Rifiuti

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Roma, 2 maggio 2006

La nuova direttiva Ue sui rifiuti è esattamente identica a quella vecchia

(Paola Ficco)

È in vigore dal 17 maggio 2006 la nuova direttiva in materia di rifiuti che, dalla medesima data, ha abrogato la direttiva 75/442/Cee (come modificata dalla 91/156/Cee). La nuova direttiva reca il n. 2006/12, è stata emanata dal Parlamento e dal Consiglio Ue il 5 aprile 2006 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta europea L 114 del 27 aprile: però è esattamente identica a quella abrogata e sembra avere soprattutto il sapore di un richiamo di tutti gli Stati membri ai ferrei principi europei sulla gestione dei rifiuti tesi soprattutto alla tutela della salute umana.

 

Nella parte motiva del nuovo provvedimento si legge che esso trae origine da una serie di motivi, primo tra tutti la necessità di adottare una terminologia ed una definizione di rifiuto comuni in tutto lo spazio economico europeo, anche perché (sostiene la direttiva) la disparità tra legislazioni degli Stati membri incide negativamente non solo sulla qualità dell'ambiente ma anche sul buon funzionamento del mercato interno.

 

La direttiva declina la nuova gestione dei rifiuti che, a ben guardare, non si distanzia affatto da quella prevista dalla direttiva 75/442; infatti:

  • la definizione di rifiuto resta identica all'attuale senza eccezione di sorta, al pari di quelli di produttore, di detentore e di gestione e nodale resta il concetto di disfarsi;
  • le operazioni di smaltimento restano 15 (dalla discarica al deposito preliminare); mentre quelle di recupero restano 13 (dall'uso come combustibile alla messa in riserva — allegati IIA e IIB);
  • la gerarchia di condotta si conserva nella sua triplice articolazione: prevenzione a livello produttivo, usando tecnologie pulite e messa a punto di prodotti che impattino il meno negativamente possibile sull'ambiente in sede di smaltimento; recupero dei rifiuti; uso dei rifiuti come fonte energetica. Al pari della direttiva 75/442, la nuova direttiva stabilisce che tutte le misure legislative di attuazione del disposto Ue dei singoli Stati membri debbono essere comunicate alla Commissione prima di essere adottate;
  • tra gli obblighi degli Stati membri, si conferma quello che essi devono adottare le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e piani di gestione dei rifiuti;
  • si conferma la filosofia di fondo della direttiva 75/442/Cee: anche ciò che può essere recuperato è rifiuto quando di esso ci si disfi, si abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi (articoli 9 e 10) ed è sempre necessaria un'apposita autorizzazione, se del caso agevolata in caso di recupero di tipologie di rifiuto specificamente individuate (sia in termini nominali che di condizioni) dagli Stati membri.
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