servizio di una pista automobilistica e conferito a seguito di previ accordi con i titolari di una ditta che eseguiva lavori in un cantiere, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di discarica abusiva.

 

La sentenza ha ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza, si ha discarica abusiva tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato. In questa prospettiva, la Cassazione ricorda come la discarica abusiva dovrebbe presentare, orientativamente, una o più tra le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata:

1) accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata;

2) eterogeneità dell'ammasso dei materiali;

3) definitività del loro abbandono;

4) degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione.

La Cassazione ha rilevato che tali condizioni sussistevano, in quanto risultava dimostrata la sistematicità dei conferimenti, avvenuti mediante decine di viaggi, la notevole quantità dei rifiuti, stimata in quasi 5.000 metri cubi, la loro definitiva collocazione sul terreno, considerata la destinazione alla costruzione di barriere antirumore, il conseguente degrado dell'area, desumibile anche dalla composizione dei rifiuti e dalla presenza di fibrocemento.

 

Per quanto riguarda l'affermazione della responsabilità dell'imputato in relazione alla sua posizione soggettiva di proprietario dell'area, la sentenza ha osservato che, secondo la pacifica giurisprudenza, il proprietario di un terreno non possa essere chiamato a rispondere, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.

 

Nel caso di specie, tuttavia, i giudici del merito non avevano affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base della mera inosservanza di un obbligo di garanzia, ma avevano accertato la piena consapevolezza, da parte del proprietario del terreno, della effettiva natura dei rifiuti conferiti da terzi e ciò in ragione del previo accordo con i responsabili del cantiere, dei quantitativi conferiti, delle modalità di puntuale collocazione lungo la picchettatura della costruenda barriera antirumore (che secondo la sentenza impugnata, "riconduce inesorabilmente ad una collocazione studiata e conforme ad una direttiva ricevuta").

 

Corretta, quindi, è stata ritenuta la smentita della tesi difensiva secondo cui il conferimento era avvenuto senza che il proprietario dell'area si avvedesse della effettiva natura dei rifiuti. Non si trattava, infatti, di una condotta passiva di mera tolleranza dell'altrui abbandono di rifiuti, ma di un'attività che i giudici del merito hanno accertato essere stata appositamente predisposta previo accordo con i produttori dei rifiuti e finalizzata al loro definitivo smaltimento in loco, sebbene nell'ambito della costruzione della pista automobilistica, circostanza, questa, che non rende comunque lecito lo smaltimento.

 

Il principio di diritto affermato è che "risponde del reato di discarica abusiva il proprietario dell'area ove i rifiuti sono conferiti da terzi previo accordo al fine di collocarli definitivamente sul posto, utilizzandoli per la realizzazione di opere sul terreno medesimo, configurando tale condotta una diretta partecipazione al reato".

Trova, quindi, conferma, in tema di responsabilità del proprietario del fondo, l'orientamento prevalente, che evidenzia la natura commissiva del reato (Cassazione penale, Sezione III, n. 23911/2014) e ritiene che "la responsabilità omissiva (del proprietario del fondo) non può fondarsi su un dovere indeterminato o generico, anche se di rango costituzionale come quelli solidaristici o sociali di cui alle norme citate; ma presuppone necessariamente l'esistenza di obblighi giuridici specifici, posti a tutela del bene penalmente protetto, della cui osservanza il destinatario possa essere ragionevolmente chiamato a rispondere. In particolare, la funzione sociale della proprietà di cui all'articolo 42, Cost., comma 2, può costituire il proprietario in una posizione di garanzia a tutela di beni socialmente rilevanti, e quindi può fondare una sua responsabilità omissiva per i fatti di reato lesivi di quei beni, solo se essa si articola in obblighi giuridici positivi e determinati, diretti a impedire l'evento costitutivo del reato medesimo" (Cassazione penale, Sezione III, n. 49327/2013).

 

In tale prospettiva, non si ritiene sufficiente una condotta meramente omissiva da parte del proprietario del fondo ad integrare il concorso nel reato di abbandono o deposito di rifiuti effettuato da terzi, non essendo posto a suo carico alcun obbligo giuridico di intervenire per impedire la commissione dell'illecito, sempre che la consapevolezza del fatto non rivesta le caratteristiche proprie di una forma di acquiescenza che abbia agevolato la commissione del reato da parte del terzo, configurandosi, perciò, quale concorso nella sua commissione (Cassazione penale, Sezione III, n. 31488/2008); a maggior ragione, quindi, sussiste, come nel caso di specie, la responsabilità del proprietario quando i rifiuti siano depositati da terzi con la piena consapevolezza ed anzi con l'espresso consenso del titolare, trattandosi, in sostanza, di una vera e propria condotta di compartecipazione agevolatrice che giustifica la sua responsabilità (in tal senso, v. anche Cassazione penale, Sezione, n. 50634/2014).

 

(Per approfondimenti, si rinvia a P. FIMIANI, La tutela penale dell'ambiente, Milano, 2015, pagg. 485 e segg.)

 

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