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Sentenza Tar Lazio 28 maggio 2015, n. 440

Elettrosmog – Installazione impianti telefonia – Competenza statale ex articolo 8 legge 36/2001 – Sussistenza

Il Comune non può introdurre, attraverso regolamento comunale, un divieto generalizzato di installazione di impianti di telefonia mobile.
Il Tar del Lazio con sentenza 28 maggio 2015, n. 440 ha ribadito che ai sensi dell’articolo 87 Dlgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), i Comuni non hanno facoltà di introdurre misure e divieti che mirino alla tutela tout court dai rischi dell’elettromagnetismo. Infatti, questa attribuzione, ex articolo 8 legge 36/2001, rientra nelle competenze statali e non comunali. I Comuni possono individuare i siti non idonei o sensibili, senza però vincolare intere zone di un territorio.
Nel caso di specie, i Giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato da una compagnia telefonica volto a dichiarare illegittimo il provvedimento comunale che negava, in modo generalizzato, la possibilità di diffondere sul territorio il servizio pubblico di telefonia mobile.

Tar Lazio

Sentenza 28 maggio 2015, n. 440

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 511 del 2014, proposto da:

(omissis)

contro

Comune di Terracina

per l'annullamento

previa sospensiva,

del provvedimento

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

1) Con ricorso notificato il 5 luglio 2014 e depositato il successivo giorno 18, la società (omissis) ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Comune di Terracina ha disposto l’annullamento dell’assenso formatosi sulla istanza, presentata dalla ricorrente in data 9 luglio 2012, per la realizzazione di una stazione radio base per servizi di telefonia cellulare sita nella frazione di Borgo Hermada viale Cesare Battisti snc.

2) Espone la ricorrente di avere presentato l’istanza in argomento ai sensi dell’articolo 87 Dlgs 253/2003 per l’installazione, in un luogo situato all’interno di area della (omissis) già recintata, di una stazione radio base composta da un palo flagiato di circa mt. 26 complessivi con struttura di fondazione, da antenne posizionate sul nuovo palo e da una nuova rastrelliera portacavi.

Con comunicazione del 15 febbraio 2013, il Comune di Terracina ha adottato provvedimento di rigetto dell’istanza, successivamente annullato con sentenza di questa Sezione n. 298 del 16 gennaio 2014 in ragione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla medesima.

3) Con l’impugnato provvedimento, l’Amministrazione ha annullato il silenzio assenso con la motivazione che il sito non rientra tra le aree preferenziali provvisorie e dei siti sensibili e comunali del Praett (Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali e che sussiste l’interesse pubblico a una corretta, uniforme e disciplinata installazione di siffatti impianti tecnologici così come rilevato dal suddetto Praett.

4) Tanto premesso, a sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione degli articoli. 3 e 97 Costituzione e dei principi del buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione. Violazione degli articoli 3, 7 e 21 octies legge 241/1990. Sviamento di potere e ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione.

L’Amministrazione giustifica il provvedimento impugnato con il richiamo a un non meglio precisato interesse pubblico per una corretta, uniforme e disciplinata installazione di siffatti impianti tecnologici, utilizzando una clausola di stile che non specifica in concreto le ragioni di pubblico interesse sottese a siffatto provvedimento.

La circostanza che il sito in questione non rientra nelle aree individuate nel Praett non identifica alcun interesse pubblico all’annullamento in autotutela del provvedimento tacito abilitativo considerato che l’opera rispetta i limiti di esposizione elettromagnetica previsti dal Dpcm 8 luglio 2003.

Né vi è stata da parte del Comune alcuna valutazione circa gli interessi della Telecom alla realizzazione della infrastruttura.

II) Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione e dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’agire amministrativo. Violazione degli articoli 4, 5 e 8 legge 36/2001 e dell’articolo 87 Dlgs. 259/2003. Illegittimità derivata dell’annullamento in autotutela per illegittimità del Regolamento comunale degli impianti e del Praett. Eccesso di potere.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, per la realizzazione dell’intervento in argomento non è necessaria la preventiva localizzazione dell’area interessata nel PRAEET in quanto nel caso di specie la ricorrente ha previsto l’impianto presso una centrale di telecomunicazione già esistente e di proprietà esclusiva su cui il Comune ha già autorizzato l’installazione di impianti di comunicazione.

5) Con atto depositato l’8 settembre 2014, si è costituito in giudizio il Comune di Terracina deducendo l’infondatezza del ricorso.

6) Con ordinanza n. 225 dell’11 settembre 2014 la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

7) Alla pubblica udienza del 7 maggio 2015, la causa è stata riservata per la decisione.

8) Il ricorso è fondato.

9) Il Comune di Terracina ha annullato il silenzio assenso formatosi sulla istanza presentata dalla Telecom ai sensi dell’articolo 87 Dlgs per l’installazione di una stazione radio base per i servizi di telefonia cellulare con la (sola) motivazione che il sito individuato dalla ricorrente non rientra nelle aree preferenziali provvisorie e dei siti sensibili e comunali del Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali.

10) Ciò premesso, osserva il Collegio che il Regolamento succitato, nell’individuare un criterio preferenziale di allocazione delle antenne telefoniche individuando aree preferenziali e siti sensibili, pone dei divieti generalizzati preclusivi al rilascio delle autorizzazioni in argomento su vaste aree del territorio comunale, in contrasto con il principio ormai consolidato in materia secondo il quale “Ai sensi dell'articolo 87, codice delle comunicazioni elettroniche approvato con d.lg. 1 agosto 2003 n. 259, il Comune non ha alcuna potestà di introdurre un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base, né di introdurre misure che, pur essendo di natura tipicamente urbanistica (distanze, altezze, quote, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell'elettromagnetismo che, ai sensi dell'articolo 8, l. 22 febbraio 2001 n. 36, rientra nelle esclusive attribuzioni statali, non già in quelle comunali; di conseguenza la localizzazione degli impianti nelle sole zone in cui il Regolamento li consente si pone in contrasto non solo con l'esigenza di permettere la copertura del servizio di telefonia mobile sull'intero territorio comunale ma anche con la loro natura di infrastrutture primarie e impianti di interesse generale, posti al servizio della comunità e quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica” (ex multis Tar Molise 7 aprile 2011 n. 176);

Anche la Sezione di recente ha avuto occasione di ribadire che “È illegittimo il regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per radiotelecomunicazione nella parte in cui limita, in modo generalizzato, l'istallazione degli impianti di telefonia mobile, tale da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del relativo servizio pubblico; ai comuni è infatti consentito, ai sensi dell'articolo 8 comma 6, l. n. 22 febbraio 2001 n. 36, soltanto individuare i siti non idonei o sensibili senza però vincolare intere zone del territorio comunale; inoltre l'articolo 86 comma 3, d. lg. 1° agosto 2003 n. 259 ha equiparato le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni alle opere di urbanizzazione primaria, evidenziando ulteriormente il principio della necessaria capillarità della localizzazione di detti impianti” (Tar Lazio Latina 16 maggio 2013 n. 428).

11) Il provvedimento impugnato, quindi, è illegittimo siccome sostenuto dall’unica motivazione della non inclusione della stazione radio base in una delle aree preferenziali individuate dal Piano.

Inoltre, l’Amministrazione non ha tenuto conto, come invece avrebbe dovuto, che il sito individuato per l’installazione della stazione è già destinato a tale uso in quanto ubicato in area nella disponibilità della Telecom e che l’Arpa Lazio con atto del 10 luglio 2012 ha rilasciato parere favorevole in ordine al rispetto dei limiti di esposizione siccome fissati dal Dpcm 8 luglio 2003.

12) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

13) Le spese seguono la soccombenza.

 

 

PQM

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso Rg 511/14 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Terracina alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015.

 

Depositata in segreteria il 28 maggio 2015.

 

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