Dm Politiche agricole 3 dicembre 2015
Legno o prodotti da esso derivati - Provvedimenti di confisca - Attuazione del Dlgs 30 ottobre 2014, n. 178
Ultima versione disponibile al 12/12/2024
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Decreto 3 dicembre 2015
(Gu 5 febbraio 2016 n. 29)
Definizione dei criteri secondo i quali, per il legno o prodotti da esso derivati, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposta la conservazione ai fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica
Il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali
Visto il regolamento (Ce) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze Flegt per le importazioni di legname nella Comunità europea;
Visto il regolamento (Ue) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il regolamento (Ce) n. 1024/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (Ce) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze Flegt per le importazioni di legname nella Comunità europea;
Visto il regolamento delegato (Ue) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (Ue) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il regolamento di esecuzione (Ue) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo, in conformità al regolamento (Ue) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 entrato in vigore il 25 dicembre 2014, recante "Attuazione del regolamento (Ce) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze Flegt per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (Ue) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati";
Visto l'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 entrato in vigore il 25 dicembre 2014, afferente nello specifico i criteri da individuare, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali, per disporre la conservazione ai fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica per il legno o prodotti da esso derivati che sono stati oggetto del provvedimento di confisca;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 dicembre 2012, n. 18799, con il quale è stata istituita l'Autorità Nazionale Competente in materia Flegt/Eutr;
Considerata la grande importanza del settore legno per l'economia nazionale e la necessità di rendere operative le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, nonché al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (Ue) n. 995/2010 da parte dell'Autorità nazionale competente in materia Flegt/Eutr;
Ritenuta la necessità di definire dei criteri da adottare per la conservazione ai fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica, per il legno o prodotti da esso derivati, oggetto del provvedimento di confisca;
Decreta:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, entrato in vigore il 25 dicembre 2014, recante "Attuazione del regolamento (Ce) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze Flegt per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (Ue) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati", stabilisce i criteri secondo cui, per il legno o prodotti da esso derivati, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposta la conservazione ai fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al regolamento (Ce) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze Forest Law Enforcement, Governance and Trade per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (Ue) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
Articolo 3
Criteri da adottare per disporre la conservazione ai fini didattici o scientifici del legno o prodotti da esso derivati oggetto del provvedimento di confisca
1. Agli effetti dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, per il legno e per i prodotti da esso derivati oggetto del provvedimento di confisca, l'Autorità nazionale competente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, può disporre la conservazione a fini didattici o scientifici, qualora sia idoneo a tal fine e risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) appartenenza ad una specie rara e/o ad elevato rischio di estinzione, compresa nelle liste rosse per le specie vegetali della Iucn (Unione Internazionale per la Conservazione Ambientale e delle Risorse Naturali) nelle categorie denominate Vu (Vulnerable-Vulnerabile), En (Endangered-Minacciata), Cr (Critically Endangered-in pericolo di estinzione) ovvero compresa in una delle appendici della Cites;
b) appartenenza a specie di interesse didattico-scientifico per le quali sia stata inoltrata specifica richiesta di conservazione e studio da parte di Università italiane, enti pubblici di ricerca sottoposti a vigilanza ministeriale o scuole secondarie statali o paritarie di secondo grado.
2. Il quantitativo massimo di cui si può disporre la conservazione a fini didattici o scientifici non può eccedere i mille chilogrammi (1000 kg) per ogni lotto confiscato.
Articolo 4
Criteri da adottare per disporre la distruzione del legno o prodotti da esso derivati oggetto del provvedimento di confisca
1. Agli effetti dell'articolo 6, comma 9,del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, per il legno e per i prodotti da esso derivati oggetto del provvedimento di confisca, l'Autorità nazionale competente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, dispone la distruzione qualora risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) materiale inutilizzabile per cattivo stato di conservazione, presenza di agenti patogeni, proprietà meccaniche scadenti;
b) valore commerciale esiguo rispetto ai costi da sostenere per la vendita mediante asta pubblica.
Articolo 5
Criteri da adottare per disporre la vendita mediante asta pubblica del legno o prodotti da esso derivati oggetto del provvedimento di confisca
1. Agli effetti dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, per il legno e per i prodotti da esso derivati oggetto del provvedimento di confisca, l'Autorità nazionale competente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, dispone la vendita mediante asta pubblica, in tutti i casi in cui non sia stata disposta la conservazione o la distruzione del legno e dei prodotti da esso derivati secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.
2. In caso di vendita mediante asta pubblica, il legno o i prodotti da esso derivati, oggetto del provvedimento di confisca, non devono essere destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica alla quale il materiale è stato confiscato, ovvero che ha concorso all'infrazione.
3. Il divieto è esteso anche a persone giuridiche collegate ovvero a persone fisiche che abbiano un rapporto di parentela fino al quarto grado o legate da vincoli di affiliazione o convivenza alla persona fisica alla quale il materiale è stato confiscato, ovvero che ha concorso all'infrazione.
Articolo 6
Destinazione beni confiscati
1. Tutto il materiale preso in carico a seguito di confisca è trasferito in gestione al Corpo forestale dello Stato per la necessaria registrazione e conservazione, in attesa di essere destinato secondo quanto previsto dal presente decreto.
Articolo 7
Disposizioni finanziarie
1. Ai proventi derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2015