Acque

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 15 luglio 2016

Monitoraggio degli elementi di qualità biologica delle acque - Attuazione direttiva 2014/101/Ue - Modifiche all'allegato 1, parte III, del Dlgs 152/2006

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 15 luglio 2016

(Gu 21 luglio 2016 n. 169)

Modifiche dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2014/101/Ue della Commissione del 30 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, il punto 1.3.6 dell'allegato V;

Vista la direttiva 2014/101/Ue della Commissione del 30 ottobre 2014 che sostituisce il punto 1.3.6 dell'allegato V della sopracitata direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il comma 1 dell'articolo 20 della sopracitata direttiva 2000/60/Ce che prevede l'adeguamento degli allegati I, III e del punto 1.3.6 dell'allegato V della direttiva medesima a seguito dell'evoluzione scientifica e tecnica, con l'assistenza del Comitato di regolamentazione previsto dall'articolo 21 della stessa direttiva;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 75, comma 4, che prevede che con decreto dei Ministri competenti per materia, si provvede alla modifica degli allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive europee recepite dalla parte terza del decreto legislativo medesimo;

Visto in particolare, il paragrafo A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce le disposizioni di cui al citato punto 1.3.6 dell'allegato V della direttiva 2000/60/Ce;

Considerato che il paragrafo A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per quanto riguarda le norme tecniche per il monitoraggio degli elementi di qualità, rinvia ai metodi impiegati per il monitoraggio di cui alle pubblicazioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;

Considerata la necessità di modificare il citato paragrafo A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di adeguarlo alla direttiva 2014/101/Ue;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" ed in particolare l'articolo 36 recante disposizioni sugli "Adempimenti tecnici ed atti di esecuzione dell'Unione europea";

Adotta

il seguente decreto:

Articolo 1

Modifiche dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. Al paragrafo A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Precisione e attendibilità dei risultati del monitoraggio",

a) il periodo: "Per i metodi per il campionamento degli elementi di qualità biologica si fa riferimento al manuale Apat 46/2007, quaderni e notiziari Cnr-Irsa per le acque dolci e manuali Ispra ed Icram per le acque marino-costiere e di transizione" è sostituito dal seguente: "Per i metodi per il campionamento degli elementi di qualità biologica si fa riferimento ai pertinenti manuali Ispra, quaderni e notiziari Cnr-Irsa per le acque dolci e manuali Ispra ed Icram per le acque marino-costiere e di transizione".

b) dopo il periodo: Per le sostanze dell'elenco di priorità per le acque superficiali interne, nelle more della pubblicazione dell'aggiornamento dei quaderni Apat/Cnr-Irsa si fa riferimento per i metodi analitici alle metodiche di cui alla seguente tabella 3.9. è aggiunto il seguente: "Per la misura delle caratteristiche morfologiche dei corsi d'acqua, si fa riferimento ai pertinenti manuali Ispra. Per la misura delle caratteristiche morfologiche dei laghi, si fa riferimento ai Report Cnr-Ise."

Articolo 2

1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ed il Consiglio nazionale delle ricerche provvedono ad adeguare i metodi utilizzati per il monitoraggio degli elementi di qualità alle norme tecniche di cui alla direttiva 2014/101/Ue, nonché alla loro pubblicazione.

2. L'Ispra provvede altresì alla pubblicazione sul Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (Sintai) dei metodi di cui al comma 1 e alla divulgazione degli stessi al Sistema delle Agenzie regionali.

Articolo 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Roma, 15 luglio 2016.

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