Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 10 giugno 2016, n. 617

Energia - Impianti a biomassa - Rifiuti - Piano generale rifiuti della Regione Veneto - Dgr 29 aprile 2015, n. 30 - Qualificazione della pollina come rifiuto e non come sottoprodotto fino all'emanazione di una norma di dettaglio in materia di pollina da parte del MinAmbiente - Contrasto con la normativa nazionale ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

Tar Veneto

Sentenza 10 giugno 2016, n. 617

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2015, proposto da:

A. Verona Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis);

 

contro

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis);

Comune di Castagnaro, parte non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento,

dell'articolo 16, comma 5, dell'Elaborato A "Normativa di Piano" rientrante nell'allegato A del "Piano regionale di gestione di rifiuti urbani e speciali" approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 30 del 29.04.2015, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 55 del 1 giugno 2015;

del provvedimento di sospensione del procedimento adottato dal Dipartimento ambiente — Sezione tutela ambiente — Sezione tutela atmosfera della Regione Veneto del 8 luglio 2015 con prot. n. 282225 C.101.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con il presente ricorso la società A. Verona Spa ha chiesto l'annullamento dell'articolo 16 comma 5 dell'Elaborato A "Normativa di Piano" rientrante nell'allegato A del Piano regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con deliberazione regionale del Consiglio regionale del Veneto n. 30 del 29 aprile 2015.

A tal fine si è evidenziato che la società A., attiva nel settore delle energie rinnovabili, aveva presentato, in data 22 novembre 2003 un'istanza per l'autorizzazione unica ai sensi del Dlgs 387/2003 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento di biomasse combustibili attraverso una centrale di termovalorizzatore alimentato a pollina.

Nelle more di svolgimento del sopra citato procedimento era intervenuta l'approvazione della delibera n. 30/2015 del piano regionale rifiuti, con la quale la Regione Veneto aveva inteso prevedere, nell'elaborato A) di cui al comma 5 dell'articolo 16, che "in applicazione del principio di precauzione e a tutela del diritto alla salute e all'ambiente, nelle more del decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 184-bis, comma 2, del Dlgs n. 152/2006, che adotti le misure per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi necessari affinché la pollina sia qualificabile come sottoprodotto e, pertanto, nei casi concreti, utilizzabile come biomassa combustibile ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 96/2010, per un periodo di 24 mesi, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianto di produzione energetica alimentati da pollina, né concesse nuove autorizzazioni all'esercizio dei medesimi impianti ...".

Ritenendo lesivo il vincolo relativo alla impossibilità di ottenere l'approvazione del progetto sopracitato — che peraltro aveva portato l'Amministrazione a sospendere il procedimento di autorizzazione -, veniva impugnata la delibera n 30/2015 unitamente allo stesso provvedimento di sospensione, sostenendo l'esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dell'articolo 184-bis e dell'articolo 293 Dlgs n. 152/2006, in quanto il comma 5 dell'articolo 16 della Normativa di Piano, nella parte in cui prevede che fino a quando non sia emanato il decreto del Ministero dell'ambiente la pollina non sia qualificabile come sottoprodotto, risulterebbe in contrasto con le disposizioni nazionali sopracitate;

2. la violazione dell'articolo 2 della direttiva 77/2001/Ce e del Dlgs 387/2003 n. 2 e 12, in quanto la Regione avrebbe modificato il proprio precedente orientamento diretto a qualificare la pollina come sottoprodotto;

3. la violazione dell'articolo 199 del Dlgs 152/2006 e dell'articolo 11 della legge regionale Veneto n. 3/2000, in quanto la Regione nel qualificare la pollina come rifiuto avrebbe esercitato un potere proprio dello Stato;

4. la violazione dell'articolo 174 par. 2 Trattato Ce, nonché agli articoli 178 comma 1 e 301 del Dlgs 152/2006 e il venire in essere di un difetto di motivazione.

Si costituiva la Regione Veneto, eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso in quanto la delibera ora impugnata non risulterebbe lesiva per il ricorrente che, in quanto tale, potrebbe subire un qualche pregiudizio solo dall'emanazione del diniego di autorizzazione al nuovo impianto o solo a seguito di un parere Via negativo.

Nel merito la stessa Amministrazione contestava le argomentazioni della ricorrente chiedendo una pronuncia di rigetto del rigetto.

Nel corso della Camera di Consiglio del 7 ottobre 2015 la ricorrente rinunciava all'istanza di sospensiva.

All'udienza del 21 aprile 2016, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

 

Diritto

1. In primo luogo va evidenziato come sia possibile rigettare l'eccezione di inammissibilità per mancanza di un effettivo interesse proposta dall'Amministrazione regionale che, a sua volta, ha affermato che un'effettiva lesione potrebbe prodursi solo a seguito dell'emanazione da parte della Regione del diniego all'autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto così come sopra citato.

1.1 Al fine di rigettare l'eccezione sopra citata è sufficiente evidenziare che la disposizione di cui all'articolo 16 comma 5 dell'elaborato A) del Piano rifiuti, nel momento in cui prevede che non possano essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianto di produzione energetica alimentati da pollina fino all'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente, ha un effetto preclusivo della domanda di autorizzazione sopra presentata, che non potrà che essere rigettata sulla base dell'assunto sopra citato.

1.1 L'astratta lesività di detta disposizione è confermata dal fatto che la Regione ha disposto la sospensione dell'istruttoria del procedimento attivato dalla società A..

1.2 Ciò premesso per quanto concerne l'eccezione di inammissibilità è possibile esaminare il merito del ricorso, anticipando sin d'ora come quest'ultimo sia da accogliere, risultando fondato il primo motivo.

1.3 Come si è avuto modo di anticipare il comma 5 dell'articolo 16 della Normativa di Piano, introdotto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, prevede che non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di produzione energetica alimentati da pollina sino all'emanazione del decreto del Ministero all'ambiente di cui all'articolo 184-bis, comma 2, del Dlgs n. 152/2006, che adotti le misure per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi necessari affinché la pollina sia qualificabile come sottoprodotto.

1.3 Detta disposizione parte dal presupposto che la pollina sia qualificabile come rifiuto, e non come sottoprodotto, affermazione quest'ultima che deve ritenersi contrastante con la normativa vigente in materia di sottoprodotti e di biomasse combustibili e, soprattutto, con l'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione, considera l'emanazione di detto decreto solo eventuale e non necessario ai fini della qualificazione della pollina come sottoprodotto.

1.4 Si consideri, infatti, che la terminologia utilizzata dall'articolo 184-bis non può che far ritenere come l'emanazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente, diretto a stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo della pollina, costituisca una mera facoltà che il Legislatore ha previsto, senza tuttavia subordinare a quest'ultima la qualificazione in sottoprodotto e, ciò, considerando l'utilizzo del verbo "possono", terminologia del tutto univoca nell'attribuire il significato sopracitato.

Nemmeno è possibile evincere l'esistenza di disposizioni ulteriori, nell'ambito delle quali sia espressamente previsto la necessità di una normazione secondaria, la cui emanazione costituisca un presupposto ineludibile per la qualificazione della pollina in sottoprodotto.

1.5 Si consideri, inoltre, che l'articolo 293 comma 1 del Dlgs n. 152 del 2006, nel momento in cui consente l'utilizzo, come combustibili, di tutti i materiali di cui all'allegato X del Dlgs 152/2006 (tra i quali appunto anche la pollina), ha di fatto equiparato la pollina alle altre biomasse combustibili disciplinate dalla sezione 4 della parte II dell'allegato X del Dlgs 152/2006.

1.6 Nemmeno condivisibile è la tesi in base alla quale la pollina costituirebbe un rifiuto, e non un sottoprodotto, in quanto ai sensi dell'articolo 2-bis comma 1 del Dl del 3 novembre 2008 n. 171 risulterebbe mancante una specifica autorizzazione (degli enti competenti per territorio) idonea ad operare la qualificazione sopra citata.

A parere dell'Amministrazione regionale con la delibera n. 30/2015, nella parte ora contestata, si sarebbe inteso negare proprio detta specifica autorizzazione, così qualificando la pollina come rifiuto.

1.7 La non condivisibilità di detta ricostruzione risulta evidente laddove si consideri come sia proprio l'articolo 2-bis comma 1° del Dl 171/2005 a qualificare la pollina come sottoprodotto.

1.8 La delibera ora impugnata non può, tra l'altro, essere interpretata come diretta a negare l'autorizzazione alla qualificazione in sottoprodotto, in quanto con l'approvazione del piano rifiuti e della disposizione di cui all'articolo 16 comma 5, si è introdotta una disciplina avente un carattere generale e astratto, finalizzata comunque ad impedire detta qualificazione e la realizzazione degli impianti analoghi a quelli di cui all'istanza della ricorrente.

1.9 Si consideri, inoltre, che l'articolo 184-ter comma 1-b del Dlgs 152/2006 richiede, ai fini del venir meno della cessazione della qualifica di rifiuto, che un determinato materiale possa risultare oggetto di cessione e utilizzo, circostanza quest'ultima che è certamente esistente nei confronti della pollina, laddove sia suscettibile di essere utilizzata come sottoprodotto.

2. Ciò premesso risulta evidente che gli articolo 184-bis e 184-ter, e ancora l'articolo 2-bis comma 1 del Dl n. 171 del 2008, devono ritenersi univoci nel sancire che la pollina rientri nell'ambito dei sottoprodotti, risultando ammissibile il ricorso alla qualifica di sottoprodotto, rispetto a quella di rifiuto, quando vi sia la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione (Tar Lombardia Brescia Sezione I, sentenza 8 aprile 2015, n. 498).

2.1 Risulta, da ultimo, altrettanto non comprensibile la disposizione diretta a sospendere in ogni caso "per 24 mesi" il rilascio di provvedimenti di approvazione di progetti di impianti e di autorizzazioni all'esercizio, in quanto diretta ad introdurre una disposizione che si riferisce esclusivamente alla pollina e non ad altre sostanze o biomasse combustibili.

2.2 In conclusione il Piano regionale di gestione dei rifiuti deve ritenersi in contrasto con la normativa vigente nella parte in cui ritiene che la pollina costituisca un rifiuto e non un sottoprodotto fino a che non intervenga l'emanazione del "decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 184-bis, comma 2, del Dlgs 152/2006.

2.3 L'accoglimento della sopra citata censura consente di assorbire le ulteriori argomentazioni proposte.

Il ricorso è, pertanto, fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti di cui all'interesse della ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui all'interesse della ricorrente.

Condanna l'Amministrazione ora costituita al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 10 giugno 2016.

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