Cambiamenti climatici

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Comunicazione Commissione Ue 25 febbraio 2015

Gas fluorurati - Comunicazione ai produttori e agli importatori di idrofluorocarburi e alle nuove imprese che intendono immettere sul mercato dell'Unione europea idrofluorocarburi sfusi nel 2016

Commissione europea

Comunicazione 25 febbraio 2015, n. 2015/C 67/10

(Guue 25 febbraio 2015 n. C 67)

Comunicazione ai produttori e agli importatori di idrofluorocarburi e alle nuove imprese che intendono immettere sul mercato dell'Unione europea idrofluorocarburi sfusi nel 2016

 

1. La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dal regolamento (Ue) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (di seguito "il regolamento"):

a) i produttori e gli importatori ai quali è stato attribuito un valore di riferimento mediante decisione di esecuzione della Commissione 2014/774/Ue;

b) tutte le altre imprese che intendono immettere sul mercato dell'Unione almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi nel 2016 e alle quali non è stato assegnato un valore di riferimento mediante decisione di esecuzione 2014/774/Ue.

2. Con il termine "idrofluorocarburi" si intendono le sostanze elencate nell'allegato I, sezione 1, del regolamento, oppure le miscele contenenti una delle seguenti sostanze:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.

3. L'immissione in commercio di tali sostanze, eccetto quelle utilizzate ai fini indicati nell'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento, deve essere contabilizzata nel sistema di quote di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento.

4. Inoltre, l'immissione in commercio di idrofluorocarburi da parte delle singole imprese è subordinata a limiti quantitativi. La Commissione assegna una determinata quantità di quote alle imprese di cui al punto 1, lettere a) e b), della presente comunicazione.

5. Tutti i dati forniti dalle imprese, le quote e i valori di riferimento sono inseriti nel registro online degli idrofluorocarburi (HFC Registry) accessibile attraverso il portale sui gas fluorurati (F-Gas Portal)1 , in conformità dell'articolo 17 del regolamento. Tutti i dati contenuti nel registro degli idrofluorocarburi, comprensivi delle quote, dei valori di riferimento e dei dati commerciali e personali, saranno trattati come informazioni riservate dalla Commissione europea.

Unicamente per i produttori e gli importatori ai quali è stato attribuito un valore di riferimento mediante decisione di esecuzione 2014/774/Ue, di cui al punto 1, lettera a, della presente comunicazione

6. A norma dell'articolo 16, paragrafi 1, e 5, nonché degli allegati V e VI del regolamento, la Commissione assegna una quota per il 2016 a tutte le imprese interessate. Pertanto, a titolo di quota per il 2016, le imprese otterranno l'89 % del 93 % del loro valore di riferimento indicato nella decisione di esecuzione 2014/774/Ue.

7. Le imprese che, oltre alla quota assegnata sulla base del loro valore di riferimento, intendano immettere in commercio quantitativi supplementari di idrofluorocarburi a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento, devono inoltrare una "dichiarazione relativa ai quantitativi supplementari anticipati per il 2016" nel registro elettronico degli idrofluorocarburi accessibile online tramite il portale sui gas fluorurati2 . Tali dichiarazioni saranno ammesse soltanto nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2015.

8. La Commissione considererà valide soltanto le "dichiarazioni relative ai quantitativi supplementari anticipati" debitamente compilate e senza errori pervenute prima del 1° luglio 2015.

9. Sulla base di tali dichiarazioni, la Commissione può assegnare, se disponibili, quote supplementari a tali imprese a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, nonché degli allegati V e VI del regolamento.

10. La Commissione informerà le imprese in merito alle quote complessive assegnate per il 2016 tramite il registro degli idrofluorocarburi.

11. La "dichiarazione relativa ai quantitativi supplementari anticipati per il 2016" di per sé non conferisce alcun diritto di immettere in commercio nel 2016 quantitativi di idrofluorocarburi che vadano oltre le quote assegnate sulla base del valore di riferimento.

Unicamente per le imprese alle quali non è stato attribuito un valore di riferimento mediante decisione di esecuzione 2014/774/Ue, di cui al punto 1, lettera b, della presente comunicazione

12. Le imprese interessate che nel 2016 intendono immettere in commercio idrofluorocarburi devono seguire la procedura descritta ai punti da 13 a 18 della presente comunicazione.

13. L'impresa deve essere registrata come produttore e/o importatore di HFC nel registro online degli idrofluorocarburi, accessibile tramite il portale sui gas fluorurati3 . Per le imprese non ancora registrate, le relative istruzioni sono disponibili sul sito web della DG CLIMA4 .

14. Inoltre tali imprese devono inoltrare una "dichiarazione sull'intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2016" nel registro online degli idrofluorocarburi accessibile tramite il portale sui gas fluorurati5 . Tali dichiarazioni saranno ammesse soltanto nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2015.

15. La Commissione considererà valide soltanto le "dichiarazioni sull'intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi" debitamente compilate e senza errori pervenute prima del 1° luglio 2015.

16. Sulla base di tali dichiarazioni, la Commissione può assegnare, se disponibili, quote a tali imprese a norma dell'articolo 16, paragrafi 2 e 5, nonché degli allegati V e VI del regolamento.

17. La Commissione informerà le imprese in merito alle quote complessive assegnate per il 2016 tramite il registro online degli idrofluorocarburi.

18. L'iscrizione nel registro degli idrofluorocarburi e/o una "dichiarazione sull'intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2016" di per sé non conferiscono alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2016.

 

Note ufficiali

1.

https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

2.

https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

3.

https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

4.

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm

5.

https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

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