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Direttiva MinAmbiente 16 dicembre 2015, n. 274

Disciplina dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di Aia di competenza del Ministero dell'ambiente

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direttiva 16 dicembre 2015, n. 274

(Pubblicato sul sito web del Ministero il 29 dicembre 2015)

Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e in particolare:

— l'articolo 7, comma 5, che attribuisce al Ministeri dell'ambiente e della tutela del Territorio e del mare il ruolo di Autorità competente in relazione al rilascio di autorizzazione integrata ambientale per alcune installazioni,

— l'articolo 8-bis, che istituisce la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-Ippc,

— l'articolo 29-quater, comma 6, e l'articolo 29-decies, che specificano le competenze istituzionali dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito dei procedimenti di .rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali statali e nella loro successiva attuazione;

— il Titolo III-bis della Parte Seconda, che disciplina gli adempimenti connessi al rilascio e all'attuazione delle autorizzazioni integrate ambientali;

— l'articolo 33, commi 3-bis e 3-ter che rimandano a decreti attuativi la specifica dei dettagli del regime tariffario da applicare ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali e alla loro successiva attuazione;

Visto l'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, che attribuisce alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-Ippc la titolarità dell'istruttoria tecnica per le autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale;

Visto il proprio decreto GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, che disciplina, tra l'altro, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-Ippc;

Visto il proprio decreto del 24 aprile 2008, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina, tra l'altro, il regime tariffario da applicare ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali e alla loro successiva attuazione;

Vista la nota DVA-2012-8453 del 11 aprile 2012 con la quale la Direzione generale competente, sentita la Direzione generale competente in materia di autorizzazione allo scarico di acque, risultanti dall'estrazione di idrocarburi, ha diramato indirizzi in merito alla gestione dei procedimenti di rilascio di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti off-shore;

Vista la nota DVA-2013-13075 del 5 giugno 2013 con la quale la Direzione generale competente in materia ha diramato indirizzi ai gestori riguardanti le modalità di presentazione delle istanze di modifica non sostanziale;

Vista la nota DVA-2014-35071 del 29 ottobre 2014 con la quale la Direzione generale competente in materia ha diramato indirizzi in merito ai procedimenti avviati a seguito di una richiesta di applicazione di deroghe, la concessione delle quali la norma subordina ad una valutazione dell'Autorità competente;

Vista la nota DVA-2015-11380 del 29 aprile 2015 con la quale la Direzione generale competente in materia ha elaborato una proposta di modulistica per la acquisizione della documentazione necessaria al riesame delle autorizzazioni delle raffinerie, da avviare a seguito della pubblicazione in sede comunitaria delle pertinenti "Conclusioni sulle Bat", ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la nota CIPPC-00-2015-0001302 del 8 luglio 2015 con cui la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-Ippc ha formulato osservazioni sulla modulistica di cui al punto precedente ed illustrato gli indirizzi con cui intende condurre le attività istruttorie per il riesame delle autorizzazioni delle raffinerie, da avviare a seguito della pubblicazione in sede comunitaria delle pertinenti "Conclusioni sulle Bat", ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista le note prot. 8203 del 20 febbraio 2015 e prot. 33749 del 30 luglio 2015 con le quali l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha illustrato gli indirizzi in base ai quali ritiene debbano essere specificati alcuni aspetti del piano di monitoraggio e controllo, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni delle raffinerie, da avviare a seguito della pubblicazione in sede comunitaria delle pertinenti "Conclusioni sulle Bat", ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerata la necessità di consolidare l'esperienza amministrativa maturata nel primo decennio di applicazione della normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale (Aia) e prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (Ippc);

Viste le disposizioni per · gestire a livello amministrativo una valutazione preliminare in merito alla sostanzialità delle modifiche progettate per installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale emanate da alcune autorità competenti non statali, quali ad esempio:

— la circolare n. 187404/08 del 1 agosto 2008 con la quale la Regione Emilia Romagna fornisce indicazioni ai gestori degli impianti per classificare le richieste di modifiche in sostanziali e non sostanziali;

— la Dgr 5 aprile 2011, n. 648, con la quale la Regione Puglia ha definito i criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali relative alle installazioni dotate di Aia;

— la Dgr 23 dicembre 2011, n. 917, con la quale la Regione Abruzzo ha definito criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali relative alle installazioni dotate di Aia

— la Dgr 18 ottobre 2010, n. 885, conia quale la Regione Toscana ha definito criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali relative alle installazioni dotate di Aia;

— la Dgr 8 marzo 2010, n. 382, con la quale la Regione Umbria, nel definire le tariffe istruttorie da applicare ai procedimenti di Aia, ha tra l'altro fornito criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali;

— la Dgp 22 marzo 2011, n. 109, con la quale la Provincia di Ancona ha fornito criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali;

— la Dgr 20 giugno 2008, n. 8/7492, modificata dalla Dgr 2 febbraio 2012, n. 9 /2970, con la quale la Regione Lombardia ha definito i criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali relative alle installazioni Ippc esistenti e già autorizzate con Aia;

— la Dgr 30 dicembre 2008, n. 8831, con la quale la Regione Lombardia ha definito le procedure per la gestione delle modifiche sostanziali e non sostanziali;

Considerato che una tempestiva valutazione in ordine alla sostanzialità delle modifiche progettate per installazioni già dotate di autorizzazione integrata ambientale appare necessaria, per evitare che, decorsi i termini di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore possa realizzare modifiche che, ai sensi degli obblighi comunitari recati dalla direttiva 2010/75/Ue, devono invece essere oggetto di autorizzazione espressa in quanto sostanziali;

Considerato che il numero di comunicazioni inerenti presunte modifiche non sostanziali di installazioni soggette a autorizzazione integrata ambientale statale negli ultimi anni hanno determinato l'avvio della maggior parte dei procedimenti istruttori (oltre il 60%), con conseguente significativo impatto sull'operatività della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-Ippc, incaricata di valutare l'eventuale sostanzialità delle modifiche progettate;

Considerato che il relativamente frequente proporsi di cast m cui le comunicazioni inerenti presunte modifiche non sostanziali sono giudicate irricevibili, in quanto non prospettano alcuna modifica all'installazione, rende opportuno meglio chiarire i criteri adottati dai competenti uffici del Ministero per effettuare la verifica di ricevibilità di tali comunicazioni;

Considerato che in molti dei casi nei quali la Commissione Istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-Ippc ha rilevato la sostanzialità delle modifiche progettate, tale sostanzialità avrebbe potuto essere rilevata sulla base di criteri speditivi dal medesimo gestore, con considerevole economia dell'azione amministrativa; ·

Considerato che il parere istruttorio conclusivo predisposto dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-Ippc costituisce per prassi un allegato tecnico facente parte integrante dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale statale, provvedimenti che generalmente confermano e rendono cogenti le prescrizioni proposte in detti pareri;

Vista la proposta di regolamento disciplinante i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi a procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 29-quatuordecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvata con delibera n. 48, del 17 dicembre 2014, dal Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 14 del Dm 123/2010;

Ritenuto, per quanto sopra considerato, opportuno diramare specifiche direttive per:

— fornire indirizzi alla struttura amministrativa del Ministero per le verifiche di procedibilità delle comunicazioni inerenti modifiche progettate per installazioni già dotate di autorizzazione integrata ambientale statale;

— fornire indirizzi alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-Ippc per le prime valutazioni in ordine alla sostanzialità delle modifiche progettate; · ·

— standardizzare maggiormente i. pareri istruttori conclusivi definiti dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-Ippc,

— in particolare per le parti inerenti il quadro prescrittivo proposto e la esplicitazione delle motivazioni in base alle quali sono proposte prestazioni non generalmente raggiungibili da tutte le installazioni prese a riferimento nei documenti comunitari, individuare i contenuti minimi dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi a procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 29-quatuordecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la nota DVA-2015-30533 del 4 dicembre 2015 con la quale la Direzione generale competente ha proposto l'emanazione della presente direttiva per disciplinare le materie citate in premessa;

Emana

la seguente direttiva

Articolo 1

Ambito di applicazione, finalità e soggetti destinatari

1. La presente direttiva è volta a disciplinare alcuni aspetti della conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame, aggiornamento e verifica di attuazione dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (Aia) per i quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è l'Autorità competente, al fine di codificare alcune buone prassi operative, sulla base dell'esperienza maturata nell'ultimo decennio da questo Ministero in qualità di autorità competente Aia.

2. La direttiva è indirizzata agli Uffici del Ministero, che curano la conduzione amministrativa dei procedimenti di autorizzazione, alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-Ippc (Commissione Aia-Ippc) istituita presso il Ministero, che esercita in ambito istruttorio Aia la discrezionalità tecnica attribuita all'Autorità competente, nonché, in qualità di ente vigilato, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), cui la norma attribuisce una specifica competenza istruttoria in materia di proposizione del piano di monitoraggio e controllo, piano facente parte integrante dell'Aia, e la competenza in materia di relativi controlli.

Articolo 2

Formato e contenuti dei pareri istruttori conclusivi

1. I pareri istruttori conclusivi resi dalla Commissione Aia-Ippc in relazione a comunicazioni di modifiche non sostanziali progettate dai gestori per installazioni già dotate di Aia si uniformano, di norma, al modello di cui all'allegato 1 alla presente direttiva.

2. I pareri istruttori conclusivi resi dalla Commissione Aia-Ippc in relazione a procedimenti di primo rilascio, riesame o modifica sostanziale di Aia si uniformano, di norma, agli indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi di cui all'allegato 2 alla presente direttiva.

3. I pareri istruttori conclusivi resi dalla Commissione Aia-Ippc in relazione a procedimenti di riesame di Aia già rilasciate, avviati ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in esito alla pubblicazione delle "Conclusioni sulle Bat" per le raffinerie, avvenuta il 28 ottobre 2014 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si conformano, di norma, agli indirizzi operativi di cui all'allegato 3 alla presente direttiva.

4. I pareri istruttori conclusivi resi dalla Commissione Aia-Ippc, nelle tabelle in cui sono proposti i limiti emissivi da prescrivere, riportano di norma, per opportuno confronto, i valori limite di emissione massimi fissati dalla normativa vigente nel territorio e i corrispondenti valori limite già vigenti in forza di eventuali precedenti atti autorizzativi, da sostituire o rinnovare con il provvedimento finale. Di norma i valori limite di emissione proposti non sono meno severi di quelli già vigenti in forza di precedenti atti autorizzativi, da sostituire o rinnovare.

5. Ove la Commissione Aia-Ippc intenda discostarsi da quanto previsto dai commi 1, 2, 3 o 4 dovrà darne esplicita ed analitica motivazione nel parere.

6. In presenza di "Conclusioni sulle Bat" pubblicate sulla Gu dell'Ue e pertinenti al caso, i pareri istruttori conclusivi resi dalla Commissione Aia-Ippc, nelle tabelle in cui sono proposti i limiti emissivi da prescrivere, riportano di norma, per opportuno confronto, i campi di variabilità dei "livelli di emissione associati alle Bat" (Bat-Ael) corrispondenti. Ove non siano disponibili "Conclusioni sulle Bat" il confronto è effettuato con i campi di variabilità dei "livelli medi di emissione" ricavabili dai pertinenti documenti di riferimento comunitari, emanati ai sensi delle direttive comunitarie 96/61/Ce e 2008/01/Ce.

7. Fermo restando quanto riportato al comma 4, generalmente i valori limite di emissione proposti coincidono con i valori meno rigorosi dei corrispondenti Bat-Ael o, in mancanza di essi, ai valori meno rigorosi dei "livelli medi di emissione" ricavabili dai pertinenti documenti di riferimento comunitari, emanati ai sensi delle direttive 96/61/Ce e2008/01/Ce.

8. In mancanza dei riferimenti citati al comma 7, le condizioni dell'autorizzazione sono determinate dalla Commissione Aia-Ippc consultando il gestore e tenendo conto dei criteri di cui all'allegato XI, alla Parte Seconda, del Dlgs 152/2006, come specificato nell'articolo 29-sexies, comma 5-ter, del Dlgs 152/2006.

9. Ove la Commissione Aia-Ippc intenda discostarsi da quanto previsto dal comma 7, ne dà esplicita ed analitica motivazione nel parere, con espresso riferimento agli effetti di tale decisione sulla coerenza del quadro prescrittivo. Tipicamente tale discostamento può essere motivato dai seguenti provvedimenti:

a) gli strumenti di pianificazione approvati dagli enti territoriali,

b) le condizioni fissate in applicazione della normativa in materia di Via.

10. Nella nota di trasmissione del Parere istruttorio conclusivo, la Commissione Aia-Ippc dà esplicita evidenza delle verifiche effettuate, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) del Dm 153/2007 del 25 settembre 2007 che disciplina il suo funzionamento, per garantire che il Parere sia coerente con l'esigenza di assicurare l'omogenea applicazione delle disposizioni di cui alla normativa Ippc.

Articolo 3

Formato e contenuti della proposta di piano di monitoraggio e controllo

1. La proposta di Piano di monitoraggio e controllo (Pmc) resa dall'Ispra ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è definita sulla base del parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione Aia-Ippc: Tale Pmc, pertanto, introduce prescrizioni aggiuntive solo in quanto funzionali ad attuare quelle già oggetto dei Parere istruttorio conclusivo, che sono in tali casi puntualmente richiamate. In particolare il Pmc non tratta, se non già espressamente proposti dalla Commissione Aia-Ippc, la conduzione di campagne di monitoraggio con fini conoscitivi, studi di fattibilità o progettazione di interventi. Gli eventuali contributi di Ispra su tali temi saranno separatamente resi nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, del Dlgs 152/2006.

2. Le proposte di Pmc rese da Ispra, in relazione a procedimenti di riesame di Aia già rilasciate, avviati ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in esito alla pubblicazione delle "Conclusioni sulle Bat" per le raffinerie, avvenuta il 28 ottobre 2014 sulla Gu della Ue, laddove sia prevista l'applicazione delle Bat n. 57 e n. 58 delle citate "Conclusioni sulle Bat", si conformano di norma agli indirizzi operativi di cui all'allegato 4 alla presente direttiva. Ove si rendesse necessario non applicare tali indirizzi operativi, sarà cura di Ispra darne esplicita motivazione nella premessa della proposta di Pmc.

Articolo 4

Valutazione preliminare delle comunicazioni di modifiche non sostanziali

1. A seguito della ricezione di una comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i competenti uffici della Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali conducono una verifica amministrativa di ricevibilità sulla base dei criteri illustrati nell'allegato 5, paragrafo 3, alla presente direttiva.

2. Ove la verifica di cui al comma 1 indichi che le comunicazioni prefigurano esclusivamente una variazione della gestione di rifiuti in regime di deposito temporaneo (come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera bb, del Dlgs 152/2006), la Direzione generale competente ne prende atto, chiedendo al gestore di essere aggiornata, unitamente ad Ispra, sui tempi di realizzazione.

3. Ove la verifica di cui ai comma 1 indichi che, sulla base dei criteri illustrati nell'allegato 5, le comunicazioni non prefigurano una modifica di unità tecniche già esistenti, ma la realizzazione di una o più nuove unità (anche in sostituzione di unità preesistenti) o comunque comportano la necessaria modifica del quadro prescrittivo dell'Aia, la Direzione generale competente chiarisce al gestore che quanto prospettato deve essere preventivamente autorizzato, chiedendo di perfezionare in tal senso l'istanza, entro un termine non inferiore a 60 giorni, e avvertendo che decorso inutilmente tale termine, l'istanza si ritiene ritirata ed il procedimento è archiviato.

4. Esclusi i casi di cui ai comma 2, ove la verifica di cui al comma 1 indichi che, sulla base dei criteri illustrati nell'allegato 5, gli interventi oggetto della comunicazione non sono modifiche, perché meramente funzionali a garantire il rispetto dell'autorizzazione vigente ci perché non modificano l'effetto dell'esercizio dell'installazione sull'ambiente, la Direzione generale competente ne dà notizia al gestore, chiedendo di essere aggiornata, unitamente ad Ispra, sui tempi di realizzazione.

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 o 4, anche se non si determina l'avvio di alcun procedimento, la tariffa istruttoria versata è comunque acquisita al bilancio del Ministero, per coprire le spese sostenute dalla competente Direzione generale per la verifica amministrativa di ricevibilità.

6. Se gli esiti della verifica di cui al comma 1 non determinano l'applicazione delle procedure di cui ai commi 2, 3 o 4, la Direzione generale competente avvia il procedimento di aggiornamento dell'Aia, chiedendo alla Commissione Aia-Ippc di condurre la relativa istruttoria, e di anticipare, se del caso, le valutazioni in ordine alla sostanzialità della modifica in tempo utile per comunicarle al gestore entro i previsti 60 giorni, decorrenti dalla presentazione della comunicazione.

7. A seguito dell'avvio del procedimento di cui ai comma 6, se la Commissione Aia-Ippc segnala la. sostanzialità della modifica, il responsabile del procedimento ne dà notizia al gestore, chiarendo che l'intervento deve essere preventivamente autorizzato.

8. A seguito dell'avvio del procedimento di cui al comma 6, se la Commissione Aia-Ippc conferma la non sostanzialità della modifica, il procedimento si conclude con trasmissione al gestore del Parere istruttorio conclusivo e quanto prospettato nella comunicazione dei gestore può essere attuato, alle condizioni eventualmente indicate nel Parere stesso.

9. Al paragrafo 5, dell'allegato 5, sono riportati alcuni criteri speditivi che possono essere presi a riferimento dalla Commissione Aia-Ippc (nonché dai gestori) per identificare alcune tipiche modifiche sostanziali.

Articolo 5

Gestione dei procedimenti autorizzativi per impianti off-shore

1. Le Aia rilasciate alle installazioni che svolgono attività di cui al punto 1.4-bis, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda, del Dlgs 152/2006, oltre a sostituire le autorizzazioni di cui all'allegato XI, alla Parte Seconda, del Dlgs 152/2006, ricomprendono le ulteriori autorizzazioni ambientali di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare necessarie all'esercizio dell'installazione, e in particolare le autorizzazioni allo scarico diretto in mare di cui all'articolo 104, commi da 5 a 7, del Dlgs 152/2006.

2. Al fine di garantire la piena coerenza dei provvedimenti con quelli definiti per gli impianti non soggetti ad Aia, gli uffici di questo Ministero, titolari di gestire le autorizzazioni ricomprese nell'Aia ai sensi del comma 1, partecipano alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, del Dlgs 152/2006 fornendo in tale sede i propri contributi istruttori e specifiche proposte sulle prescrizioni.

3. Ove il provvedimento di Aia disponga, in relazione alle autorizzazioni ricomprese ai sensi del comma 1, l'applicazione di condizioni diverse da quelle generalmente prescritte per analoghi impianti non soggetti ad Aia, e in particolare, per gli scarichi diretti in mare, non sia del tutto coerente con le previsioni di cui al Dm 28 luglio 1994 e al Dm 3 marzo 1998, cui per consuetudine si fa riferimento nelle autorizzazioni di cui all'articolo 104, commi da 5 a 7, del Dlgs 152/2006, se ne dà opportuna evidenza nel provvedimento, chiarendone in premessa le motivazioni.

4. Resta ferma la facoltà, per gli uffici di questo Ministero titolari di gestire le autorizzazioni ricomprese nell'Aia ai sensi del comma 1, di aggiornare autonomamente con propri provvedimenti le specifiche condizioni autorizzative da esse disciplinate. Tali provvedimenti sono· comunicati anche all'Autorità competente in materia di Aia e ad Ispra per opportuna informazione ed eventuale aggiornamento d'ufficio dell'Aia.

5. La competenza in materia di controlli, in relazione alle autorizzazioni ricomprese nell'Aia ai sensi del comma 1, resta quella individuata dalle norme di settore. Tale competenza è esercitata informando sempre Ispra di ogni iniziativa e, per quanto possibile, coordinandosi con le attività svolte da tale Istituto superiore, in qualità di autorità di controllo sull'Aia.

Articolo 6

Accertamento delle violazioni alle condizioni delle Aia

1. Ispra, in attuazione dei compiti istituzionali recati dall'articolo 29-decies, del Dlgs 152/2006, provvede tra l'altro a garantire l'accertamento delle violazioni amministrative previste dalla disciplina Ippc (recata del Titolo III-bis, della Parte Seconda del Dlgs 152/2006) e che esse siano contestate al gestore al fine di consentire la successiva applicazione delle sanzioni amministrative da parte del Prefetto, competente ai sensi dell'articolo 29-quatuordecies, comma 12, del Dlgs 152/2006 .

2. Nell'allegato 6 sono illustrati, in conformità a quanto deliberato in materia dal Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 14 del Dm 123/2010, gli indirizzi seguiti da Ispra per svolgere i compiti di cui al comma 1.

3. Si ribadisce, a riguardo, che nel caso in cui, a seguito di una visita in loco, l'accertamento di una violazione (nonché la conseguente contestazione) non possa essere svolta contestualmente alla stesura del verbale della visita, ad esempio perché l'accertamento richiede di acquisire gli esiti di analisi di laboratorio che hanno propri tempi tecnici di svolgimento, la Contestazione illustra le cause di tale differimento.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. La Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, alla ricezione dei pareri istruttori conclusivi da parte della Commissione Aia-Ippc, verifica che tali pareri rispettino l'articolo 2, rimettendoli in caso contrario alla Commissione per le necessarie integrazioni o rettifiche.

2. La presente direttiva sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero, nelle pagine dedicate alla gestione dei · procedimenti di autorizzazione integrata ambientale, al fine di consentire ai soggetti interessati di prenderne opportuna visione.

Allegato 1

Parere istruttorio conclusivo

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 90 KB


Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Criteri speditivi per individuare alcune modifiche sostanziali Aia

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 241 KB


Allegato 6

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