Dm Sviluppo economico 11 maggio 2015
Metodologia da applicare per rilevare i dati necessari a misurare il raggiungimento degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili di energia - Burden sharing
Ultima versione disponibile al 04/10/2024
Ministero dello sviluppo economico
Decreto 11 maggio 2015
(So n. 24 alla Gu 29 maggio 2015 n. 123)
Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali, in attuazione dell'articolo 40, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
Il Ministro dello sviluppo economico
di concerto con
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (di seguito decreto legislativo n. 28 del 2011) ed in particolare l'articolo 40, comma 5, che prevede che entro il 31 dicembre 2012, sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per gli aspetti inerenti alle biomasse, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva la metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale (di seguito Sistan) è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in attuazione dell'articolo 2, commi 167 e 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il medesimo articolo 40 che:
al comma 1 prevede che nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad integrare il sistema statistico in materia di energia;
al comma 2 prevede che, per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei servizi energetici — Gse Spa (di seguito Gse) tenuto conto delle norme stabilite in ambito Sistan e dall'Ufficio Statistico dell'Unione europea (di seguito Eurostat) organizza e gestisce un sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a rilevare i dati necessari per misurare lo stato di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in ambito nazionale e stimare il grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi in ciascuna Regione e Provincia autonoma e che permetta inoltre di stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
Visto l'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il quale prevede che il raggiungimento dei sopra citati obiettivi di ciascuna Regione e la disponibilità effettiva di energia che può essere oggetto di trasferimento, ovvero compensazione statistica, sono misurati applicando la metodologia di cui all'articolo 40, comma 5, del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2012, pubblicato nella Gu n. 37 del 14 febbraio 2012, So n. 28 (di seguito decreto 14 gennaio 2012) recante "Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili" (di seguito metodologia nazionale) emanato ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, pubblicato nella Gu n. 78 del 2 aprile 2012 (di seguito decreto 15 marzo 2012) recante "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome (c.d. decreto Burden Sharing)" ed in particolare:
la Tabella A, di cui all'articolo 3, comma 2, che riporta gli obiettivi intermedi e finali di consumo di energia da fonti rinnovabili per ciascuna Regione e Provincia autonoma;
l'articolo 5, comma 1, che stabilisce che, dopo l'approvazione delle metodologie di cui all'articolo 40, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, il Ministero dello sviluppo economico provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla verifica per ciascuna Regione e Provincia autonoma della quota del consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili, riferita all'anno precedente;
l'articolo 5, commi 5 e 6, che istituisce un osservatorio (di seguito, osservatorio burden sharing) con la rappresentanza di Amministrazioni centrali e regionali, cui sono assegnati compiti di analisi, proposta, consultazione e confronto tecnico sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi regionali nonché di supporto e di scambio di buone pratiche in particolare finalizzate al contenimento dei consumi finali nell'ambito delle politiche territoriali;
l'articolo 5, comma 7, che prevede che il predetto osservatorio si avvalga degli strumenti statistici sviluppati dal Gse nonché dalle Regioni e Province autonome e propone eventuali miglioramenti della metodologia di cui al presente decreto;
Visto il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia (di seguito Pan) adottato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/Ce e trasmesso alla Commissione europea il 31 luglio 2010, che definisce gli obiettivi nazionali e le misure al 2020, anche di carattere intermedio, per contenere i consumi finali e sviluppare quelli di energia da fonti rinnovabili, nel settore elettrico, termico e dei trasporti, quantificando anche la quota conseguibile attraverso mezzi diversi dalla produzione nazionale, quali l'importazione di energia da altri Paesi;
Visto il regolamento (Ce) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed in particolare le modalità per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili indicate all'articolo 5;
Visto l'Energy Statistics Manual predisposto dall'International Energy Agency — IEA e da Eurostat, in particolare nelle sezioni dedicate alle classificazioni degli impianti e delle fonti nonché i documenti e manuali di accompagnamento per la predisposizione dei questionari da parte dei Paesi membri;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e, in particolare, gli articoli 7 e 11 che prevedono per i soggetti pubblici e privati l'obbligo di fornire i dati statistici rilevanti per il Piano statistico nazionale (Psn) e stabiliscono le corrispondenti sanzioni amministrative e pecuniarie in caso di violazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e, in particolare, l'allegato A.3 recante "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale";
Vista la delibera 17 marzo 2010 dell'Istituto nazionale di statistica (di seguito Istat), pubblicata nella Gu del 13 ottobre 2010, n. 240 recante "Adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali" (Direttiva n. 10/Comstat);
Viste le "Linee guida metodologiche per rilevazioni statistiche" emanate dall'Istat nel 2000 che, tra l'altro, individuano le caratteristiche qualitative dell'informazione statistica;
Considerato che per il settore dell'energia elettrica il sistema di rilevazione e monitoraggio statistico è ormai sviluppato e consolidato e consente di rispondere adeguatamente ai flussi informativi a livello nazionale e a livello regionale richiesti dalla citata direttiva 2009/28/Ce;
Considerato che per i settori termico e dei trasporti le informazioni statistiche non sono disponibili col medesimo grado di approfondimento del settore elettrico e che pertanto si rende necessaria un'implementazione del sistema nonché lo sviluppo di specifiche metodologie di calcolo;
Vista la proposta di metodologia predisposta dal Gse in cui sono individuati i dati puntuali da rilevare per descrivere e monitorare il consumo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore del calore e dei trasporti, utili per la costruzione degli indicatori-obiettivo e per il monitoraggio statistico dei consumi delle singole fonti;
Visto il sistema informativo di monitoraggio statistico, messo a punto dal Gse, denominato — Sistema italiano per il monitoraggio delle energie rinnovabili (Simeri) — nel quale confluiscono i dati necessari alla verifica del raggiungimento dei risultati di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili;
Ritenuto che la suddetta metodologia è corrispondente alle finalità indicate dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e assicura:
il monitoraggio degli obiettivi nazionali, intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti, coperti da fonti energetiche rinnovabili;
la possibilità di ottenere, nel tempo, la coerenza tra il monitoraggio e il bilancio energetico nazionale;
la disponibilità dei dati necessari alla predisposizione delle relazioni di cui all'articolo 22 della citata direttiva 2009/28/Ce;
Considerato inoltre che, in attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 28 del 2011, il Gse procederà a integrare il sistema informativo di monitoraggio statistico con i seguenti ulteriori elementi:
il monitoraggio di eventuali progetti comuni e trasferimenti statistici realizzati con altri Stati membri ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera d), e articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonché quelli relativi ai progetti comuni con Paesi terzi, di cui articolo 36, comma 1, lettera c) del medesimo decreto;
la stima a livello nazionale della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra risultante dalla diffusione delle fonti rinnovabili e dall'efficienza energetica;
la stima delle ricadute industriali ed occupazionali connesse con la diffusione delle fonti rinnovabili e con la promozione dell'efficienza energetica;
Ritenuto che il monitoraggio nazionale costituisce anche il riferimento per lo sviluppo del sistema di monitoraggio degli obiettivi regionali, intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi di energia coperti da fonti energetiche rinnovabili, stabiliti in attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 26 febbraio 2015;
Decreta:
Articolo 1
Oggetto
1. In attuazione dell'articolo 40, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto delle finalità di cui al medesimo articolo 40, commi 1 e 2, è approvata la metodologia di monitoraggio (di seguito, metodologia regionale) riportata nell'allegato I che forma parte integrante del presente decreto. La metodologia regionale è applicata, nell'ambito del Sistan in materia di energia, per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali in termini di quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili, definiti nella Tabella A di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto 15 marzo 2012 e successivi aggiornamenti.
Articolo 2
Applicazione della metodologia regionale
1. Ai fini del monitoraggio e della verifica del raggiungimento, da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma, degli obiettivi di consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 5 del decreto 15 marzo 2012 e, tenendo conto dell'articolo 2 del medesimo decreto:
i. il Gse calcola, su base annuale, il valore dei consumi regionali di energia da fonti rinnovabili, nonché dalla frazione rinnovabile e non rinnovabile dei rifiuti, articolati nei singoli componenti che concorrono alla determinazione degli obiettivi regionali;
ii. l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito, Enea) calcola, su base annuale, il valore dei consumi regionali da fonti non rinnovabili articolati nei singoli componenti che concorrono alla determinazione degli obiettivi regionali.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto 14 gennaio 2012, per il monitoraggio relativo al settore elettrico il Gse e l'Enea utilizzano i dati statistici di Terna Spa (di seguito, Terna) preventivamente integrati con i dati rilevati dal Gse sugli impianti fotovoltaici e su tutti gli altri impianti di potenza inferiore a 200 kW. Per la parte relativa all'energia elettrica da fonti rinnovabili, il Gse applica ai dati Terna le specifiche procedure di contabilizzazione previste dalla direttiva 2009/28/Ce.
3. Ogni anno, il Gse, acquisiti dall'Enea i dati di cui al comma 1, lettera ii, opportunamente integrati con quelli in suo possesso e tenuto conto dell'articolo 2 del decreto 15 marzo 2012, stima, secondo le modalità indicate nell'allegato I ed i tempi di cui all'articolo 6, comma 1, il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali in termini di quota di consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili e ne trasmette gli esiti alle Regioni interessate.
4. Nell'applicazione della metodologia regionale, il Gse e l'Enea tengono in considerazione le modifiche di dispositivi europei sulle statistiche energetiche e la disponibilità di nuove fonti statistiche anche su base regionale che consentano un miglioramento della qualità del monitoraggio.
5. In coerenza con l'articolo 5, comma 7, del decreto 15 marzo 2012, laddove si rendano disponibili ulteriori informazioni, utili ai fini del monitoraggio degli obiettivi regionali, l'osservatorio per il burden sharing, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto 15 marzo 2012, propone eventuali miglioramenti della metodologia.
6. Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi del Gse, sulla base delle risultanze dell'indagine Istat IST 02514 "Indagine sui consumi energetici delle famiglie", elabora, e se del caso, trasmette alla Commissione europea una proposta di aggiornamento delle ore di funzionamento annuo delle pompe di calore di cui alla decisione della Commissione Ue 2013/114/Ue con particolare riguardo alle ore annue di funzionamento delle pompe di calore reversibili nelle zone climatiche più calde, in forza del punto 3.10 della Decisione medesima. In caso di condivisione da parte della Commissione, il predetto numero di ore è utilizzato ai fini della predisposizione delle statistiche nazionali e regionali.
Articolo 3
Coerenza tra la metodologia nazionale e la metodologia regionale
1. Il Gse e l'Enea, ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, applicano la metodologia regionale assicurando coerenza tra i risultati complessivi così ottenuti e quelli derivanti dall'applicazione della metodologia nazionale. La coerenza fra la sommatoria dei dati relativi alle Regioni e alle Province autonome e i corrispondenti valori nazionali è verificata annualmente per i singoli componenti degli obiettivi oggetto di rilevazione e monitoraggio e per l'ammontare complessivo. In caso di mancata coerenza, gli esiti sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico per le eventuali azioni correttive.
Articolo 4
Utilizzo nella metodologia di statistiche di provenienza regionale
1. Con riferimento ad un determinato anno di monitoraggio, qualora le Regioni o le Province autonome dispongano di statistiche sui componenti dei loro consumi energetici, prodotte conformemente ai requisiti di qualità delle statistiche Sistan e rese disponibili nei tempi e secondo le modalità stabilite nell'allegato 1, e tali statistiche regionali differiscono di almeno dieci punti percentuali rispetto al corrispondente valore stimato con la metodologia regionale riportata nell'allegato I, il Gse ovvero l'Enea comunicano la circostanza al Ministero dello sviluppo economico.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi dell'osservatorio burden sharing, integrato con rappresentanti della Regione o della Provincia autonoma cui le statistiche sono riferite, del Gse e dell'Enea, individua, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4, quale delle statistiche proposte debba essere utilizzata per il monitoraggio regionale.
3. Per l'istruttoria di cui al comma 2, se le statistiche regionali sono ottenute mediante indagini campionarie, l'individuazione della statistica da utilizzare avviene nel rispetto dei seguenti criteri, ordinati in modo gerarchico:
a. maggiore rappresentatività del campione rispetto alla popolazione di riferimento;
b. maggiore numerosità del campione rispetto alla popolazione di riferimento;
c. maggiore tempestività dell'indagine rispetto all'anno di monitoraggio;
d. maggiore livello di pertinenza, chiarezza e completezza dei questionari utilizzati per l'indagine, da intendersi in termini di minimizzazione, per i rispondenti, del rischio di errata comprensione del comportamento da descrivere e/o del dato da fornire.
4. Per l'istruttoria di cui al comma 2, se le statistiche regionali sono ottenute mediante analisi ed elaborazione di documentazione amministrativa, l'individuazione della statistica da utilizzare avviene nel rispetto dei seguenti criteri, ordinati in modo gerarchico:
a. maggiore livello di pertinenza delle informazioni desumibili dalla documentazione rispetto alla grandezza oggetto di monitoraggio;
b. maggiore numerosità delle informazioni desumibili dalla documentazione in merito alla grandezza oggetto di monitoraggio;
c. maggiore tempestività della data della documentazione rispetto all'anno di monitoraggio.
5. Nel caso in cui venga scelta la statistica della Regione o della Provincia autonoma, il Gse e l'Enea utilizzano i relativi dati nella metodologia regionale, nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti, per ciascun componente, nelle schede di cui all'allegato I.
Articolo 5
Obbligo di trasmissione dati
1. I soggetti pubblici e, su richiesta del Gse e dell'Enea, i soggetti privati, titolari di informazioni utili all'applicazione della metodologia regionale, sono tenuti a fornire i dati in loro possesso al Gse e all'Enea. Tali dati sono utilizzati solo per le finalità statistiche di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 28 del 2011, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, in particolare, del punto A.3 dell'allegato 3.
2. Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, la metodologia di cui al presente decreto è applicata nell'ambito del sistema statistico nazionale, disciplinato dal decreto legislativo n. 322 del 1989, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11 dello stesso decreto legislativo si applicano nei casi di violazione degli obblighi informativi individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989.
Articolo 6
Relazione al Ministero dello sviluppo economico
1. Entro sessanta giorni dalla trasmissione ad Enea dei dati ufficiali nazionali sui consumi di energia da fonti non rinnovabili, inviati dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea, di cui all'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011, l'Enea fornisce al Gse la stima della ripartizione tra le diverse Regioni e Province autonome dei dati nazionali relativi alle fonti convenzionali, sviluppati secondo i criteri definiti nelle schede di cui all'allegato I. Detto termine è prorogato di trenta giorni a partire dalla definizione della statistica da utilizzare.
2. Ai fini della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi regionali di cui al decreto 15 marzo 2012, entro trenta giorni dalla trasmissione da parte dell'Enea dei dati di cui al comma 1, il Gse trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle Regioni una relazione contenente i risultati del monitoraggio. La relazione indica, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, i dati relativi al consumo di energia riferito alle diverse componenti degli obiettivi, così come definiti nell'allegato I.
3. Per le finalità di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 28 del 2011, con la relazione di cui al comma 2, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, sono stimati i quantitativi di energia da fonte rinnovabile che possono essere oggetto di trasferimento statistico ovvero che possono essere compensati con i medesimi trasferimenti statistici, ai sensi dello stesso articolo 37.
4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gse, attraverso il Simeri, mette a disposizione delle Regioni i dati relativi ai singoli componenti che concorrono alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi regionali richiamati al comma 2, coerentemente con l'allegato I. I contenuti sono aggiornati contestualmente ai termini di cui al comma 2.
Articolo 7
Pubblicazione dei dati di monitoraggio
1. Dopo la pubblicazione da parte della Commissione europea o di Eurostat dei dati relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali, il Gse, in collaborazione con l'Enea, pubblica annualmente un rapporto statistico relativo al monitoraggio del grado di raggiungimento dell'obiettivo nazionale e degli obiettivi regionali in termini di quota dei consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili, a livello complessivo e con riferimento ai settori elettrico, termico e dei trasporti.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2015