Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

Il provvedimento è di base mostrato come risultante dalle ultime modifiche ed abrogazioni GIÀ ENTRATE IN VIGORE. Per cambiare visualizzazione utilizzare gli strumenti qui disponibili:



  Evidenzia modifiche:

print

Legge 29 luglio 2015, n. 115

Adempimento    degli    obblighi    derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea - Legge europea 2014 - Disposizioni in materia di Sicurezza sul lavoro - Imballaggi - Energia - Flora e fauna

Parole chiave Parole chiave: Disposizioni trasversali/Aua | Imballaggi | Sicurezza sul lavoro | Energia | Flora / Fauna | Stoccaggio | Mercato / Commercio | Petrolio

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 24/04/2024

Parlamento italiano

Legge 29 luglio 2015, n. 115

(Gu 3 agosto 2015 n. 178)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci

Articolo 1

Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Caso Eu Pilot 6868/14/Entr

(omissis)

Articolo 2

Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso Eu Pilot 3799/12/Trade

1. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

Capo II

Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Articolo 3

Modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi. Caso Eu Pilot 5301/13/Cnct

(omissis)

Articolo 4

Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso Eu Pilot 3473/12/Inso

(omissis)

Articolo 5

Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/4020

1. Al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato n. 10";

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso.

2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche";

b) all'allegato n. 10:

1) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi:

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:

1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;

5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale;

b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:

1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;

5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;

c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:

1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;

2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;

d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite:

1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;

2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;

3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro";

2) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Articolo 1-bis (Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre). — 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:

a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro;

b) su un territorio avente più di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro;

c) su un territorio avente più di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro;

d) su un territorio avente più di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro;

e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro;

f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro;

g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro";

3) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Articolo 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio). — 1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:

a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;

b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;

c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;

d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz".

Articolo 6

Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/Cee, come modificata dalla direttiva 2007/65/Ce e codificata dalla direttiva 2010/13/Ue. Caso Eu Pilot 1890/11/Inso

(omissis)

Articolo 7

Disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi degli agenti di brevetto. Procedura di infrazione n. 2014/4139

(omissis)

Articolo 8

Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003

Il comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

"22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori".

Articolo 9

Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti "tutto compreso". Procedura di infrazione n. 2012/4094

(omissis)

Capo III

Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza

Articolo 10

Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. Procedura di infrazione n. 2014/2235

(omissis)

Capo IV

Disposizioni in materia di trasporti

Articolo 11

Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso Eu Pilot 7070/14/Move

(omissis)

Capo V

Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato

Articolo 12

Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci di valore modesto. Procedura di infrazione n. 2012/2088

(omissis)

Articolo 13

Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune operazioni intra-Ue. Caso Eu Pilot 6286/14/Taxu

(omissis)

Articolo 14

Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1º gennaio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.";

2) il comma 4 è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2017 1° luglio 2017;

b) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

"Articolo 52

Registro nazionale degli aiuti di Stato

1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;

b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (Ue) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;

d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.

5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (Ue) n. 1407/2013. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

7. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno".

2. Le informazioni contenute nel Registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che, a decorrere dall'anno 2015, è predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di illustrare le caratteristiche e l'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, per una valutazione dei provvedimenti in questione e per fornire, in forma articolata, elementi di monitoraggio. Il Ministero dello sviluppo economico individua con proprio provvedimento le ulteriori informazioni utili alla predisposizione della relazione di cui al presente comma, che devono essere inserite nel Registro dai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese.

Articolo 15

Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i servizi di interesse economico generale

1. Dopo l'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è inserito il seguente:

"Articolo 45-bis

Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i servizi di interesse economico generale)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province e i Comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le relazioni di rispettiva competenza sulla base dei predetti dati. Le relazioni sono trasmesse al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1 da presentare alla Commissione europea.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2".

2. L'articolo 47 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è abrogato.

Articolo 16

Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso Eu Pilot 6155/14/Empl

1. La lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

"g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X".

Articolo 17

Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/Ce sul lavoro marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, è sostituita dalla seguente:

"e) "armatore": il proprietario dell'unità o della nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighidell'armatore".

2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Articolo 5-bis

Lavori vietati ai minori

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.

2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.

3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2";

b) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

"Articolo 38-bis

Sanzioni per l'adibizione dei minori ai lavori vietati

1. Chiunque adibisce i minori ai lavori vietati, individuati con il decreto previsto dall'articolo 5-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582".

Articolo 18

Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali — Procedura di infrazione n. 2014/4168

(omissis)

Capo VII

Disposizioni in materia di salute pubblica e sicurezza alimentare

Articolo 19

Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/Ue, che modifica la direttiva 64/432/Cee per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri

(omissis)

Articolo 20

Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati. Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/Ce — Caso Eu-Pilot 3972/12/Snco

(omissis)

Capo VIII

Disposizioni in materia ambientale

Articolo 21

Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/Ce da impianti della cui autorizzazione siano titolari le Province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Ispra. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle Regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresi' compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività".

2. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati.

Articolo 22

Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Caso Eu Pilot 5391/13/Envi

1. La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

"cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero".

Articolo 23

Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n. 2014/2123

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217:

1) al comma 2, le parole: "imballaggi immessi sul mercato nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea" e le parole: ", a qualsiasi titolo" sono sostituite dalle seguenti: "o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio";

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/Ce e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo, è garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/Ce";

b) all'articolo 218, comma 1:

1) alla lettera o), le parole: "biogas con recupero energetico" sono sostituite dalla seguente: "metano";

2) alla lettera z), le parole: "soggetti interessati" sono sostituite dalla seguente: "soggetti";

c) all'articolo 226, comma 3:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/Cee e riportati nell'allegato F alla parte quarta del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e, in mancanza di queste, agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione.";

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In mancanza delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 94/62/Ce nonché quelli di cui all'allegato F alla parte quarta del presente decreto si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/Ce.";

d) all'allegato E alla parte quarta, al numero 1), dopo le parole: "e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio" sono inserite le seguenti: "; entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i".

Articolo 24

Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio — Caso Eu-Pilot 7334/15/Clim

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 30";

b) all'articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le attività comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di sperimentazione e il monitoraggio relativo all'iniezione di CO2 ";

c) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, può prescrivere in qualsiasi momento provvedimenti correttivi necessari nonché provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore è tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p)";

d) all'articolo 29, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le modalità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali è negato l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano più Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviano consultazioni al fine di garantire un'applicazione coerente del presente decreto";

e) all'articolo 30, comma 1, le parole: "promuovono la stipula di accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "promuovono la stipulazione di accordi specifici con Stati membri dell'Unione europea".

Capo IX

Disposizioni in materia di energia

Articolo 25

Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 5 dell'articolo 5, dopo la parola: "nazionale" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8";

b) al comma 7 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8".

Articolo 26

Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione n. 2014/2286

1. Al decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure di cui all'articolo 16.";

b) all'articolo 16:

1) il comma 1 è abrogato; di conseguenza perde efficacia il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 febbraio 2013, n. 65;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Gestore trasmette annualmente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione";

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8, senza pregiudizio delle competenze dell'autorità di regolazione per quanto riguarda il piano decennale di sviluppo della rete";

4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (Ce) n. 715/2009. Se insorgono dubbi sulla coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo, l'Autorità consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete";

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete";

6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a esso imputabili, non realizzi un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare l'investimento medesimo entro un termine definito, purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete";

7) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le modalità di valutazione dei piani decennali di sviluppo della rete, di cui al presente articolo, si applicano anche ai piani in corso di valutazione";

c) all'articolo 32, comma 1, le parole: ", sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico," sono soppresse;

d) all'articolo 37, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati";

e) all'articolo 43, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva 2009/72/Ce e della direttiva 2009/73/Ce, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore";

f) all'articolo 45:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio";

2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. In caso di violazione persistente da parte del Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della direttiva 2009/73/Ce, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del Gestore".

Capo X

Disposizioni in materia di protezione civile

Articolo 27

Capacità europea di risposta emergenziale

(omissis)

Capo XI

Altre disposizioni

Articolo 28

Introduzione dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234

1. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Articolo 41-bis

Fondo per il recepimento della normativa europea

1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Articolo 29

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"9-bis. Il Segretario del Ciae è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, tra persone di elevata professionalità e di comprovata esperienza";

b) all'articolo 31, comma 1, le parole: "due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi";

c) all'articolo 36:

1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: "Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le Regioni e per le Province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione o Provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute";

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo XII

Disposizione finale

Articolo 30

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 18 e 28, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 29 luglio 2015

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598