Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Regolamento Commissione Ue 2015/491/Ue

Classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele - Modifica del regolamento 605/2014/Ue

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Commissione europea

Regolamento 23 marzo 2015, n. 2015/491/Ue

(Guue 24 marzo 2015 n. L 78)

Regolamento che modifica il regolamento (Ue) n. 605/2014 recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 1907/2006, in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) n. 605/2014 della Commissione, adottato il 5 giugno 2014, prevede l'applicazione di disposizioni nuove o aggiornate per la classificazione e l'etichettatura armonizzate di una serie di sostanze a decorrere dal 1° aprile 2015. A causa di alcuni ritardi nel processo di adozione di detto regolamento, il periodo transitorio fino all'applicazione del regolamento (Ue) n. 605/2014 è significativamente più breve rispetto a quelli applicati per i precedenti adattamenti al progresso tecnico e scientifico. Dieci mesi appaiono insufficienti a consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove regole, alcune delle quali riguardano sostanze chimiche ampiamente utilizzate. È dunque opportuno posticipare la data di applicazione per concedere un periodo transitorio in linea con la prassi dei precedenti adattamenti al progresso tecnico del regolamento (Ce) n. 1272/2008.

(2) Per garantire che gli operatori economici possano fare affidamento al più presto sul rinvio della data di applicazione obbligatoria, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(3) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Ha adottato il presente regolamento:

 

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (Ue) n. 605/2014, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2015

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