Acque

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 2 dicembre 2015, n. 3483

Acque - Scarichi - Limiti di emissione - Tabella 3 dell'allegato 5 Parte III, Dlgs 152/2006 - Rispetto - Deroghe - Scarichi a mare - Sussistenza

I valori limite di emissione in acque superficiali previsti dall'allegato 5, Parte III del Codice ambientale (Dlgs 152/2006) non trovano applicazione per lo "scarico a mare".
Lo ricorda il Tar Puglia nella sentenza 2 dicembre 2015 n. 3483 con cui ha annullato la diffida a continuare l'esercizio di un impianto inviata dalla Provincia a una azienda per superamento dei limiti di emissione nelle acque previsti dalla Tabella 3, allegato 5 alla Parte III del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale). Per i Giudici la normativa è chiara: la nota 3 della citata Tabella esclude l'applicazione di tali limiti per lo scarico in mare, tale essendo qualificato quello dell'azienda ricorrente.
Secondo la Provincia i limiti di emissione previsti dal Codice ambientale quantomeno si devono applicare allo scarico intermedio rappresentato da un pozzetto. Non la pensano così i Giudici. Il pozzetto in questione funge da mero prelievo fiscale – uno strumento finalizzato ad assicurare che le concentrazioni dello scarico vengano rilevate prima delle miscelazioni in modo che queste ultime non influiscano sui valori rilevati in sede di misurazione – e quindi non può che seguire lo stesso regime previsto dalla legge per lo scarico finale.

Tar Puglia

Sentenza 2 dicembre 2015, n. 3483

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

Lecce — Sezione Prima

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2015, proposto da:

S. Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis);

 

contro

Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis); Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) — Puglia, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

 

per l'annullamento

della diffida prot. 21435 del 21 aprile 2015 emessa dalla Provincia di Brindisi ed avente ad oggetto "Autorizzazione integrata ambientale stabilimento S. Spa Brindisi. Inosservanza prescrizioni autorizzative, articolo 29-decies, comma 9, Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. Diffida";

ove occorra della nota Arpa Puglia Dipartimento provinciale di Brindisi in data 3 aprile 2015 ed avente ad oggetto "Provvedimento di autorizzazione integrata ambientale Regione Puglia D.D. n. 132 del 08/06/2011 come aggiornato dal D.D. n. 9 del 13 gennaio 2014 — Gestore S. A. Spa — segnalazione superamento limiti";

ove occorra della Determinazione Congiunta del Dirigente dell'Ufficio programmazione, politiche energetiche, Via e Vas e del Dirigente dell'Ufficio inquinamento e grandi impianti della Regione Puglia n. 9 del 13 gennaio 2014;

di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Brindisi e di Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) — Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori (omissis), anche in sostituzione di (omissis), (omissis), (omissis), (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

La S. Spa ha impugnato la diffida del 21 aprile 2015 indicata in epigrafe con la quale la Provincia di Brindisi, sulla base del ritenuto superamento da parte della ricorrente dei valori limite da rispettare per le acque di scarico in relazione al provvedimento di Aia rilasciato dalla Regione nel 2011 ed integrato nel 2014, ha diffidato la società a continuare l'esercizio dell'impianto in difformità dall'Aia.

La Provincia di Brindisi si è costituita in giudizio contestando il contenuto del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.

Arpa Puglia si è costituita evidenziando di essersi limitata ad effettuare le analisi sugli scarichi della S. Spa rimettendo alla Provincia ogni decisione in ordine alle sanzioni eventualmente applicabili, anche in considerazione della deroga stabilita dalla legge per gli "scarichi a mare"; quanto alla metodologia seguita nel campionamento l'ente ha dato atto di aver adottato forme di analisi più moderne rispetto a quelle "ufficiali", nell'ambito della propria discrezionalità tecnica.

Con ordinanza depositata in data 5 giugno 2015 questo Tribunale, su richiesta della ricorrente, ritenendone sussistenti i presupposti, ha accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

All'esito del giudizio, sulla base delle difese assunte dalle parti e del contenuto degli atti prodotti in giudizio, il ricorso va accolto.

Invero, come già evidenziato in sede cautelare, la censura di difetto di motivazione articolata dalla S. Spa risulta fondata, atteso che nel provvedimento impugnato la Provincia di Brindisi, dopo l'effettuazione di alcune analisi, ha contestato alla ricorrente di avere superato per alcuni parametri i limiti previsti nella Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte terza del Dlgs 152 del 2006, senza tuttavia tenere in considerazione che tali limiti, per espressa previsione normativa (nota 3 della citata Tabella 3), non trovano applicazione per lo scarico a mare, con conseguente necessità di argomentare nell'atto circa la qualificabilità o meno come tale dello scarico della S. Spa.

Peraltro, che nel caso di specie fosse necessaria una specifica motivazione in ordine a tale profilo al fine di verificare l'ambito di operatività del regime di deroga di cui alla nota 3 della Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte terza del Dlgs 152 del 2006, si evince ancor più se si tiene conto che la stessa Provincia, nei precedenti atti autorizzativi emessi in favore della ricorrente (vedi in particolare l'autorizzazione del 19 dicembre 2006 nel cui oggetto si dice espressamente: "rinnovo autorizzazione all'esercizio dello scarico in mare tramite il Canale fognatura" dei reflui dello stabilimento S. Spa), aveva sempre considerato lo scarico S. come scarico a mare, con conseguente applicabilità del relativo regime derogatorio.

Né può ritenersi fondata la tesi difensiva della Provincia secondo cui, in ogni caso, i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs 152 del 2006 troverebbero applicazione con riguardo allo scarico intermedio rappresentato dal Pozzetto P9, atteso che tale pozzetto, fungendo da mero prelievo fiscale (strumento finalizzato ad assicurare che le concentrazioni dello scarico vengano rilevate prima delle miscelazioni in modo che queste ultime non influiscano sui valori rilevati in sede di misurazione), non può che seguire lo stesso regime (anche derogatorio) previsto dalla legge per il relativo scarico finale (nel caso di specie "a mare").

Pertanto, sulla base delle ragioni appena esposte, assorbito ogni ulteriore profilo, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della diffida del 21 aprile 2015 emessa dalla Provincia di Brindisi.

Le spese di lite, attese la natura della controversia e la parziale novità delle questioni trattate, possono essere interamente compensate.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce — Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la diffida del 21 aprile 2015 emessa dalla Provincia di Brindisi.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 2 dicembre 2015.

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