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Dpcm 24 dicembre 2015

Appalti per l'acquisizione di beni e servizi - Elenco delle categorie nonché soglie che fanno scattare l'obbligo per la pubblica Amministrazione di valersi di soggetti aggregatori o della Consip

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dpcm 24 dicembre 2015

(Gu 9 febbraio 2016 n. 32)

Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip Spa e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi, con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;

Visto l'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

Visto l'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che — fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre che dagli articoli 1, comma 7, 4, comma 3-quater e 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 — con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del comma 9 del suddetto articolo 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli Enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip Spa o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilasci il codice identificativo gara (Cig) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrano a Consip Spa o ad altro soggetto aggregatore;

Visto l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 della medesima disposizione, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo inoltre che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse ad esso afferenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che individua i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

Visto, altresì, l'articolo 15 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, contenente la disciplina transitoria relativa all'espletamento delle funzioni del menzionato Tavolo tecnico;

Visto l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac);

Vista la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione 22 luglio 2015, n. 58, con la quale la predetta Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, nonché dei soggetti individuati nel sopra menzionato articolo 9, comma 1;

Considerata la necessità di procedere all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le Regioni e gli Enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Considerata, altresì, l'esigenza di definire le modalità di attuazione con le quali i soggetti sopracitati ricorrono a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Considerata l'opportunità di definire, in fase di avvio dell'attuazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una programmazione su base biennale relativa agli anni 2016 e 2017, che individui le categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorietà;

Considerate le analisi effettuate dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini dell'individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di obbligatorietà;

Vista la deliberazione assunta in data 6 novembre 2015, con la quale il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ha approvato, per gli anni 2016 e 2017, le categorie di beni e servizi e le relative soglie da proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 23 dicembre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo 1

Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per gli anni 2016 e 2017 sono individuate le seguenti categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà:

 

# Categorie di beni e servizi Soglie (€)
1 Farmaci 40.000
2 Vaccini 40.000
3 Stent Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
4 Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali) 40.000
5 Protesi d’anca Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
6 Medicazioni generali 40.000
7 Defibrillatori Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
8 Pace-maker Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
9 Aghi e siringhe 40.000
10 Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali 40.000
11 Servizi di pulizia per gli enti del Servizio sanitario nazionale 40.000
12 Servizi di ristorazione per gli enti del Servizio sanitario nazionale 40.000
13 Servizi di lavanderia per gli enti del Servizio sanitario nazionale 40.000
14 Servizi di smaltimento rifiuti sanitari 40.000
15 Vigilanza armata 40.000
16 Facility management immobili Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
17 Pulizia immobili Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
18 Guardiania 40.000
19 Manutenzione immobili e impianti Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali

 

2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, così come individuate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente articolo l'Anac non rilascia il codice identificativo di gara (Cig) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip Spa o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato secondo quanto previsto al successivo articolo 2.

4. Con riferimento alle categorie merceologiche sopra individuate con i numeri 15, 16, 17, 18 e 19, si intende che le stesse possono essere rese disponibili alternativamente sia in forma aggregata sia in forma singola.

Articolo 2

Modalità attuative

1. L'individuazione dei soggetti aggregatori responsabili delle iniziative di cui al precedente articolo 1, con riferimento alle categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorietà ivi indicate, nonché l'individuazione dei soggetti per i quali le menzionate iniziative vengono svolte, è effettuata nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma 1, nell'apposita sezione "Soggetti aggregatori" del portale www.acquistinretepa.it è reso disponibile l'elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore è responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento. Le modalità operative inerenti la pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale www.acquistinretepa.it sono definite sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Articolo 3

Entrata in vigore

1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono, per le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché per le Regioni e gli Enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e per gli Enti del Servizio sanitario nazionale, dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; per le restanti Amministrazioni, dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo.

 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2015.

Allegato

Soggetti aggregatori — Individuazione categorie merceologiche

Elenco degli oneri informativi introdotti e/o eliminati

(ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252)

 

Oneri introdotti

Denominazione dell'onere: Individuazione delle categorie merceologiche e delle soglie per le acquisizioni da parte dei soggetti aggregatori.

Riferimento normativo interno (articolo e comma) 1 : articolo 9, comma 3, decreto-legge 24 aprile 2014,

n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Cosa cambia per il cittadino/impresa: Con il presente decreto sono individuate le categorie e le soglie di beni e servizi che possono essere acquisiti dalle Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le Regioni, gli Enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli Enti del servizio sanitario nazionale, mediante il ricorso a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori, in quanto forniti dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, articolo 2, nonché i Comuni non capoluogo di Provincia così come previsto al comma 3-bis, articolo 33 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Note ufficiali

1.

Da inserire solo in caso di atti complessi

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