Rifiuti

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 24 giugno 2015

(Gu 11 settembre 2015 n. 211)

Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

 

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministero dello sviluppo economico e

Il Ministro della salute

Vista la direttiva 1999/31/Ce del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti e, in particolare, l'allegato II;

Vista la decisione 2003/33/Ce del Consiglio del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/Ce;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'articolo 7, comma 5 che demanda ad un apposito decreto la definizione dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti;

Visto il regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti, e successive modificazioni;

Considerato che sono intervenute modifiche per quanto riguarda le metodiche analitiche relative ai rifiuti, con particolare riferimento alla Norma Uni 10802;

Considerato altresì che il decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 ha abrogato l'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1° dicembre 2010, n. 281;

Visto il regolamento 1357/2014/Ue del 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

Vista la decisione della Commissione 2014/955/Ue del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che nella seduta del 25 settembre 2014 ha espresso parere favorevole sottolineando tuttavia: "l'importanza di recepire nello schema di decreto solo i contenuti della decisione del Consiglio 2003/33/Ce e valutando l'inopportunità, anche sotto il profilo degli impatti economici, dell'anticipazione del recepimento dei contenuti della nuova proposta di decisione sul tema, in esame in Commissione europea e su cui il Parlamento europeo ha posto importanti veti, espressi da apposite mozioni";

Decreta:

Articolo 1

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1° dicembre 2010, n. 281, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 3, le parole "nelle more dell'emanazione della norma relativa al test di cessione a lungo termine" sono eliminate;

b) all'articolo 5, tabella 1, il rigo contenente "10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)" è eliminato;

c) all'articolo 5, tabella 3, nota (*) sono eliminate le parole "Tale parametro si riferisce alle sostanze chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con l'esclusione quindi di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti.";

d) all'articolo 6, comma 4, le parole "(ad esempio, sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati)" sono sostituite dalle seguenti: "(cioé rifiuti che, sottoposti a trattamento preliminare, ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione, presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica)";

e) all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera d) è inserita la lettera d-bis): "d-bis) sottoposti a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata stabilità fisica e capacità di carico. Per tale valutazione è possibile riferirsi ai criteri di accettazione Wac dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Regno Unito;";

f) all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera d) è inserita la lettera: "d-ter) sono sottoposti alla valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo i metodi Cen/Ts 14429 o Cen/Ts 14997.";

g) all'articolo 6, nella nota (*) della tabella 5, lettera a., le parole "e fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica" sono sostituite dalle seguenti ", fanghi delle fosse settiche (200304) e rifiuti dal trattamento biologico individuati dal codice 190501, purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica, quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti individuati come BAT per i rifiuti a matrice organica dal Dm 29 gennaio 2007";

h) all'articolo 6, nella nota (*) della tabella 5, lettera f., sono eliminate le parole "e dal trattamento biologico, individuati dal codice 190501";

i) all'articolo 6, nella nota (*) della tabella 5, lettera g., le parole "Rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606" sono sostituite dalle seguenti "Rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti, individuati dai codici 190501, 190503, 190604 e 190606";

j) all'articolo 6, nella nota (***) della tabella 5, dopo le parole "precedente nota (*)." sono aggiunte le seguenti parole: "Resta inteso che i parametri solfati e cloruri o, in alternativa il parametro TDS, dovranno essere verificati";

k) all'articolo 7, comma 2, nell'ultimo periodo dopo le parole "A titolo esemplificativo i parametri derogabili sono Doc" la parola ", Toc" è eliminata;

l) all'articolo 8, comma 1 dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera f-bis): "f-bis) per la valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi i rifiuti sono sottoposti a test di cessione secondo i metodi Cen/Ts 14997 o Cen/Ts 14429.";

m) l'allegato 3 è sostituito dal seguente:

"Allegato 3

Campionamento e analisi dei rifiuti

Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità.

Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso un controllo periodico indipendente.

1. Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano biodegradabile

Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto della composizione merceologica, secondo il metodo di campionamento ed analisi Irsa, Cnr, Norma CII-Uni 9246.

2. Analisi degli eluati e dei rifiuti

Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma Uni 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati" e alle norme Uni En 14899 e Uni En 15002.

Le prove di eluizione per la verifica dei parametri previsti dalle tabelle 2, 5, 5a e 6 del presente decreto sono effettuate secondo le metodiche per i rifiuti monolitici e granulari di cui alla Norma Uni 10802.

La valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi (Anc), è effettuata secondo le metodiche Cen/Ts 14997 o Cen/Ts 14429.

La determinazione degli analiti negli eluati è effettuata secondo quanto previsto dalla norma Uni 10802. Per la determinazione del Doc si applica la norma Uni En 1484. I risultati delle analisi degli eluati sono espressi in mg/l; per i rifiuti granulari, per i quali si applica un rapporto liquido/solido di 10 l/kg di sostanza secca, tale valore di concentrazione, effettuando i test di cessione secondo le metodiche di cui alla Norma Uni 10802, equivale al risultato espresso in mg/kg di sostanza secca diviso per un fattore 10.

La determinazione del contenuto di oli minerali nella gamma C10-C40 è effettuata secondo la norma Uni En 14039.

Per la digestione dei rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi indicati dalle norme Uni En 13656 e Uni En 13657.

La determinazione del Toc nel rifiuto tal quale è effettuata secondo la norma Uni En 13137.

Il calcolo della sostanza secca è effettuato secondo la norma Uni En 14346.

Per determinare se un rifiuto si trova nello stato solido o liquido si applica il procedimento riportato nella norma Uni 10802.

La determinazione dei Pcb deve essere effettuata sui seguenti congeneri: congeneri significativi da un punto di vista igienico-sanitario: 28, 52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, 187;

congeneri individuati dall'Oms come "dioxin like": 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189.

Le determinazioni analitiche di ulteriori parametri non specificatamente indicati dalle norme sopra riportate devono essere effettuate secondo metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.

3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto

Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto le analisi devono essere integrate come segue.

3.1 Analisi del rifiuto

Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, comma 6, lettera c), il contenuto di amianto in peso deve essere determinato analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal Dm 6 settembre 1994 del Ministro della sanità, la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridotta dall'effetto diluizione della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale.

La densità apparente è determinata secondo le normali procedure di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica strumentazione (bilancia idrostatica, picnometro). La densità assoluta è determinata come media pesata delle densità assolute dei singoli componenti utilizzati nelle operazioni di trattamento dei rifiuti contenenti amianto e presenti nel materiale finale. La densità relativa è calcolata come rapporto tra la densità apparente e la densità assoluta.

L'indice di rilascio I.R. è definito come:

I.R. = frazione ponderale di amianto/densità relativa (essendo la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100).

L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato, dopo che esso ha acquisito le caratteristiche di compattezza e solidità.

La prova deve essere eseguita su campioni, privi di qualsiasi contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg.

La valutazione dell'indice di rilascio deve essere eseguita secondo le modalità indicate nel piano di sorveglianza e controllo.

3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto

Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di fase (Mofc); per la valutazione dei risultati delle analisi si deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati nel Dm 6 settembre 1994 del Ministro della sanità".

 

Il presente decreto sarà sottoposto al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2015

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