Dm Ambiente 29 luglio 2016
Approvazione dello schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene
Ultima versione disponibile al 12/10/2024
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 29 luglio 2016
(Gu 16 agosto 2016 n. 190)
Approvazione dello schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
Il Ministro dello sviluppo economico
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e in particolare la Parte quarta, Titoli I e III;
Visto l'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che demanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico l'approvazione dello schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;
Vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il verbale della riunione tenutasi l'11 aprile 2016 con il Ministero dello sviluppo economico, durante la quale è stato espresso il concerto sullo schema di statuto tipo;
Decreta:
Articolo 1
È approvato lo schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2016
Allegato
Schema di statuto-tipo del consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene
Titolo I
Il consorzio e la sua attività
Articolo 1
Denominazione e natura
1. Ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è costituito il «Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene», in appresso denominato «Consorzio».
2. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed opera senza scopo di lucro su tutto il territorio nazionale, al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, nel rispetto degli obiettivi di riciclaggio definiti ogni due anni dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
3. Il consorzio opera in posizione alternativa e coordinata rispetto agli altri sistemi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene costituiti ai sensi dell'articolo 234, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità ai principi di concorrenza e libera iniziativa economica. A tal fine il consorzio non può limitare, impedire o comunque condizionare, direttamente o indirettamente, la libera iniziativa imprenditoriale degli operatori economici che svolgono attività nei settori di interesse del consorzio.
Articolo 2
Sede e durata
1. Il consorzio ha sede legale ... e può costituire, per delibera assembleare, sedi distaccate e/o stabilire altra sede operativa. Lo spostamento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto.
2. La costituzione di eventuali articolazioni regionali e/o interregionali del consorzio avviene mediante modifica dello statuto.
3. Il consorzio ha durata sino al ..., prorogabile qualora a quella data permangano i presupposti normativi di costituzione.
4. Il consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione, previo parere del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei modi previsti dal successivo articolo 27, qualora i presupposti normativi per la sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3.
Articolo 3
Oggetto e finalità
1. Nello svolgimento della sua attività, il consorzio si conforma alle norme e ai principi di cui ai Titoli I, II e III, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare a quelli contenuti nell'articolo 237, nonché ai criteri di efficacia, efficienza, ed economicità.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al secondo comma dell'articolo 1 del presente statuto, ed in particolare dell'obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero, il consorzio svolge i seguenti compiti:
a. promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b. assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene anche tramite l'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di beni a base di polietilene, fornendo anche assistenza nella creazione di circuiti ed impianti di riciclaggio e di recupero;
c. promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
d. promuove l'informazione e la formazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di gestione di beni a base di polietilene, che riguarda, tra l'altro, i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili ed il ruolo degli utenti nel processo di riutilizzazione, di riciclaggio e di recupero;
e. assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, fatto comunque salvo il rispetto degli obiettivi minimi di riciclaggio di cui all'articolo 1, comma 2, del presente statuto nonché nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
f. assicura la gestione dei rifiuti dei beni a base di polietilene provenienti dalla raccolta differenziata comunque effettuata;
g. promuove accordi tra imprese e società interessate nonché con altri soggetti ed enti che effettuano attività di raccolta differenziata;
h. promuove il coordinamento con la gestione di altre tipologie di rifiuto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche con riferimento agli ambiti applicativi di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
i. assicura, in applicazione dell'articolo 234, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione alle finalità dell'intera Parte Quarta dello stesso decreto legislativo ed a norma del presente statuto, siano vincolanti per tutti i soggetti partecipanti; conseguentemente il consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al consorzio stesso ed intraprende, anche in collaborazione con le competenti Autorità, le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni integrate dai consorziati o dai soggetti tenuti a consorziarsi e relative agli obblighi ad essi derivanti dall'obbligo di partecipazione al consorzio.
3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il consorzio affida gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza parità di trattamento e libera concorrenza nell'attività di settore. Gli incarichi di cui sopra sono affidati con le modalità ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal consiglio di amministrazione. Il rapporto tra il consorzio e le imprese incaricate dello svolgimento delle attività di gestione è regolato mediante una o più convenzioni.
5. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, di ottimizzare le modalità di gestione adottate e conformarle alle regole di concorrenza, nonchè al fine di favorire il mercato dei prodotti e materiali recuperati, il consorzio può svolgere tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile di cui all'articolo 1, comma 2, del presente statuto. In particolare il consorzio può:
a. compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie od utili alla realizzazione degli scopi consortili, purché comunque direttamente o indirettamente connesse agli scopi consortili;
b. adottare iniziative di ogni genere atte a favorire l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema del consumo dei beni a base di polietilene, al fine di promuovere la riduzione del consumo dei materiali e l'introduzione di buone pratiche di gestione;
c. stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini del perseguimento delle finalità consortili, in conformità con quanto previsto al comma 5 del presente articolo;
d. promuovere accordi tra le aziende produttrici, utilizzatrici e distributrici con altri soggetti pubblici e privati che effettuano attività di raccolta differenziata;
e. promuovere sinergie e accordi di vario genere con soggetti che svolgono attività similari;
f. stipulare accordi con i sistemi di gestione alternativi costituiti ai sensi dell'articolo 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g. prevedere ed organizzare forme di deposito cauzionale nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, ai sensi dell'articolo 234, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
h. rappresentare le imprese consorziate presso le Autorità locali, nazionali, europee ed internazionali;
i. fornire assistenza nella creazione di circuiti di impianti di riciclaggio e recupero, nonché promuovere e partecipare alla progettazione degli impianti.
6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il consorzio può stipulare, anche ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:
a. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle sviluppo economico;
b. Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, Comunità montane, Autorità d'ambito, aziende municipalizzate, concessionari di pubblico servizio, enti e soggetti pubblici e privati;
c. consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario, comprese tra i fini istituzionali;
d. i soggetti di cui all'articolo 234, comma 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il consorzio può agire attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni, oppure avvalersi della collaborazione di associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.
8. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il consorzio può costituire nuovi soggetti di diritto privato e/o assumere partecipazioni in società già esistenti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di nuovi soggetti giuridici e l'assunzione di partecipazioni in società non è consentita se determina la sostanziale modifica dell'oggetto consortile e delle finalità come definite dal presente statuto. L'attività dei soggetti giuridici partecipati e/o costituiti dal consorzio deve sempre svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza; eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.
9. Nel perseguimento delle attività istituzionali, il consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed europeo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di beni in polietilene regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa. In particolare, il consorzio ed i consorziati non ostacolano e non impediscono l'organizzazione di sistemi alternativi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene, regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10. È fatta salva la possibilità per i soggetti di cui all'articolo 234, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di conferire i rifiuti di beni in polietilene ad operatori di altro Stato membro della Comunità europea in regola con le specifiche autorizzazioni previste dal Paese di appartenenza nonchè con la normativa comunitaria e nazionale e dietro rilascio di dichiarazione attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero dei rifiuti di beni in polietilene nello stato membro di destinazione, nel rispetto delle norme vigenti.
Titolo II
I consorziati
Articolo 4
I consorziati
1. Partecipano al consorzio in qualità di «consorziati ordinari»:
a. i produttori e gli importatori di beni in polietilene — categoria A;
b. gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene — categoria B;
c. i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene — categoria C.
Al consorzio possono altresì partecipare, in qualità di "consorziati aggiunti":
d. i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene — categoria D;
e. le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di beni in polietilene — categoria E.
2. I soggetti che esercitano attività rientranti in diverse categorie di cui al primo comma, partecipano al consorzio nella categoria prevalente, secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo articolo 26.
3. Il numero dei consorziati è illimitato.
Articolo 5
Ammissione dei consorziati
1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4 che intendano aderire al consorzio, inviano apposita domanda scritta al presidente del consiglio di amministrazione. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) dichiarazione nella quale l'impresa che presenta domanda attesta e comunica:
la conoscenza e accettazione integrale dello statuto e dei regolamenti e di ogni altra disposizione vincolante per il consorzio;
di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, esclusa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria;
b) estremi dell'iscrizione Cciaa.
2. La domanda deve altresì contenere tutte le informazioni relative all'attività svolta dal richiedente, con particolare riguardo alle quantità di beni a base di polietilene, anche in forma di semilavorati, prodotti o importati ed alle quantità di rifiuti di beni a base di polietilene raccolte, riciclate o recuperate nell'anno solare precedente a quello in cui è presentata la domanda di ammissione.
3. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque per gli enti, organismi e associazioni, la domanda dovrà essere accompagnata da copia dello statuto e dall'elenco dei partecipanti.
4. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda di cui al primo comma.
5. La richiesta di adesione è respinta nel caso in cui si rilevi la carenza di alcuno dei requisiti di ammissione al consorzio, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta deve essere adeguatamente motivata, ed è soggetta a reclamo e impugnativa.
Articolo 6
Quote di partecipazione al consorzio
1. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite in modo paritario tra ciascuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1.
2. All'interno di ciascuna categoria, l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, determina le quote di partecipazione dei singoli consorziati. La ripartizione delle quote avviene, in via principale e per i soggetti di cui alle categorie A, C, D ed E, in considerazione del rapporto esistente tra la quantità di materie prime in polietilene o di beni a base di polietilene e relativi semilavorati oppure di rifiuti di beni a base di polietilene che risulta, rispettivamente, immessa al consumo, raccolta, riciclata, recuperata, trasportata o stoccata sul territorio nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione e la quantità complessiva riferita ai consorziati appartenenti alla medesima categoria, mentre. In via residuale e per i soggetti di cui alla categoria B, la ripartizione delle quote può avvenire attraverso altri criteri, quali quelli forfetari.
3. In caso di adesione di un nuovo socio la determinazione delle quote di partecipazione avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella prima assemblea dell'anno successivo a quello di adesione.
4. Qualora a seguito della rideterminazione della quota spettante al singolo consorziato sorgano obblighi di versamento a suo carico, il pagamento degli importi dovuti è condizione indispensabile per poter partecipare all'assemblea.
Articolo 7
Diritti e obblighi dei consorziati
1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati fruiscono dei servizi e delle prestazioni del consorzio.
2. I consorziati sono obbligati a:
a. osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
b. concorrere alla costituzione del fondo consortile;
c. versare il contributo annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
d. versare l'eventuale contributo percentuale di riciclaggio stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
e. sottoporsi ai controlli disposti dal consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che fanno salva la riservatezza dei dati dei consorziati;
f. trasmettere al consiglio di amministrazione i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
g. operare per mezzo del consorzio ed in ottemperanza alle indicazioni del consorzio stesso per quanto attiene alle attività di cui all'oggetto consortile;
h. favorire gli interessi del consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.
3. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime in PE destinate alla produzione di beni in polietilene, e relativi semilavorati, sono tenuti a trasmettere annualmente al consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.
Articolo 8
Sanzioni
1. Il consorzio verifica il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi nascenti dalla partecipazione al consorzio ed intraprende le azioni opportune e necessarie al fine di accertare e reprimere eventuali violazioni degli obblighi stessi, avvalendosi dei propri organi o anche delle competenti Autorità locali e nazionali.
2. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 26, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. Sino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto in assemblea.
3. In caso di inadempimento gravi degli obblighi consortili il consiglio di amministrazione può peraltro assumere specifici provvedimenti di volta in volta applicabili. Nel regolamento vengono individuati gli inadempimenti gravi e la natura degli specifici provvedimenti applicabili oltre le norme del relativo procedimento.
Articolo 9
Cessazione della qualità di consorziato. Recesso ed esclusione
1. Le imprese di cui alla articolo 4, comma 1 del presente statuto, possono recedere dal consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:
a. cessazione dell'attività;
b. variazione dell'oggetto sociale o dell'attività;
c. perdita dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento della loro attività;
d. organizzazione autonoma della gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale o messa in atto di un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o recupero, ai sensi dell'articolo 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e. adesione ad un sistema autonomo riconosciuto.
2. Il diritto di recesso viene esercitato mediante l'invio di apposita comunicazione al consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario annuale, e produce i suoi effetti dal primo giorno del nuovo esercizio.
3. Nei casi indicati nella lettera d) del comma 1, il recesso diviene efficace nel momento in cui, intervenuto il riconoscimento del sistema autonomo di gestione di cui all'articolo 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne accerti il corretto funzionamento, dandone comunicazione al consorzio. Nel caso indicato alla lettera e) del comma 1, il recesso diviene efficace allorché il sistema autonomo comunica che il consorziato receduto è stato ammesso in tale sistema.
4. I consorziati che recedono fanno fronte agli impegni contratti nei confronti del consorzio pro-quota in ragione del periodo residuo di permanenza nel corso dell'anno.
5. Il consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dal consorzio nei confronti del consorziato che:
a. abbia perso i requisiti di ammissione;
b. sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino, anche provvisoriamente, la continuazione dell'attività d'impresa;
c. nelle ipotesi previste da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 25;
d. in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.
6. Altre cause di esclusione dal consorzio possono essere previste e disciplinate dall'eventuale regolamento di cui all'articolo 26, anche per i casi in cui il consorziato si renda responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al consorzio medesimo.
7. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato.
8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.
Titolo III
Fondo consortile, fondi di riserva, mezzi finanziari, esercizio e bilancio
Articolo 10
Fondo consortile — Fondi di riserva
1. Ciascuno dei consorziati, sia questi ordinario od aggiunto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del presente statuto, concorre alla costituzione del fondo consortile versando una somma calcolata in relazione al numero delle quote di partecipazione al consorzio, comunque queste siano state determinate e di cui è titolare al momento dell'adesione al consorzio.
2. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.
3. Il fondo consortile, previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea, può essere impiegato nella gestione del consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, l'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione oppure con le quote di fondo consortile perse dal socio receduto ed escluso, salvo che vengano destinate alla ricostituzione del Fondo consortile nell'esercizio in cui si determina il recesso o l'esclusione. In ogni caso è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche in caso di scioglimento del consorzio. L'eventuale avanzo di gestione proveniente dal contributo dei soggetti partecipanti determina la riduzione dell'importo del contributo stesso dell'anno seguente.
5. La quota di fondo consortile è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda o di successione nell'attività di impresa esercitata su medesima azienda e comunque previo assenso dell'assemblea.
6. In caso di adesione di un nuovo consorziato, sia questi ordinario od aggiunto, la determinazione della somma con cui si realizza il concorso del detto nuovo consorziato alla costituzione del fondo consortile è comunque determinata dall'assemblea dell'anno successivo a quello di adesione mediante un corrispondente proporzionale diminuzione delle quote del fondo consortile degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria.
7. La quota di fondo consortile spettante a ciascun consorziato è rideterminata una volta l'anno, sulla base delle dichiarazioni dell'anno precedente; ai fini della detta rideterminazione, con eventuali aumenti e diminuzioni, è conferito ampio mandato agli organi consultivi affinché dal consiglio di amministrazione sia proposta e dall'assemblea sia approvata con apposita deliberazione.
Articolo 11
Finanziamento delle attività del consorzio
1. Il consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività ed il funzionamento del consorzio sono costituiti da:
a. i proventi delle attività svolte dal consorzio in attuazione di disposizioni di legge e statutarie, nel rispetto delle regole di concorrenza e corretta gestione ambientale;
b. il contributo versato annualmente dai consorziati, la cui entità è determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
c. i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile;
d. eventuali liberalità, contributi e finanziamenti provenienti da soggetti pubblici e/o privati;
e. l'eventuale contributo percentuale di riciclaggio, di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f. l'utilizzazione di fondi di riserva nei limiti di cui all'articolo 10, comma 4;
g. l'eventuale utilizzazione del fondo consortile nelle modalità definite dall'articolo 10, commi 3 e 4 del presente statuto.
Titolo IV
Gli organi
Articolo 12
Organi del consorzio
1. Sono organi del consorzio:
a. l'assemblea dei soci;
b. il consiglio di amministrazione;
c. il presidente e i vice presidente;
d. l'organo di controllo.
Articolo 13
Composizione e rappresentanza in assemblea
1. L'assemblea è costituita dai soci consorziati di cui all'articolo 4 del presente statuto.
2. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o con un proprio delegato munito di delega scritta che è conservata dal consorzio. Il numero delle deleghe possedute dal singolo partecipante non può eccedere il limite del ...... del totale delle quote consortili. Salvo diversa, espressa indicazione, la delega è valida per la singola assemblea. In nessun caso il periodo della delega può eccedere i tre anni. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai revisori e ai dipendenti del consorzio. È sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata per iscritto al delegato e al consorzio, da parte del delegante.
3. La partecipazione all'assemblea può essere estesa ai rappresentanti territoriali più significativi delle stesse categorie produttive dei settori inerenti l'attività del consorzio mediante la stipula di appositi protocolli di intesa con le categorie nazionali rappresentate.
4. L'assemblea è inoltre aperta alla partecipazione delle istituzioni e degli enti locali con particolare riferimento a quelli ricadenti nelle aree a più alta concentrazione di utilizzo, e relativo impatto ambientale, di film di PE per uso agricolo.
5. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i consorziati che siano in regola con gli adempimenti e gli obblighi consortili.
Articolo 14
Convocazione dell'assemblea
1. L'assemblea è convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
2. La convocazione dell'assemblea può anche avvenire su richiesta dell'organo di controllo, entro dieci giorni dalla stessa.
3. L'assemblea è indetta, ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o sia richiesto , con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione al consorzio per ciascuna categoria di consorziati.
4. La convocazione dell'assemblea avviene secondo le seguenti modalità:
a. mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale almeno trenta giorni prima dell'adunanza;
b. mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, posta certificata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza;
c. mediante avviso depositato presso la sede consortile e pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale almeno venti giorni prima dell'adunanza.
5. In ogni caso l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.
6. L'assemblea può tenersi anche per via telematica od informatica a condizione che sia assicurata l'effettiva partecipazione alla discussione ed al voto agli aventi diritto e l'identificazione dei medesimi. In tal caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il presidente con il segretario.
7. L'assemblea è presieduta dal presidente del consorzio o in caso di assenza o impedimento dai vice presidenti.
8. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario nominato da quest'ultimo.
Articolo 15
Assemblea ordinaria
1. L'assemblea ordinaria:
a. determina le direttive di massima dell'attività del consorzio;
b. elegge i componenti del consiglio di amministrazione, nomina il presidente e i due vice presidenti, di cui uno con deleghe operative;
c. propone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i rappresentanti, indicati da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive di cui all'articolo 4, comma 1, che saranno nominati all'interno del consiglio di amministrazione con decreto del predetto Ministro sentito il Ministro dello sviluppo economico;
d. elegge i componenti dell'organo di controllo;
e. approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da trasmettere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'approvazione;
f. delibera l'ammissione di nuovi consorziati, sulle modifiche delle quote di partecipazione al consorzio e delle quote di fondo consortile;
g. determina il valore unitario delle quote di partecipazione al consorzio al fondo dei singoli consorziati ed approva la ripartizione delle quote per ogni singolo consorziato;
h. delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'articolo 11;
i. approva la relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dal consorzio e dai suoi singoli aderenti nell'anno solare precedente, di cui all'articolo 234, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico entro il 31 maggio di ogni anno;
l. approva il programma annuale e pluriennale di attività e di investimento proposto dal consiglio di amministrazione;
m. delibera su ogni variazione di sede che non implichi modifica dello statuto;
n. può nominare un comitato tecnico consultivo con specifiche competenze di analisi e proposte;
o. delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al presidente ed ai vice presidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo.
p. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.
2. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando sia presente un numero di consorziati tale da rappresentare più della metà delle quote di partecipazione al consorzio. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti così come stabilito dagli articolo 2368 e 2369 del codice civile, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.
3. L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.
Articolo 16
Assemblea straordinaria
1. L'assemblea straordinaria delibera:
a. sulle modifiche dello statuto, da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione;
b. sull'approvazione dei regolamenti consortili e le relative modifiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 25;
c. sull'eventuale scioglimento anticipato del consorzio, secondo le modalità indicate nell'articolo 27;
d. sulla proposta del consiglio di amministrazione di costituzione di nuovi soggetti giuridici o l'assunzione di partecipazioni in società esistenti di cui all'articolo 3, comma 7, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;
e. sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
f. su ogni altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge.
2. In prima convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano rappresentati di oltre un terzo delle quote di partecipazione al consorzio; in seconda convocazione, quando sia rappresentata almeno due terzi delle quote di partecipazione rappresentate in assemblea, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.
3. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione del regolamento consortile è comunque necessario l'intervento di tanti consorziati che rappresentino più della metà delle quote di partecipazione al consorzio ed il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti, anche in seconda convocazione.
4. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà delle quote di partecipazione al consorzio, salvo la possibilità di prevedere una maggioranza più elevata.
5. Si osservano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.
Articolo 17
Diritto e modalità di voto
1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero di quote di cui è titolare. Con apposito regolamento sono determinate le modalità operative volte ad assicurare la rispondenza tra i voti e le quote di partecipazione spettanti a ciascun consorziato.
2. Esercitano il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili di cui all'articolo 7.
3. I sistemi di votazione (per scheda segreta o alzata di mano) sono stabiliti dal presidente, ad eccezione delle nomine degli organi sociali, che avvengono mediante scrutinio segreto.
Articolo 18
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da ..., tra i quali il presidente e i due vice presidenti. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea.
2. Nel consiglio di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. In ogni caso deve far parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
3. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria dei consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Con il regolamento da adottarsi a norma del successivo articolo 25 sono determinate le modalità ed i sistemi di voto.
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili.
5. In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, si procede alla sostituzione mediante cooptazione del primo dei non eletti nella categoria del predecessore; il consigliere così nominato resta in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione.
6. Qualora, per qualunque ragione, non sia possibile procedere alla sostituzione mediante cooptazione e comunque in caso di cessazione dalla carica della metà o più dei componenti del consiglio di amministrazione, i consiglieri in carica convocano d'urgenza l'assemblea affinchè provveda alla sostituzione del consigliere cessato. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata dall'organo di controllo o, in mancanza, anche da un solo consorziato.
7. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'assemblea e può essere esercitato solo per giusta causa.
Articolo 19
Convocazione e funzionamento del consiglio di amministrazione
1. La convocazione è fatta per iscritto, con lettera raccomandata, fax o e-mail, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente o, in caso assenza anche del vicepresidente, dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio.
3. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, i componenti dell'organo di controllo.
4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole ..... componenti.
5. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera m).
6. Il verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione è redatto dal segretario del consiglio di amministrazione, nominato dal presidente che assiste alle riunioni. Il verbale è sottoscritto dal segretario e da colui che presiede la riunione del consiglio di amministrazione.
7. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.
Articolo 20
Competenze del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria del consorzio ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. In particolare il consiglio di amministrazione:
a. nomina, tra i propri componenti, il presidente e il vice presidente e, salvo quanto previsto all'articolo 21, ne determina le funzioni;
b. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;
c. propone all'assemblea straordinaria gli schemi del regolamento consortile, e relative modifiche, da poi sottoporre, una volta approvati dalla stessa, all'approvazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;
d. sottopone all'assemblea straordinaria, ai fini dell'approvazione, le proposte di modifica dello statuto, anche con riferimento alla costituzione di eventuali articolazioni regionali ed interregionali del consorzio ai sensi dell'articolo 2, comma 2; trasmette poi la relativa delibera assembleare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione;
e. redige e sottopone all'assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo triennale ed annuale e il bilancio consuntivo annuale nonché la relazione afferente quest'ultimo;
f. redige e sottopone all'assemblea la relazione sulla gestione di cui all'articolo 234, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 maggio di ogni anno;
g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2615-bis del Codice civile;
h. definisce il valore unitario delle quote di partecipazione al consorzio, la ripartizione delle quote stesse tra i consorziati, la ridefinizione proporzionale delle quote in caso di variazione del numero dei consorziati, e le sottopone all'assemblea per l'approvazione;
i. ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie, delibera in ordine all'utilizzo del fondo consortile per la gestione del consorzio, indicando le modalità di reintegrazione del fondo nel corso dell'esercizio successivo. La delibera, adeguatamente motivata, è sottoposta all'assemblea ai fini dell'approvazione;
l. adotta il programma annuale e pluriennale di attività e di investimento in ottemperanza alle delibere dell'assemblea;
m. definisce le modalità e i termini di versamento e riscossione del contributo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) del presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
n. trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico la delibera di costituzione di nuovi soggetti di diritto privato e/o di assunzione di partecipazioni in società esistenti, di cui all'articolo 3, comma 7 del presente statuto;
o. delibera sulle richieste di ammissione al consorzio ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto;
p. vigila per l'esatto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 7, determinando l'irrogazione di eventuali sanzioni e la loro entità secondo i modi e con le procedure previste in apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 25;
q. conserva i libri consortili e provvede al loro costante aggiornamento;
r. delibera sulla stipula di tutti i contratti e accordi di ogni genere inerenti l'attività del consorzio, compresi quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;
s. delibera sulle proposte di accordi di programma, convenzioni e contratti di altro genere di cui all'articolo 3, comma 5 del presente statuto;
t. definisce le strutture organizzative interne al consorzio, determina l'organico del consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;
u. delibera su iniziative e atti opportuni ad assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni e con agli altri sistemi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene costituiti ai sensi dell'articolo 234, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli altri consorzi di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
v. pone in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione volti al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o di statuto siano riservati ad altri organi del consorzio.
2. Il consiglio di amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.
Articolo 21
Presidente e vicepresidente
1. Al presidente del consiglio d'amministrazione, che può essere anche non socio, spettano i poteri di ordinaria amministrazione e tutti gli altri poteri riconosciuti dal presente statuto.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dai vice presidenti.
3. Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Articolo 22
Organo di controllo
1. L'organo di controllo è costituito da ... componenti effettivi e ... supplenti.
2. ... componenti effettivi e ... supplente sono di nomina ministeriale, mentre gli altri componenti sono eletti dall'assemblea.
3. I componenti effettivi di nomina ministeriale sono nominati, rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico.
4. I componenti eletti dall'assemblea devono essere selezionati tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili, mentre per i componenti di nomina ministeriale non è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
5. I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi, e scadono nel momento in cui l'assemblea approva il bilancio relativo del terzo esercizio. Possono essere rieleggibili.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei componenti supplenti secondo il criterio della maggiore anzianità di carica o, in subordine, della maggiore età anagrafica.
7. I sindaci di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri da cui sono stati nominati.
8. L'Organo di controllo:
a. controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria del consorzio;
b. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo concreto funzionamento;
c. redige annualmente la relazione sul bilancio consuntivo e ne riferisce all'assemblea.
9. I componenti dell'organo di controllo partecipano all'assemblea e alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
10. Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 15, comma 2, lettera n).
Articolo 23
Revisione legale dei conti
1. Il controllo contabile sul consorzio è esercitato dall'organo di controllo o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.
2. L'organo di controllo o la società incaricata della revisione legale:
a. esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
b. verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
2. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comprende:
a. un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
b. una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c. un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
d. eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e. un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.
5. La società di revisione legale ha diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.
6. L'assemblea determina ogni triennio l'affidamento della revisione legale.
7. L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
8. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
9. L'assemblea revoca l'incarico alla società di revisione legale, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione legale secondo le modalità del comma 8. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.
10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Titolo III
Disposizioni generali, finanziarie transitorie e finali
Articolo 24
Esercizio finanziario e bilancio — non è previsto nel loro statuto
1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa e redige un conto economico separato. Il bilancio separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo annuale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del presente statuto.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di sei mesi.
4. Il bilancio preventivo, approvato entro il mese di ... dell'anno precedente, è accompagnato da:
a. una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
b. una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.
5. I documenti menzionati ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.
6. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo corredati da relazione tecnica sull'attività consortile sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
7. Ove i Ministeri formulino rilievi, l'assemblea o il consiglio sono tenuti a deliberare su di essi entra i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea o dal consiglio sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi sessanta giorni i bilanci si intendono approvati.
8. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il registro delle imprese entro 2 mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile.
9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 25.
Articolo 25
Regolamenti consortili
1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del consorzio e dello svolgimento delle sue attività il consiglio di amministrazione approva uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'assemblea ordinaria per l'approvazione.
2. I regolamenti approvati e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari siano in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al consorzio di adottare le necessarie modifiche.
Articolo 26
Vigilanza
1. L'attività del consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico.
2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero per lo sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del consorzio.
Articolo 27
Scioglimento e liquidazione
1. Qualora il consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.
2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle norme applicabili.
Articolo 28
Organismo di vigilanza
1. L'organismo di vigilanza è un organo collegiale composto di ... membri effettivi, di cui uno nominato dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. Tra i membri uno svolge funzioni di presidente. L'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione del consorzio, provvede alla nomina dell'organismo di vigilanza e del suo presidente. I membri dell'organismo sono scelti tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle attività di verifica e vigilanza. Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi.
2. I componenti dell'organismo restano in carica per anni tre, rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore.
3. L'organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'aderenza ed all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 29
Accesso alle informazioni ambientali
1. Il consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 recante attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.
Articolo 30
Applicazione del Codice civile e delle leggi regolanti la materia
1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, al consorzio si applicano, in quanto compatibili con la sua natura giuridica e con le finalità perseguite, le norme del Codice civile e le altre comunque regolanti la materia.