Energia

Normativa Vigente

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Decisione Consiglio Ue 2001/469/Ce

Approvazione dell'accordo Ce/Usa 'Energy Star'

La decisione 2001/469/Ce è stata annullata dalla sentenza Corte di Giustizia Ue 12 dicembre 2002 (Guue 8 febbraio 2003 n. C 31).

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Consiglio dell'Unione europea

Decisione 14 maggio 2001, n. 2001/469/Ce

(Guce 26 giugno 2001 n. L 172)

Decisione del Consiglio del 14 maggio 2001 concernente la conclusione per conto della Comunità europea dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma e paragrafo 3, primo comma e con l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, firmato a Washington il 19 dicembre 2000, dovrebbe essere approvato.

(2) La revisione dell'attuazione è stata attribuita alla commissione tecnica istituita dall'accordo.

(3) Ciascuna Parte ha designato un ente di gestione. La Comunità ha designato la Commissione come ente di gestione. Le parti possono modificare l'accordo e gli allegati e aggiungere nuovi allegati di comune accordo.

(4) Dovrebbero essere stabilite le adeguate procedure comunitarie interne per assicurare il corretto funzionamento dell'accordo. È necessario abilitare la Commissione, assistita dal Comitato speciale designato dal Consiglio, ad apportare talune modifiche tecniche dell'accordo e a prendere talune decisioni per la sua applicazione. In tutti gli altri casi la decisione deve essere adottata secondo le normali procedure,

decide:

Articolo 1

L'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, con i suoi allegati, è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo e degli allegati è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità europea, la notificazione scritta di cui all'articolo XII, paragrafo 1 dell'accordo1 .

Articolo 3

1. La Commissione, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio, rappresenta la Comunità in seno alla commissione tecnica di cui all'articolo VI dell'accordo. Previa consultazione del comitato speciale, la Commissione provvede alle comunicazioni, alla cooperazione, al riesame dell'attuazione e alle notifiche di cui all'articolo V, paragrafo 5, all'articolo VI, paragrafi 1 e 2 e all'articolo VIII, paragrafo 4 dell'accordo.

2. In vista della preparazione della posizione della Comunità per quanto riguarda le modifiche delle specifiche e dell'elenco di apparecchiature per ufficio di cui all'allegato C dell'accordo, la Commissione tiene conto di qualsiasi parere espresso dall'European Community Energy Star Board (Ecesb) di cui agli articoli 8 e 11 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio.

3. La posizione della Comunità in merito alle decisioni che devono prendere gli enti di gestione è determinata, per quanto riguarda le modifiche da apportare alle specifiche tecniche delle apparecchiature per ufficio di cui all'allegato C dell'accordo, dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità relativa alle decisioni che gli enti di gestione o le Parti dovranno adottare è determinata dal Consiglio su proposta della Commissione in conformità dell'articolo 300 del trattato.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2001.

 

Note ufficiali

1. La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte di Giustizia Ue 12 dicembre 2002, causa C-281/01 Accordi internazionali - Competenza della Comunità - Fondamento normativo - Articoli 133 Ce e 175, n. 1, Ce - Accordo Energy Star - Etichettatura - Uso efficiente delle apparecchiature per ufficio

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