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Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2016

(Gu 16 febbraio 2016 n. 38)

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"

Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

Vista l'ordinanza del 7 gennaio 2016 depositata in pari data, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, intervenendo per deliberare sull'incidenza del comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge di stabilità 2016), sul comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come in precedenza sostituito dal comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto il trasferimento del quesito referendario sul citato comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito, da ultimo, dal comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con la seguente denominazione: "Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati.

Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento" e con il seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogato l'articolo 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"?";

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 19 gennaio 2016, depositata il 2 febbraio 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale — lª Serie speciale — n. 5 del 3 febbraio 2016, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare secondo il quesito di cui alla suindicata ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio del ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

 

Emana

il seguente decreto:

Il referendum popolare per l'abrogazione del comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasferito, come disposto dall'Ufficio centrale per il referendum con l'ordinanza citata in premessa, sul comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge di stabilità 2016), è indetto sul seguente quesito corrispondentemente riformulato: "Volete voi che sia abrogato l'articolo 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"?".

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 17 aprile 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

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