Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Parlamento italiano

Legge 1° febbraio 2016, n. 13

(Gu 2 febbraio 2016 n. 26)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo Ilva

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

 

Articolo 1

1. Il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 2016

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191

All'articolo 1:

al comma 3, quarto periodo, la parola: "72" è sostituita dalla seguente: "73";

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. I commissari del Gruppo Ilva, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come eventualmente modificato e integrato per effetto della procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa. I commissari del Gruppo Ilva devono tenere conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza di essi sulla necessità di ricorrere ai finanziamenti di cui al primo periodo da parte dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del contraente utilizzati dai commissari del Gruppo Ilva sono indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del Codice civile. È, comunque, fatto obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di responsabilità e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni ambientali e sanitari, nonché danni al Gruppo Ilva e al suo patrimonio.

6-ter. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono versate, per un importo pari a 400 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

6-quater. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "2.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.100 milioni di euro".

6-quinquies. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il periodo di programmazione 2014-2020, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017.

6-sexies. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al quarto periodo, dopo le parole: "con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti: "e di 50 milioni di euro per l'anno 2016" e il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni 2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni.".

6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "L'organo commissariale" fino a: "Allo scopo," sono soppresse;

b) al quarto periodo, dopo le parole: "400 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2015".

6-octies. All'articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, tengono conto in particolare delle esigenze di accesso al credito delle imprese con un fatturato costituito, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per cento del relativo importo, da servizi, lavori e forniture resi ai complessi aziendali della società Ilva Spa. I predetti criteri sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1".

6-novies. Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dopo le parole: "continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati" sono aggiunte le seguenti: "anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Allo scopo sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80".

6-decies. Per i lavoratori dello stabilimento Ilva di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, continua ad applicarsi, non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'aumento del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario, previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese di giustizia, sono versate, fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

al comma 7, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017";

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

7-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa"";

al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "del mare" sono inserite le seguenti: ", sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e garantisce l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo";

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Per almeno cinque anni, l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico Ilva Spa di Taranto, deve presentare alle Camere una relazione semestrale relativa allo stato di riconversione industriale e alle attività di tutela ambientale e sanitaria";

il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le modifiche e integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di altri titoli autorizzatori, diverse da quelle necessarie per l'attuazione del Piano industriale e autorizzate ai sensi del comma 8, trovano applicazione il Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le altre discipline ordinarie di settore";

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari del Gruppo Ilva inviano alle Camere una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico Ilva Spa di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo".

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