Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Regolamento Commissione Ue 2015/1844/Ue

Cambiamenti climatici - Attuazione tecnica del protocollo di Kyoto dopo il 2012 - Modifica del regolamento 389/2013/Ue

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Commissione europea

Regolamento delegato 13 luglio 2015, n. 2015/1844/Ue

(Guue 15 ottobre 2015 n. L 268)

Regolamento che modifica il regolamento (Ue) n. 389/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto dopo il 2012

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/Ce, in particolare l'articolo 10, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1) La Conferenza delle parti del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo di Kyoto, ha adottato l'emendamento di Doha, che istituisce un secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto con decorrenza dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 ("l'emendamento di Doha"). L'Unione ha approvato l'emendamento di Doha con la decisione (Ue) 2015/1339 del Consiglio ("la decisione di ratifica").

(2) È opportuno che la necessaria attuazione tecnica dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto avvenga nel quadro del registro dell'Unione e dei registri nazionali del protocollo di Kyoto. È inoltre necessario garantire la coerenza con la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e con la decisione n. 406/2009/Ce del Parlamento e del Consiglio e l'attuazione coerente dei requisiti concordati a livello internazionale in materia di contabilizzazione, ottimizzare la trasparenza e garantire l'accuratezza della contabilizzazione di Aau, Rmu, Eru, Cer, tCer e lCer da parte dell'Unione e degli Stati membri, evitando, per quanto possibile, gli oneri amministrativi e i costi, compresi quelli relativi al prelievo, nonché allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi informatici.

(3) Dopo l'entrata in vigore dell'emendamento di Doha, l'Unione e gli Stati membri dovranno rilasciare, nell'ambito dei loro rispettivi registri del protocollo di Kyoto, unità di quantità assegnate (Aau) pari alle quantità loro assegnate determinate conformemente alla decisione di ratifica, aggiungendo le eventuali quantità risultanti dall'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7-bis, del protocollo di Kyoto.

(4) A seguito di un eventuale innalzamento della quantità massima di emissioni assegnata annualmente a uno Stato membro in conformità dell'articolo 10 della decisione n. 406/2009/Ce o dell'articolo 27 del regolamento (Ue) n. 525/2013, lo stesso potrebbe dover acquisire ulteriori Aau al termine del secondo periodo di impegno se si è avvalso di questa ulteriore assegnazione annuale di emissioni per coprire le proprie emissioni a norma della decisione n. 406/2009/Ce o se l'ha trasferita a un altro Stato membro. Uno Stato membro interessato può anche utilizzare la sua riserva di eccedenza del periodo precedente, di cui all'articolo 3, punto 13 ter, del regolamento (Ue) n. 525/2013, se le sue emissioni sono superiori al quantitativo assegnato. Le eventuali acquisizioni di Aau sarebbero soggette all'applicazione del prelievo sul primo trasferimento internazionale di Aau di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 525/2013. Laddove opportuno, tali situazioni possono essere considerate come incoerenze contabili nella corrispondenza tra l'attuazione della legislazione dell'Unione e le norme convenute nell'ambito del protocollo di Kyoto, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (Ue) n. 525/2013.

(5) Al termine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto dovrebbe essere istituita una procedura di compensazione per la corresponsione in Aau dell'eventuale trasferimento netto di assegnazioni annuali di emissioni conformemente alla decisione n. 406/2009/Ce.

(6) In conformità dell'articolo 11-bis della direttiva 2003/87/Ce, gli operatori di impianti fissi e gli operatori aerei possono scambiare Cer ed Eru con quote. Le Cer e le Eru scambiate e valide per il primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto potenzialmente rappresentano emissioni nell'ambito del sistema Ets dell'Ue nel secondo periodo di impegno. Poiché l'emendamento di Doha stabilisce i limiti per il riporto di Cer ed Eru dal primo al secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, è opportuno che gli Stati membri trasferiscano all'Unione un numero corrispondente di Aau valide per il primo periodo di impegno per coprire tali potenziali emissioni. Dal canto suo, l'Unione dovrebbe trasferire agli Stati membri le corrispondenti Cer ed Eru valide per il primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto ricevute dagli operatori di impianti fissi e dagli operatori aerei in cambio delle quote.

(7) Il regolamento (Ue) n. 389/2013 va pertanto modificato di conseguenza.

(8) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima, al fine di consentire l'esecuzione di trasferimenti transitori prima della fine del periodo supplementare concesso per l'adempimento degli impegni assunti nel quadro del primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 525/2013,

(9) Il presente regolamento avrà effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto, salvo per i previsti casi di trasferimenti transitori,

Ha adottato il presente regolamento::

Articolo 1

Il regolamento (Ue) n. 389/2013 è così modificato:

1) è aggiunto il seguente articolo 73-bis:

"Articolo 73-bis

Trasferimento di Cer ed Eru scambiate nel sistema Ets dell'Ue

1. L'amministratore centrale informa ciascun amministratore nazionale del quantitativo di Cer e Eru valide per il primo periodo di impegno e trasferite, a norma dell'articolo 60, dai conti di deposito dei gestori e dai conti di deposito degli operatori aerei amministrati da tale Stato membro. L'amministratore centrale aggiunge a tale quantitativo una parte delle Cer ed Eru valide per il primo periodo di impegno trasferite, a norma dell'articolo 60, dai conti di deposito dei gestori e dai conti di deposito degli operatori aerei amministrati dagli Stati membri senza registro PK nel primo periodo di impegno, in funzione dei limiti numerici dei rispettivi Stati membri per il riporto di Cer ed Eru dal primo al secondo periodo di impegno.

2. Prima della fine del periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dal primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 525/2013, l'amministratore centrale trasferisce dai conti unionali dei crediti internazionali verso ciascun registro PK nazionale un numero di Cer ed Eru valide per il primo periodo di impegno pari al numero totale determinato a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3. L'amministratore centrale provvede a che l'Eutl impedisca tutte le operazioni relative a unità trasferite a norma del paragrafo 1, fatta eccezione per:

a) la cancellazione di unità in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 525/2013;

b) il ritiro di unità in conformità dell'articolo 11 del regolamento (Ue) n. 525/2013;

c) il riporto di unità dal primo al secondo periodo di impegno in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 525/2013;

d) il trasferimento di unità all'interno di un registro PK.

4. Immediatamente dopo il trasferimento effettuato in conformità del paragrafo 2, ciascun amministratore nazionale trasferisce verso il conto di deposito pertinente della parte nel registro dell'Unione un numero di Aau pari al numero di crediti restituiti a tale Stato membro a norma del paragrafo 2.";

2) sono inseriti i seguenti articoli da 73-ter a 73-octies:

"Articolo 73-ter

Rilascio e deposito di Aau

1. Prima dell'operazione di ritiro di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'amministratore centrale:

a) rilascia nel conto delle Aau dell'Ue nel registro dell'Unione un numero di Aau pari al numero assegnato all'Unione, determinato conformemente alla decisione (Ue) 2015/1339 1 del Consiglio;

b) trasferisce immediatamente un numero di Aau pari al numero di quote generali create conformemente alla decisione 2010/634/Ue della Commissione dal conto delle Aau dell'Ue al conto di deposito delle Aau dell'Ets nel registro dell'Unione.

2. Al più tardi tre mesi dopo la chiusura del conto di adempimento Esd per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 31, ciascun amministratore nazionale:

a) rilascia nel conto di deposito della parte nel suo registro PK un numero di Aau pari al numero assegnato al rispettivo Stato membro, determinato conformemente alla decisione di ratifica;

b) trasferisce immediatamente dal conto di deposito della parte al conto di deposito delle Aau dell'Esd nel suo registro PK un numero di Aau pari al numero totale di Aea corrispondente all'assegnazione annuale di emissioni per lo Stato membro per tutti gli anni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/Ce, come determinata prima di qualsiasi modifica a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 525/2013.

3. Prima del completamento delle procedure di compensazione a norma dell'articolo 73 septies, l'amministratore centrale provvede a che l'Eutl impedisca tutte le operazioni di Aau dal conto di deposito delle Aau dell'Ets o dai conti di deposito delle Aau dell'Esd, fatta eccezione per:

a) la cancellazione o il trasferimento di un numero di Aau inferiore o pari al numero di Aea trasferite verso il conto delle soppressioni Esd conformemente all'articolo 88, paragrafo 2;

b) il ritiro, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 525/2013, di un numero di Aau pari al numero di Aea trasferite verso il conto delle soppressioni Esd a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, del presente regolamento e corrispondente al quantitativo di emissioni di gas a effetto serra inserito nel conto di adempimento Esd a norma dell'articolo 77 del presente regolamento;

c) la cancellazione o il trasferimento di un numero di Aau inferiore o pari al numero di Aea trasferite verso il conto delle soppressioni Esd a norma dell'articolo 31, paragrafo 4 ed eccedente il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra inserito nel conto di adempimento Esd a norma dell'articolo 77;

d) i trasferimenti necessari ai fini delle procedure di compensazione a norma dell'articolo 73 septies;

e) la conversione di Aau in Eru, a condizione che un numero di Aea pari al numero di Aau da convertire maggiorato del numero di Eru richiesto per soddisfare il prelievo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 525/2013 sia stato trasferito verso il conto delle soppressioni Esd a norma dell'articolo 31, paragrafo 4 del presente regolamento.

Articolo 73-quater

Trasferimento e uso di unità

1. L'amministratore centrale provvede a che l'Eutl impedisca le operazioni che comportano l'utilizzo di Cer, Eru, tCer e lCer utilizzate a norma dell'articolo 81, fatta eccezione per:

a) il trasferimento di unità dal conto di adempimento Esd nel registro dell'Unione al pertinente registro PK dello Stato membro a norma dell'articolo 31, paragrafo 3;

b) il ritiro di unità a norma dell'articolo 11 del regolamento (Ue) n. 525/2013;

c) il riporto di unità dal primo al secondo periodo di impegno in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 525/2013.

2. Dopo il completamento del riporto di unità dal primo al secondo periodo di impegno in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 525/2013, l'amministratore centrale provvede a che l'Eutl impedisca l'uso di Cer, Eru, tCer o lCer in conformità dell'articolo 81 del presente regolamento, a meno che tali unità non siano valide per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto.

Articolo 73-quinquies

Cancellazione di unità

1. Dopo il completamento del riporto di unità dal primo al secondo periodo di impegno in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 525/2013, l'amministratore centrale cancella tutte le Cer ed Eru rimanenti nel conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo.

2. Dopo il completamento del riporto di unità dal primo al secondo periodo di impegno in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 525/2013, l'amministratore centrale chiede agli amministratori nazionali di cancellare le Cer e le Eru valide per il primo periodo di impegno del protocollo di Kyoto detenute nei conti dell'Ets nel registro dell'Unione che essi amministrano oppure provvede lui stesso alla cancellazione.

Articolo 73-sexies

Ritiro di unità

Nella misura in cui le emissioni disciplinate dalla direttiva 2003/87/Ce superano il quantitativo assegnato dell'Unione determinato conformemente alla decisione di ratifica, l'amministratore centrale ritira Aau dal conto Ppsr dell'Ue.

Articolo 73-septies

Riporto nel registro dell'Unione

L'amministratore centrale riporta tutte le Aau dal conto centrale delle compensazioni dell'Ets e le Aau trasferite in conformità dell'articolo 73-bis, paragrafo 4, del presente regolamento, verso il conto Ppsr dell'Ue istituito a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 525/2013.

Articolo 73-octies

Procedure di compensazione

1. Nei sei mesi successivi alla chiusura del conto di adempimento Esd per il 2020, conformemente all'articolo 31, l'amministratore centrale calcola un valore di compensazione per ciascuno Stato membro sottraendo i trasferimenti netti di Aea dalle acquisizioni nette di Aea tra Stati membri nel periodo 2013-2020.

2. Nel caso in cui il valore di compensazione di uno Stato membro, calcolato conformemente al paragrafo 1, risulti negativo, il rispettivo amministratore nazionale trasferisce dal conto di deposito delle Aau dell'Esd al conto centrale delle compensazioni dell'Esd un numero di Aau pari al valore di compensazione.

3. Nel caso in cui il valore di compensazione di uno Stato membro, calcolato conformemente al paragrafo 1, risulti positivo, e dopo il completamento di tutti i trasferimenti di cui al paragrafo 2, l'amministratore centrale trasferisce verso il conto di deposito della parte del rispettivo Stato membro un numero di Aau pari al valore di compensazione.

4. Prima di effettuare il trasferimento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il rispettivo amministratore nazionale trasferisce un quantitativo di Aau necessario a procedere al prelievo applicato ai primi trasferimenti internazionali di Aau in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 525/2013.".

3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, si applicano a partire dalla data di pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di una comunicazione relativa all'entrata in vigore dell'emendamento di Doha al protocollo di Kyoto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2015

Allegato

Nell'allegato I del regolamento (Ue) n. 389/2013, tabella I-I, parte V. 'Conti PK nel sistema consolidato di registri europei', sono aggiunte le seguenti righe:

Tipo di conto Titolare del conto Amministratore del
conto
N. di conti di
questo tipo
Unità non Kyoto Unità di Kioto
Quote Aea Aau Cer Eru lcer/tCer Rmu/Eru da
Rmu
Quote generiche Quote del trasporto aereo
V. Conti PK nel sistema consolidato di registri europei
"Conto delle AAU dell'UE Ue Amministratore centrale 1 No No No No No No No
Conto di deposito delle AAU dell'ESD Stato membro Amministratore del registro PK Uno per registro No No No No No No No
Conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo Ue Amministratore centrale 1 No No No No No
Conto PPSR Parte del protocollo di Kyoto Amministratore del registro PK (nel registro dell'Unione: amministratore centrale) Uno per registro No No No No No No No
Conto centrale delle compensazioni dell'ESD UE Amministratore centrale No No No No No No No

Note ufficiali

1.

Decisione (Ue) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1).

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