Via (Pua-Paur) / Vas

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 30 marzo 2015

Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Via dei progetti di competenza regionale

Il presente provvedimento risulta numerato (n. 52) sul sito del Ministero dell'ambiente ma tale numerazione non è riportata sulla Gazzetta ufficiale, unica fonte facente fede.

Ultima versione disponibile al 16/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 30 marzo 2015

(Gu 11 aprile 2015 n. 84)

Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa alla "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che ha approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante "Attuazione della direttiva 96/82/Ce relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", che nella parte seconda disciplina le procedure per la Valutazione ambientale strategica (Vas), per la Valutazione dell'impatto ambientale (Via) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (Ippc);

Visto in particolare quanto disposto degli articoli 5, 6, 19 e 20 della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso i quali è disciplinato l'ambito di applicazione, le competenze e le modalità di svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale;

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera m), che definisce compiutamente la finalità della procedura di verifica di assoggettabilità nei termini in cui è "attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 9, recante il "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione";

Vista la direttiva 2011/92/Ue concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva Via), che prevede all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a Via determinate categorie di progetti elencati nell'allegato II della direttiva o conducendo un esame caso per caso oppure fissando soglie e/o criteri e che nel fissare tali soglie e/o criteri gli Stati membri hanno l'obbligo di prendere in considerazione i pertinenti criteri di selezione individuati nell'allegato III della direttiva;

Visto l'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che elenca i "Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano";

Visto l'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che definisce i "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20", come riportati nell'allegato III della direttiva Via;

Considerato che la definizione di indirizzi e criteri per lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità dei progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, garantisce una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva Via in materia di verifica di assoggettabilità, in base al combinato disposto dell'articolo 4 e degli allegati II e III alla direttiva Via;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto, in particolare, l'articolo 15, comma 1, lettera c), del sopra citato decreto-legge n. 91/2014, come convertito in legge, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, per la definizione dei criteri e delle soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 alla procedura di verifica di assoggettabilità a Via, nonché delle modalità per l'adeguamento, da parte delle Regioni, dei suddetti criteri e soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali, con l'espresso vincolo di conformità ai criteri dell'allegato V alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006;

Visto, altresì, l'articolo 15, comma 1, lettera d), del sopra citato decreto-legge n. 91/2014, come convertito in legge, che prevede la salvaguardia di quanto disposto nell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006, al contempo stabilendo espressamente che le soglie fissate in tale allegato dovranno considerarsi integrate dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di attuazione della disposizione precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Valutata l'opportunità di approvare il documento "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 )" allo scopo di fornire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli operatori di settore un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per lo svolgimento di tali procedure in conformità con quanto stabilito dalla direttiva Via;

Acquisito, per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, in data 28 ottobre 2014, il concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2014;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Articolo 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, sono emanate le allegate "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006)", che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. Le Regioni e le Province autonome, fermo restando quanto previsto nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti ai criteri di cui alle allegate linee guida sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali.

2. Fermo restando quanto previsto nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse individuate:

a) definisce una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti, garantiscano livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle allegate linee guida;

b) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle allegate linee guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali;

c) definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle allegate linee guida, criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità alla Via.

Articolo 3

1. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio delle ricadute derivanti dall'applicazione delle allegate linee guida, anche al fine di predisporre, se del caso, la loro revisione e il loro aggiornamento in funzione di migliorare l'efficienza del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Via.

Articolo 4

1. Le linee guida allegate al presente decreto entrano in vigore nel decimoquinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e trovano diretta applicazione su tutto il territorio nazionale nelle more dell'eventuale adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome.

2. Le linee guida allegate al presente decreto si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Roma, 30 marzo 2015

Allegato

Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (allegato IV alla Parte seconda del Dlgs 152/2006)

1. Finalità e ambito di applicazione

Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a Via (articolo 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/Ue concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (articolo 4, allegato II, allegato III).

Le linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Via.

L'applicazione di tali ulteriori criteri comporterà una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di Via a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.

Le linee guida sono rivolte sia alle Autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità per i progetti dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (Regioni e Province autonome, ovvero Enti locali), sia ai soggetti proponenti.

 

2. Riferimenti normativi

La verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. "screening") è la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi significativi sull'ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale.

La direttiva 2011/92/Ue (direttiva Via) prevede un preciso obbligo per gli Stati membri di assoggettare a Via non solo i progetti elencati nell'allegato I della direttiva, ma anche i progetti elencati nell'allegato II della direttiva Via, qualora, all'esito della procedura di verifica, l'Autorità competente determini che tali progetti possono causare effetti negativi significativi sull'ambiente.

Tale verifica deve essere effettuata tenendo conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III della direttiva Via e trasposti integralmente nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

La parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, attraverso il combinato disposto degli articoli 5, 6, 19 e 20, disciplina l'ambito di applicazione e le modalità di svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

In particolare, all'articolo 5, comma 1, lettera m), è stabilita la definizione di verifica di assoggettabilità, ovvero la procedura "attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente": tale disposizione definisce compiutamente la finalità della procedura.

L'ambito di applicazione e le relative competenze per la procedura di verifica di assoggettabilità sono stabilite negli articoli 6, comma 7, 19, comma 1, e 20: per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, la verifica di assoggettabilità è attribuita alla competenza delle Regioni e delle Province autonome.

 

3. Indirizzi metodologici generali

Nella normativa nazionale il meccanismo della fissazione delle soglie dei progetti dell'allegato IV è stato effettuato, in relazione alla specifica tipologia progettuale, sulla base di alcuni dei criteri dell'allegato III della direttiva Via e dell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, rappresentati da:

1 — Caratteristiche dei progetti. Nell'utilizzo del criterio "dimensione del progetto", che coincide con la soglia dimensionale fissata, si è tenuto conto delle altre caratteristiche progettuali che sono direttamente relazionabili alla sua "dimensione" (es.: superficie, capacità produttiva), quali l'utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, il potenziale inquinamento ambientale connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.

2 — Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati tenuti in considerazione nel fissare le soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto localizzativo (es.: porti in "zone costiere", piste da sci in "zone montuose"). Si rileva, inoltre, che per le aree naturali protette designate ai sensi della legge n. 394/1991 è previsto un rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a Via per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.

3 — Caratteristiche dell'impatto potenziale. Tali criteri, come specificato nell'allegato III della direttiva Via e nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, discendono dall'interazione delle caratteristiche del progetto (criteri di cui al punto 1) e delle aree in cui è localizzato (criteri di cui al punto 2) di cui si è già tenuto conto, direttamente o indirettamente, per fissare le soglie. Con specifico riferimento al criterio "natura transfrontaliera dell'impatto", si rileva che per i progetti dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 non è prevista l'applicazione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo, 25 febbraio 1991), in quanto le relative disposizioni si applicano limitatamente alle attività assoggettate alla procedura di Via obbligatoria (progetti elencati negli allegati II e III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006). Per ciò che concerne i potenziali "impatti ambientali interregionali" relativi a progetti localizzati sul territorio di Regioni confinanti o che possano determinare impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su Regioni confinanti, gli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 152/2006 individuano idonee procedure di valutazione e autorizzazione d'intesa tra le Autorità territorialmente competenti.

Fatte salve le soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e i criteri utilizzati per la loro fissazione, è necessario provvedere all'integrazione di tali criteri con i seguenti ulteriori criteri contenuti nell'allegato III della direttiva Via e nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di individuare i progetti da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a Via:

1. Caratteristiche dei progetti:

cumulo con altri progetti;

rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a) zone umide;

b) zone costiere;

c) zone montuose o forestali;

d) riserve e parchi naturali;

e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee;

f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati;

g) zone a forte densità demografica;

h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Attraverso l'integrazione dei criteri per la fissazione delle soglie e quindi considerando tutti i criteri di selezione definiti nell'allegato III della direttiva Via, si adempie alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, della medesima, che impongono agli Stati membri, in sede di fissazione delle soglie o dei criteri, di tenere conto dei rilevanti criteri di selezione definiti nell'allegato III della direttiva Via.

 

4. Criteri specifici

4.1. Cumulo con altri progetti

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione "ad hoc" della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

Il criterio del "cumulo con altri progetti" deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:

appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale.

L'ambito territoriale è definito dalle Autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità previste al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le Autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da:

una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);

una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

Le Autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati secondo le modalità più opportune a garantire un'agevole fruibilità delle stesse, senza nuovi oneri a carico del proponente e delle Amministrazioni interessate.

La sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

Sono esclusi dall'applicazione del criterio del "cumulo con altri progetti":

i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma già sottoposto alla procedura di Vas ed approvato, nel caso in cui nel piano o programma sia stata già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi;

i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152/2006 è integrata nella procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del medesimo decreto.

La Vas risulta essere, infatti, il contesto procedurale più adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio.

 

4.2. Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate

Qualora per i processi produttivi (materie prime, prodotti, sottoprodotti, prodotti intermedi, residui, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente) siano utilizzate sostanze e/o preparati pericolosi elencati nell'allegato I al decreto legislativo n. 334/1999 in quantitativi superiori alle soglie in esso stabilite, l'impianto è soggetto agli obblighi previsti dalla normativa per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articolo 8 del decreto legislativo n. 334/1999).

Considerata la significatività dei potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dai rischi di incidenti, per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, inerenti stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 334/1999, è prevista una riduzione del 50% delle soglie.

 

4.3. Localizzazione dei progetti

Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

Tenendo conto dei criteri localizzativi già considerati nella determinazione delle soglie dimensionali definite nell'allegato IV, si riporta nel seguito, per ciascuna tipologia di area sensibile, la definizione, i riferimenti normativi, l'ambito di applicazione, i dati di riferimento e la relativa fonte.

 

4.3.1. Zone umide

Per zone umide sono da intendersi "le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri" di "importanza internazionale dal punto di vista dell'ecologia, della botanica, della zoologia, della limnologia o dell'idrologia" [articolo 1, comma 1, e articolo 2, comma 2, della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e con successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184].

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV.

Dati di riferimento: zone umide di importanza internazionale (Ramsar).

Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).

 

4.3.2. Zone costiere

Per zone costiere si intendono "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; ed i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi" [articolo 142, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004].

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli riportati ai punti 1.b), limitatamente agli interventi di iniziale forestazione, 1.e), 3.h), 7.q), 8.h).

Dati di riferimento: vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 142) — Aree di rispetto coste e corpi idrici.

Fonte: Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico (Sitap) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (http://sitap.beniculturali.it).

 

4.3.3. Zone montuose e forestali

Per zone montuose si intendono "le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole" [articolo 142, comma 1, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004].

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli riportati ai punti 1.b), 7.c), 7.d), 2.m).

Dati di riferimento: vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 142) — Montagne oltre 1600 o 1200 metri.

Fonte: Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico (Sitap) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (http://sitap.beniculturali.it).

 

Riguardo alle zone forestali, per la definizione di "foresta" (equiparata a "bosco" o "selva"), si rimanda a quanto definito dalle Regioni o Province autonome in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 227/2001 e, nelle more dell'emanazione delle norme regionali o provinciali di recepimento, alla definizione di cui all'articolo 2, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 227/2001 che di seguito si riporta: "i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 m² e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 m² che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate".

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli riportati al punto 1.b).

Dati di riferimento: piano forestale regionale/provinciale; in assenza di piano forestale vedi vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 142) — Boschi.

Fonte: Regioni, Province autonome; in assenza di piano forestale vedi Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico (Sitap) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (http://sitap.beniculturali.it).

 

4.3.4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale

Per riserve e parchi naturali si intendono i parchi nazionali, i parchi naturali regionali e le riserve naturali statali, di interesse regionale e locale istituiti ai sensi della legge n. 394/1991.

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV per i quali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, è previsto l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale con riduzione della soglia del 50% stabilita dalle presenti linee guida.

Dati di riferimento: Elenco ufficiale aree naturali protette (Euap).

Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).

 

4.3.5. Zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee

Per zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee si intendono le aree che compongono la rete Natura 2000 e che includono i Siti di importanza comunitaria (Sic) e le Zone di protezione speciale (Zps) successivamente designati quali Zone speciali di conservazione (Zsc) [direttiva 2009/147/Ce, direttiva 92/43/Cee, decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997].

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV.

Dati di riferimento: Siti di importanza comunitaria (Sic), Zone di protezione speciale (Zps).

Fonte: geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it).

 

4.3.6. Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati

Per zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati si intendono:

per la qualità dell'aria ambiente, le aree di superamento definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 155/2010, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", relative agli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del citato decreto.

Ambito di applicazione: si applica ai progetti dell'allegato IV di cui ai punti 1.c), 2.a), al punto 3, limitatamente alle lettere a), b), d), e), l), m), n), o), p), ai punti 4.h) e 4.i), ai punti 5.a), 5.b) e 5.d), al punto 6.a), al punto 7.a), ai punti 7.r) e 7.s), limitatamente agli impianti di incenerimento, ai punti 8.e) e 8.m), qualora producano emissioni significative degli inquinanti oggetto di superamento nelle aree sopra definite.

Dati di riferimento: dati di qualità dell'aria trasmessi dalle Regioni e Province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Ispra ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 155/2010.

Fonte: Regioni, Province autonome;

 

per la qualità delle acque dolci, costiere e marine: le zone di territorio designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 152/2006 [direttiva 91/676/Cee].

Ambito di applicazione: si applica ai progetti dell'allegato IV di cui ai punti 1.a), 1.c), 1.e).

Dati di riferimento: dati di qualità delle acque superficiali e sotterranee.

Fonte: Regioni, Province autonome, Arpa, Appa.

 

4.3.7. Zone a forte densità demografica

Per zone a forte densità demografica si intendono i centri abitati, così come delimitati dagli strumenti urbanistici comunali, posti all'interno dei territori comunali con densità superiore a 500 abitanti per km² e popolazione di almeno 50.000 abitanti (Eurostat).

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli riportati ai punti 7.b) e 7.h).

Dati di riferimento: densità abitativa e popolazione nei territori comunali.

Fonte: Istat (www.istat.it).

 

4.3.8. Zone di importanza storica, culturale o archeologica

Per zone di importanza storica, culturale o archeologica si intendono gli immobili e le aree di cui all'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 140 del medesimo decreto e gli immobili e le aree di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), del medesimo decreto.

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato IV.

Dati di riferimento: beni culturali, beni paesaggistici.

Fonte: vincoli in rete, Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico (Sitap) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (http://vincoliinrete.beniculturali.it,

http://sitap.beniculturali.it).

 

5. Effetti dell'applicazione delle linee guida

Qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri dell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 individuati come rilevanti e pertinenti al paragrafo 4 delle presenti linee guida, le soglie dimensionali, ove previste nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sono ridotte del 50%.

La riduzione del 50% delle soglie si applica ai progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, e fa salvo quanto già previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006 per i nuovi progetti ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette come definite dalla legge n. 394/1991.

La sussistenza di più criteri comporta sempre la riduzione del 50% delle soglie fissate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida dovranno essere attuate su tutto il territorio nazionale per garantire l'applicazione di criteri omogenei e uniformi a parità di tipologia progettuale e di condizioni territoriali e ambientali.

 

6. Modalità di adeguamento degli ordinamenti regionali alle linee guida

Nell'adeguare alle presenti linee guida i propri ordinamenti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano tengono conto delle peculiarità ambientali e territoriali, garantendo la coerenza con le linee guida e con quanto disposto dalla direttiva 2011/92/Ue.

Motivando adeguatamente le scelte operate, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ove ritenuto necessario:

declinano la definizione e individuazione delle aree sensibili di cui al paragrafo 4 delle presenti linee guida in base alle specifiche situazioni territoriali, a quanto previsto dalle norme, piani e programmi regionali, nonché in base alle banche dati ambientali e territoriali disponibili;

definiscono criteri relativi al cumulo dei progetti, differenziati per ciascuna tipologia di progetto;

riducono ulteriormente le soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 o stabiliscono criteri e condizioni per effettuare direttamente la procedura di Via per determinate categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali ritenute meritevoli di particolare tutela dagli strumenti normativi di pianificazione e programmazione regionale.

Ai fini dell'armonizzazione e del coordinamento delle disposizioni in materia di verifica di assoggettabilità alla Via su tutto il territorio nazionale, fermo restando quanto previsto nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, tenendo conto delle specifiche peculiarità ambientali e territoriali e per determinate categorie progettuali dalle stesse individuate:

definisce una diversa riduzione percentuale delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 rispetto a quanto previsto dalle presenti linee guida in relazione alla presenza di specifiche norme regionali che, nell'ambito della procedura di autorizzazione dei progetti, garantiscono livelli di tutela ambientale più restrittivi di quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea e nazionali nelle aree sensibili individuate al paragrafo 4 delle presenti linee guida;

definisce, qualora non siano applicabili i criteri specifici individuati al paragrafo 4 delle presenti linee guida, un incremento nella misura massima del 30% delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, garantendo livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali;

definisce criteri o condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità.

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