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Commissione europea

Regolamento 27 gennaio 2016, n. 2016/103/Ue

(Guue 28 gennaio 2016 n. L 21)

Regolamento cche modifica il regolamento (Ce) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato Coss)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato Coss) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 2099/2002 ha istituito il comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato Coss).

(2) Il comitato Coss è incaricato di centralizzare le attività svolte dai comitati istituiti dalla normativa dell'Unione sulla sicurezza marittima, sulla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e sulla tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi.

(3) È opportuno che tutti i nuovi atti legislativi dell'Unione, adottati nel settore della sicurezza marittima e dell'inquinamento provocato dalle navi, prevedano il ricorso al comitato Coss.

(4) Dall'ultima modifica del regolamento (Ce) n. 2099/2002 molteplici nuovi atti dell'Unione, adottati nel settore della sicurezza marittima e dell'inquinamento provocato dalle navi, dispongono che la Commissione sia assistita dal comitato Coss, in particolare l'articolo 28 della direttiva 2008/106/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 6 della direttiva 2009/15/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 12 del regolamento (Ce) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 10 del regolamento (Ce) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 31 della direttiva 2009/16/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 19 della direttiva 2009/18/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 10 della direttiva 2009/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 11 della direttiva 2009/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 38 della direttiva 2014/90/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5) Inoltre l'articolo 4 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 1999/32/Ce del Consiglio, l'articolo 10 del regolamento (Ue) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 19, paragrafi 5 e 6, del regolamento (Ue) n. 788/2014 della Commissione prevedono il ricorso al comitato Coss.

(6) A seguito dell'adozione del regolamento (Ce) n. 2099/2002 sono stati abrogati i seguenti atti dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento: regolamento (Cee) n. 613/91 del Consiglio, direttiva 93/75/Cee del Consiglio, regolamento (Ce) n. 3051/95 del Consiglio, direttiva 98/18/Ce del Consiglio, direttiva 2001/25/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva 2002/6/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (Ce) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7) I seguenti atti dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 2099/2002 sono stati oggetto di rifusione: direttiva 94/57/Ce del Consiglio, che è stata rifusa nella direttiva 2009/15/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e nel regolamento (Ce) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, mentre la direttiva 95/21/Ce del Consiglio è stata rifusa nella direttiva 2009/16/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 2099/2002.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato Coss),

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 2099/2002 è sostituito dal seguente:

"2. Per 'legislazione marittima comunitaria' si intendono i seguenti atti:

a) regolamento (Ce) n. 2978/94 del Consiglio, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A.747(18) concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata;

b) direttiva 96/98/Ce del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo;

c) direttiva 97/70/Ce del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;

d) direttiva 98/41/Ce del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità;

e) direttiva 1999/32/Ce del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/Cee ai fini dell'attuazione del suo articolo 4-quinquies, paragrafo 2;

f) direttiva 1999/35/Ce del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro/ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;

g) direttiva 2000/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;

h) direttiva 2001/96/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse;

i) direttiva 2002/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/Cee del Consiglio;

j) regolamento (Ce) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi;

k) direttiva 2003/25/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri;

l) regolamento (Ce) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (Cee) n. 613/91 del Consiglio;

m) direttiva 2005/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento;

n) regolamento (Ce) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (Ce) n. 3051/95 del Consiglio;

o) direttiva 2008/106/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

p) direttiva 2009/15/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

q) direttiva 2009/16/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo;

r) direttiva 2009/18/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/Ce del Consiglio e la direttiva 2002/59/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;

s) direttiva 2009/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

t) regolamento (Ce) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

u) regolamento (Ce) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente;

v) direttiva 2009/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;

w) regolamento (Ue) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo;

x) regolamento (Ue) n. 788/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora e per la revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (Ce) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

y) direttiva 2014/90/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/Ce del Consiglio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016

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