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Commissione europea

Decisione 5 agosto 2016, n. 2016/1349/Ue

(Guue 9 agosto 2016 n. L 214)

Decisione che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) alle calzature

[notificata con il numero C(2016) 5028]

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Ecolabelling Board),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (Ce) n. 66/2010, il marchio Ecolabel Ue può essere assegnato a prodotti che hanno un impatto ridotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2) Il regolamento (Ce) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) La decisione 2009/563/Ce della Commissione ha stabilito i criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione e di verifica per le calzature. Al fine di riflettere al meglio lo stato attuale del mercato per questo gruppo di prodotti e tener conto delle innovazioni sopravvenute nel frattempo, è opportuno stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici.

(4) I criteri ecologici aggiornati mirano in particolare a promuovere prodotti aventi un impatto ambientale ridotto, principalmente in termini di impoverimento delle risorse naturali, di emissioni nell'acqua, nell'aria e nel suolo generate dai processi produttivi, e che contribuiscano alla dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile durante l'intero ciclo di vita, siano durevoli e restringano la presenza di sostanze pericolose.

(5) I criteri aggiornati promuovono altresì la dimensione sociale dello sviluppo sostenibile, grazie all'introduzione di requisiti relativi alle condizioni di lavoro presso il sito di assemblaggio finale, informati alla dichiarazione di principi tripartita sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), al patto mondiale delle Nazioni Unite (Global Compact), ai principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e agli orientamenti dell'Ocse destinati alle imprese multinazionali.

(6) È necessario che i criteri ecologici aggiornati e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica restino in vigore per sei anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, tenuto conto del ciclo dell'innovazione di questo gruppo di prodotti.

(7) La decisione 2009/563/Ce dovrebbe pertanto essere sostituita.

(8) È opportuno prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel Ue per le calzature sulla base dei criteri ecologici fissati nella decisione 2009/563/Ce, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti aggiornati. Per un periodo sufficiente i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2009/563/Ce o in base ai criteri aggiornati stabiliti dalla presente decisione.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti "calzature" comprende tutti gli articoli destinati alla protezione o alla copertura del piede e muniti di suola applicata che viene a contatto con il terreno. Subordinatamente alle deroghe di cui al paragrafo 3, sono incluse nell'ambito di applicazione le calzature disciplinate dall'allegato II della direttiva 94/11/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 1 e le calzature protettive disciplinate dalla direttiva 89/686/Cee del Consiglio2 .

2. Le calzature possono essere composte da materiali naturali e/o sintetici vari in linea con quanto prescritto dalla direttiva 94/11/Ce.

3. Il gruppo di prodotti non comprende i seguenti prodotti:

a) calzature contenenti componenti elettrici o elettronici;

b) calzature concepite per essere usate soltanto una volta;

c) calzini con suola applicata;

d) calzature aventi il carattere di giocattoli.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1) "tomaia", l'elemento strutturale superiore, composto da uno o più materiali, unito alla suola esterna della calzatura. La tomaia include la fodera e suola interna;

2) "fodera e suola interna", il rivestimento della tomaia e il sottopiede, che costituiscono la parte interna della calzatura;

3) "suola esterna", la parte inferiore della calzatura attaccata alla tomaia;

4) "assemblaggio della calzatura", una serie di operazioni intese a unire la tomaia e la suola per formare un prodotto finito. L'imballaggio del prodotto finito è incluso.

5) "sito di assemblaggio della calzatura", il sito in cui avvengono le fasi finali della produzione (dal taglio o dalla formatura del materiale, per la produzione con stampaggio a iniezione, all'imballaggio del prodotto) riguardanti il prodotto licenziato e la cui gestione è sotto il controllo del richiedente;

6) "composti organici volatili" (Cov), composti organici che a 293,15 K hanno una pressione del vapore pari o superiore a 0,01 KPa o che hanno una volatilità corrispondente alle particolari condizioni d'uso, di cui alla norma EN 14602;

7) "sostanza intrinsecamente biodegradabile", una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni oppure una perdita di ossigeno o una produzione di diossido di carbonio massime teoriche del 60 % entro 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: Iso 14593, Ocse 302 A, Iso 9887, Ocse 302 B, Iso 9888, Ocse 302 C;

8) "sostanza facilmente biodegradabile", una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni oppure una perdita di ossigeno o una produzione di diossido di carbonio massime teoriche del 60 % entro 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: Ocse 301 A, Iso 7827, Ocse 301 B, Iso 9439, Ocse 301 C, Ocse 301 D, Iso 10708, Ocse 301 E, Ocse 301 F, Iso 9408.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue ai sensi del regolamento (Ce) n. 66/2010, un prodotto rientra nel gruppo di prodotti "calzature" secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri ecologici nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica in allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "calzature" e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti "calzature" a scopi amministrativi è "017".

Articolo 6

La decisione 2009/563/Ce è abrogata.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6, le domande relative al marchio Ecolabel Ue per prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti "calzature" presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2009/563/Ce.

2. Le domande relative al marchio Ecolabel Ue per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti "calzature" presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2009/563/Ce o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Le domande sono valutate a norma dei criteri sulle quali sono basate.

3. I marchi Ecolabel Ue attribuiti in base ai criteri stabiliti nella decisione 2009/563/Ce possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2016

Allegato

Appendice

Elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (Rsl)

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 399 KB


 

Note ufficiali

1.

Direttiva 94/11/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (Gu L 100 del 19.4.1994, pag. 37).

 

2.

Direttiva 89/686/Cee del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (Gu L 399 del 30.12.1989, pag. 18).

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