Inquinamento (altre forme di)

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Toscana 5 novembre 2001, n. 1550

Elettrosmog - Realizzazione stazione radio base - Impugnazione concessione edilizia - Comitato contro l'inquinamento - Carenza di legittimazione - Via- Non occorre - Solo accertamenti sanitari

Tar Toscana

Sentenza 5 novembre 2001 n. 1550

 

(omissis)

Per l'annullamento

della concessione edilizia n. 83 del 7 luglio 2000, non notificata, relativa alla "realizzazione di stazione radio base per telefonia in località "I Cappuccini" rilasciata alla S.p.a. Telecom Italia Mobile dal Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Montevarchi nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 6 marzo 2001— relatore il Consigliere Adolfo Metro -, gli avv.ti L. Chiarelli, F. Pozzolini delegata da R. Salimbeni e B.G. Carbone;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

Fatto

Con il gravame in esame i ricorrenti hanno impugnato la concessione edilizia n. 83/2.000, rilasciata alla TIM per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile, in località "i Cappuccini".

Si sostengono i seguenti motivi di gravame:

— violazione dell'articolo 7 della legge n. 241/90, perché il procedimento di avvio non è stato comunicato ai cittadini controinteressati e, in particolare, al proprietario dell'abitazione che si trova nelle vicinanze della stazione radio;

— violazione dell'articolo 6 della Lr n. 54 /2000, perché l'amministrazione non ha provveduto, in conformità a tale normativa, alla "educazione ambientale ed informazione delle popolazioni interessate";

— violazione dell'articolo 7 della Lr n. 54/2.000 e del Decreto del Ministero dell'ambiente n. 38l/98, eccesso di potere per omessa motivazione e violazione di circolare in quanto la concessione edilizia non ha tenuto conto della particolare "sensibilità" dell'area;

— violazione dell'articolo 2 del Dpr n. 318/97, del Dl n. 115/97 e del Dm 381/98 perché, nel caso di specie, non è stata effettuata alcuna verifica della sussistenza del pericolo di interferenze dei campi elettromagnetici;

— violazione del Dpr n. 318/97, anche in relazione all'articolo 2 della L. n. 189/97, perché l'amministrazione non ha effettuato la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);

— eccesso di potere per contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà, perché la zona oggetto della concessione edilizia è destinata a parco pubblico;

— eccesso di potere per travisamento di atto presupposto, perché il parere favorevole espresso dall'ARPAT è riferibile ad una stazione con caratteristiche diverse da quelle indicate dalla TIM.

 

Si sono costituiti in giudizio il Comune e la Telecom Italia, che hanno sostenuto il difetto di legittimazione del Comitato contro l'inquinamento elettromagnetico e, nel merito, l'infondatezza del gravame.

 

Diritto

In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva del Comitato contro l'inquinamento elettromagnetico di Montevarchi non risultando la sua posizione differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei cittadini (Consiglio di Stato sezione V, n. 1325/97).

Nel merito, il gravame deve ritenersi infondato.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, in particolare, nei confronti del soggetto proprietario dell'immobile posto nelle vicinanze della stazione radio.La censura è infondata in quanto, a prescindere dal contenuto vincolato dell'atto in presenza di determinati presupposti, che nel caso di specie sussistono sia sotto profilo urbanistico sia, come si vedrà, sotto il profilo delle emissioni prescritte dal Dm 381/98, va anche rilevato che tale onere di comunicazione deve escludersi nella ipotesi in cui si è in presenza di una genericità di soggetti che potrebbero ricevere un nocumento dall'emanazione dell'atto, allorché la loro individuazione non possa agevolmente farsi a priori e cioé prima dell'inizio dell'attività procedimentale, come nel caso di specie.

 

Anche la seconda censura, con cui si eccepisce il mancato rispetto della prescrizione relativa all'educazione ambientale e alla informazione delle popolazioni interessate, deve ritenersi infondata, atteso che trattasi di norme generali, autonome rispetto al singolo intervento autorizzatorio, che, allo stato della legislazione, può essere subordinato alla sola verifica dei profili urbanistici e, nel caso di specie, anche all'accertamento del rispetto delle soglie di emissioni prescritte dal Dm 381/98.

 

Si sostiene, poi, con gli ulteriori due motivi, la violazione della legge regionale perché l'amministrazione non avrebbe tenuto conto del "richiamo" contenuto nel nulla osta dell'ASL di Arezzo, al "fatto che l'area sarà, presumibilmente, dichiarata zona sensibile".

Al riguardo può rilevarsi che le previsioni sulla futura classificazione della zona non hanno, allo stato, alcun rilievo posto che, qualora, in futuro, tali emissioni dovessero risultare superiori ai limiti legali, sarà compito dell'amministrazione far cessare tali emissioni o ricondurle nei limiti di legge; in ogni caso, va rilevato che le rilevazioni ARPAT, tra cui il nuovo parere del 2/11/2000, hanno confermato il pieno rispetto dei limiti fissati dal Decreto, anche con riferimento alla "particolare sensibilità dell'area".

Infondato è anche il quinto motivo in quanto, allo stato della normativa, nell'ambito delle procedimento per l'installazione di stazioni radio base, le "opportune procedure di valutazione di impatto ambientale" non possono che consistere nell'insieme degli accertamenti di carattere sanitario, preventivi e successivi, volti a garantire la compatibilità di tali impianti con la tutela sanitaria della popolazione residente (Tar Puglia, Lecce, n. 1700/2000).

Infondato, con riferimento a quanto già detto, è anche il sesto motivo di gravame.

Infine, va respinto anche l'ultimo motivo, in quanto, dal raffronto dei due pareri ARPAT, l'uno espresso in relazione ad una prima collocazione della stazione, l'altro espresso con riferimento alla collocazione di cui alla richiesta 24-12-1999 approvata dal Comune e impugnata col presente gravame, emerge che lo stesso ARPAT ha avuto ben presente l'avvicinamento dell'antenna (da metri 60 circa a metri 40 circa) al fabbricato ad uso residenziale esistente, ma ha valutato comunque osservati i livelli di emissione imposti dal Dm n. 381/98, precisando,— in particolare, che i livelli di emissione risultano "alquanto più bassi rispetto ai limiti di cui all'articolo 4".

Il gravame deve, pertanto, essere respinto.

Si compensano, tra le parti costituite, le spese di onorario e di giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiarail difetto di legittimazione del Comitato contro l'inquinamento elettromagnetico di Montevarchi; respingeil ricorsoin epigrafe, quanto alle posizione soggettive degli altri ricorrenti.

Compensa, tra le parti le spese di onorario e di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 6 marzo 2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

(omissis)

Firenze, lì 5 novembre 2001.

Depositata in segreteria il 5 novembre 2001.

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