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Provvedimento Autorità nazionale anticorruzione (Anac) 20 luglio 2016 

Regolamento per esercizio funzione consultiva Anac ex legge 190/2012 e Dlgs 50/2016

Autorità nazionale anticorruzione

Provvedimento 20 luglio 2016 

(Gu 18 agosto 2016 n. 192)

Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'articolo 211 del decreto stesso

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Tenuto conto che l'adozione di pareri non vincolanti in materia di contratti pubblici richiesti dal mercato vigilato in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della normativa di settore, con riferimento a casi concreti — fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del richiamato decreto legislativo n. 50/2016 — costituisce uno strumento di supporto alle stazioni appaltanti, volto a garantire la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stesse, anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche;

Tenuto conto che l'Autorità nazionale anticorruzione svolge anche un'attività consultiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni, degli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse e, in determinati casi, di soggetti privati con riferimento a problemi interpretativi e applicativi posti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai decreti attuativi con riguardo a fattispecie specifiche;

Ritenuto che la funzione consultiva attribuita all'Autorità nazionale anticorruzione debba essere considerata strettamente connessa con le riconosciute funzioni di vigilanza, in quanto volta a fornire indicazioni ex ante e ad orientare l'attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le caratterizza;

Ritenuto opportuno adottare criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione sia in materia di prevenzione della corruzione sia di contratti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio del 20 luglio 2016;

Emana

il seguente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

1. L'Autorità svolge attività consultiva finalizzata a fornire orientamenti in ordine a particolari problematiche interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai suoi decreti attuativi, nonché indirizzi al mercato vigilato sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici con riferimento a fattispecie concrete ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo n. 50/2016 e, comunque, al di fuori dei casi in cui è previsto il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 dello stesso decreto.

2. L'attività consultiva è esercitata:

a) quando la questione di diritto oggetto della richiesta ha carattere di novità;

b) quando la soluzione alla problematica giuridica sollevata può trovare applicazione a casi analoghi;

c) quando la disposizione normativa oggetto della richiesta presenta una particolare complessità;

d) quando la richiesta sottoposta all'Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo dell'impatto socio-economico;

e) quando i profili problematici individuati nella richiesta per l'esercizio dell'attività di vigilanza e/o in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall'Autorità, appaiono particolarmente significativi.

Articolo 2

Soggetti richiedenti

1. Possono rivolgere all'Autorità richiesta di parere, nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1:

a) le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse nonché le stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 50/2016;

b) i soggetti privati o i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati destinatari di un eventuale provvedimento nell'ambito di un procedimento della pubblica amministrazione o di un ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse;

c) gli operatori economici che partecipano a gare per l'affidamento di contratti pubblici.

Articolo 3

Modalità di presentazione della richiesta

1. La richiesta di parere è trasmessa all'Autorità preferibilmente mediante utilizzo di posta elettronica unitamente alla documentazione ritenuta utile per inquadrare la questione giuridica sottoposta. A tal fine è  possibile utilizzare il modulo allegato al presente Regolamento.

2. La richiesta — sottoscritta dal legale rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di diritto privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ovvero dal Responsabile della corruzione e della trasparenza — deve contenere una sintetica ricostruzione di tutti gli elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti ai fini del rilascio del parere. Il quesito o i quesiti giuridici sottoposti all'Autorità devono essere preferibilmente articolati in punti.

3. Nella richiesta di parere le parti segnalano i dati sensibili, che a loro giudizio devono essere sottratti alla pubblicazione.

Articolo 4

Inammissibilità della richiesta

1. Non sono ritenute ammissibili le richieste che:

a) non rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2;

b) non riguardano fattispecie specifiche;

c) non sono sottoscritte dall'organo competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

d) sono interferenti con esposti di vigilanza, atti di regolazione a valenza generale, comunque denominati, e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l'Autorità;

e) hanno ad oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell'Autorità;

f) hanno contenuto generico o contengono un mero rinvio alla documentazione allegata e/o alla corrispondenza intercorsa fra le parti.

Articolo 5

Archiviazione delle richieste

1. L'Ufficio competente provvede alle archiviazioni delle richieste di parere ritenute inammissibili ai sensi dell'articolo 4 e comunica al Consiglio, con cadenza mensile, l'elenco delle archiviazioni predisposte.

2. I provvedimenti di archiviazione sono comunicati ai soggetti richiedenti preferibilmente mediante posta elettronica e se non disponibile mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora le richieste oggetto di archiviazione riguardino questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trasmesse agli uffici competenti per materia ai fini dell'adozione di atti a carattere generale o per l'avvio di attività di vigilanza.

Articolo 6

Istruttoria e adozione del parere ordinario

1. L'Ufficio esamina le richieste pervenute e, con riferimento a quelle ritenute ammissibili, redige, previa apposita istruttoria, una proposta di parere che sottopone al Consiglio per la successiva approvazione.

2. Il parere ordinario approvato dal Consiglio è comunicato, a firma del Presidente dell'Autorità, alle parti interessate.

Articolo 7

Parere in forma breve

1. Il parere può essere reso in forma breve nei casi in cui la questione giuridica oggetto della richiesta non necessita di uno specifico approfondimento istruttorio, perché di pacifica interpretazione ed in quanto oggetto di precedenti pronunce dell'Autorità e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati e già condivisi dalla stessa.

2. Il dirigente dell'ufficio sottopone, cumulativamente e con cadenza settimanale, al Presidente i pareri redatti in forma breve per la successiva trasmissione ed approvazione da parte del Consiglio.

3. Una volta approvato dal Consiglio, il parere è comunicato a firma del dirigente alle parti interessate.

Articolo 8

Comunicazioni e pubblicità

1. I pareri adottati ai sensi dell'articolo 6 sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità, tenendo conto dell'eventuale richiesta formulata dalle parti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e comunque sottraendo dalla pubblicazione solo i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibili le deliberazioni dell'Autorità.

Articolo 9

Abrogazione

1. Il presente Regolamento approvato dal Consiglio entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Autorità.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del 14 gennaio 2015.

Roma, 20 luglio 2016

Allegato

Modulo informatico per la presentazione di richiesta di parere

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 166 KB


 

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